Repubblica di San Marino, Decreto delegato 21.4.2008 n. 59
L’articolo 5, comma 2, lettera d) dell’ Ordinamento della professione di avvocato e notaio e Statuto dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino di cui al Decreto 26 aprile 1995, n. 56 è così modificato:
“d) aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza conferito a seguito di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni da Università della Repubblica di San Marino ovvero da Università straniere, a condizione che i relativi titoli di laurea siano riconosciuti dalla Repubblica di San Marino e che, nello Stato in cui sono rilasciati, costituiscano titolo idoneo per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio.”.
LaPrevidenza.it, 04/01/2009
3497880035
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0664522748
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