LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 12.11.2010 n. 22999


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -

Dott. DDALONZO Michele - Consigliere -

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -

Dott. PERSICO Mariaida - rel. Consigliere -

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


AGENZIA DELLE ENTRATE, - ricorrenti -


contro


INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE SRL; - intimato


avverso il provvedimento n. 104/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento

Fatto

B.M., già rappresentante della Information System and Software s.r.l., il 22.12.2000 veniva raggiunto dalla notifica di un avviso di accertamento Irpef ed Ilor, anno d'imposta 1995, relativo alla suddetta società, mentre era ristretto in carcere in custodia cautelare e dopo la notifica, effettuatagli il 16.11.2000, dell’ordinanza con la quale il GIP di Roma aveva disposto a suo carico la misura interdittiva del divieto di esercitare le attività inerenti all’ufficio di amministratore delle persone giuridiche. Il B.M. Ricorreva avverso tale avviso di accertamento eccependo, per quanto qui interessa, la nullità della notifica dell’atto impugnato in quanto effettuata ad un soggetto privo dei poteri di rappresentanza perché decaduto. L'ufficio, costituitosi, affermava la legittimità della suddetta notifica per avere il ricorrente ricevuto l'atto notificato. I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso ritenendo che il B., benché certamente decaduto dalla carica di amministratore, aveva dimostrato con la sottoscrizione del ricorso di essere “amministratore di fatto”.

Contro tale sentenza proponeva appello il B. reiterando le proprie tesi difensive; l'ufficio contrastava l'assunto invocando altresì il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 in virtù del quale il contribuente avrebbe dovuto comunicare la variazione dei dati relativi all’amministratore della società.

La Commissione tributaria Regionale accoglieva l'appello ritenendo la nullità della notifica dell’atto impugnato; rilevava altresì l'inammissibilità, quale domanda nuova, della richiesta avanzata dall’ufficio di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 per non poter essere il B. rappresentare la società in quanto decaduto.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia con motivo unico. Il B. non controdeduce.


Diritto


Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze non essendo stato lo stesso parte del procedimento di merito. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle relative spese atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 degli artt. 78 e 156 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; vizi della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura nei termini proposti non è accoglibile, anche se l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio.

Come risulta dall’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, mai contestato, al momento della notificazione dell’avviso di accertamento il signor B.M. Non rivestiva più la carica ne di amministratore ne di legale rappresentante della Informatio System and Software s.r.l. Essendo intervenuto provvedimento interdittivo emanato dal GIP. Risulta altresì che tale carenza è stata eccepita con il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, ma tanto è stato effettuato non dal soggetto a tanto legittimato, cioè la detta società a mezzo del proprio legale rappresentante, bensì dalla società attraverso il medesimo decaduto B..

Sul punto deve rilevarsi che il B., non essendo più rappresentante legale della detta società, non aveva più non soltanto il potere, ma neppure l'interesse a far valere in nome proprio gli interessi della società. Infatti quello di far valere in giudizio la nullità di una notificazione indirizzata alla società è sicuramente un diritto del soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non del diverso soggetto presso il quale sia stata eseguita erroneamente, secondo il principio già enunciato da questa Corte (Cass. n. 19870 del 2004; n. 29628 del 2008), che ha affermato: “La persona fisica che, pur avendole ricoperto in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l'atto notificatorio.

L'applicazione di tale principio comporta, nel caso di specie, che il potere di far valere la nullità eseguita ad un soggetto diverso da proprio rappresentante legale competeva alla società, validamente rappresentata, e che solo tale circostanza avrebbe sanato la dedotta nullità per avere comunque l'atto impugnato raggiunto il suo scopo.

Da ciò deriva l'erroneità del richiamo, contenuto nel ricorso per cassazione in esame, al principio affermato da questa Corte a Sezioni unite con sentenza 19854/2004: se è vero infatti che non può essere pronunciata nullità se l'atto impositivo ha raggiunto il suo scopo, è altresì vero che lo “scopo” può ritenersi raggiunto solo se l'impugnazione dell’atto impositivo, con la quale si faccia valere l'erroneità della notifica dello stesso, venga effettuata dal soggetto a ciò legittimato e cioè, nel caso di specie, la società destinataria dell’atto stesso. Tanto nella specie non si è verificato, difettando il B. del potere di ricorrere avverso l'atto impositivo per interdizione alla carica di legale rappresentante della società.

Ma non basta:deve infatti rilevarsi che il B., non essendo il destinatario in proprio della notifica effettuata alla società e da lui ricevuta (oltre a non avere la legale rappresentanza di tale società), non poteva far valere con ricorso la nullità di tale notifica neppure in proprio, per non averne l'interesse mancando della relativa legittimatio ad causam.

E' giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. n. 2591 del 1972; n. 2517 del 2000; n. 15893 del 2001; n. 14266 del 2006) L'affermazione secondo la quale il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche in Sede di Cassazione, non implicando l'indagine sul requisito dell’interesse ad agire l'accertamento di una questione di merito. Nel caso di accertato difetto troverà applicazione il disposto dell’art. 382 cod. proc. Civ., e, a norma dello stesso, dovrà essere disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto la causa non poteva essere proposta.

Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, vanno cassate senza rinvio entrambe le sentenze di merito perché il processo non poteva essere iniziato per carenza di interesse ad agire nel B.. Quanto sopra esposto assorbe sia il profilo della doglianza relativo ai vizi della motivazione (peraltro non motivato), che quello riferito al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 (peraltro da ritenersi, in conformità ai principi di affidamento, di ragionevolezza e di tutela effettiva dei diritti, relativo alla fisiologia della vita dell’impresa e non alla sua patologia). Tenuto conto dell’andamento processuale e del mancato rilevamento del difetto di interesse ad agire del B. da parte dei giudici di merito, di dispone l'integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.


P.Q.M.


LA CORTE decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio entrambe le sentenze di merito perché il processo non poteva essere iniziato. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010