venerdì, 23 ottobre 2026

Nell'accertamento tributario l'atto è impugnabile soltanto da chi è titolato a farlo

Cassazione sezione tributaria, Sentenza 12.11.2010 n. 22999

 

B.M., già rappresentante della Information System and Software s.r.l., il 22.12.2000 veniva raggiunto dalla notifica di un avviso di accertamento Irpef ed Ilor, anno d'imposta 1995, relativo alla suddetta società, mentre era ristretto in carcere in custodia cautelare e dopo la notifica, effettuatagli il 16.11.2000, dell’ordinanza con la quale il GIP di Roma aveva disposto a suo carico la misura interdittiva del divieto di esercitare le attività inerenti all’ufficio di amministratore delle persone giuridiche. Il B.M. Ricorreva avverso tale avviso di accertamento eccependo, per quanto qui interessa, la nullità della notifica dell’atto impugnato in quanto effettuata ad un soggetto privo dei poteri di rappresentanza perché decaduto. L'ufficio, costituitosi, affermava la legittimità della suddetta notifica per avere il ricorrente ricevuto l'atto notificato. I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso ritenendo che il B., benché certamente decaduto dalla carica di amministratore, aveva dimostrato con la sottoscrizione del ricorso di essere “amministratore di fatto”. Contro tale sentenza proponeva appello il B. reiterando le proprie tesi difensive; l'ufficio contrastava l'assunto invocando altresì il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 in virtù del quale il contribuente avrebbe dovuto comunicare la variazione dei dati relativi all’amministratore della società. La Commissione tributaria Regionale accoglieva l'appello ritenendo la nullità della notifica dell’atto impugnato; rilevava altresì l'inammissibilità, quale domanda nuova, della richiesta avanzata dall’ufficio di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 per non poter essere il B. rappresentare la società in quanto decaduto...

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LaPrevidenza.it, 05/01/2011

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