REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 21 aprile 2008 n.59
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 54, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n.28; Visto l’articolo Unico del Decreto 1 febbraio 1995 n.11, ratificato con Decreto 26 aprile 1995 n.56; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 7 aprile 2008; Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5, COMMA 2, LETTERA D) DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO E STATUTO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI CUI AL DECRETO 26 APRILE 1995 N. 56 “
Articolo Unico
L’articolo 5, comma 2, lettera d) dell’ Ordinamento della professione di avvocato e notaio e Statuto dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino di cui al Decreto 26 aprile 1995, n. 56 è così modificato:
“d) aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza conferito a seguito di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni da Università della Repubblica di San Marino ovvero da Università straniere, a condizione che i relativi titoli di laurea siano riconosciuti dalla Repubblica di San Marino e che, nello Stato in cui sono rilasciati, costituiscano titolo idoneo per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio.”.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 aprile 2008/1707 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta