Corte di Giustizia europea, III sezione, causa C - 81/12
«Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE– Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 – Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali – Nozione di “fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione” – Adattamento dell’onere della prova – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Persona che si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale»
Il 3 marzo 2010 l’Accept, un’organizzazione non governativa avente la finalità di promuovere e tutelare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, presentava una denuncia nei confronti del sig. Becali e della SC Fotbal Club Steaua București SA (in prosieguo: la «FC Steaua»), lamentando la violazione del principio della parità di trattamento in materia di assunzioni. A motivo della sua denuncia l’Accept affermava che, nel contesto di un’intervista relativa all’eventuale trasferimento di un calciatore professionista, X, ed alle presunte tendenze sessuali di quest’ultimo, il 13 febbraio 2010 il sig. Becali aveva rilasciato le dichiarazioni riprodotte nella prima questione sottoposta nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Da tali dichiarazioni si evincerebbe che, in particolare, piuttosto che ingaggiare un calciatore presentato come omosessuale, il sig. Becali preferirebbe avvalersi di un giocatore della squadra giovanile. Secondo l’Accept, le supposizioni dei giornalisti, avallate dal sig. Becali, secondo cui X sarebbe omosessuale, avevano condotto al fallimento della stipulazione di un contratto di lavoro con tale giocatore.
L’Accept sosteneva che il sig. Becali aveva commesso una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, violando il principio di uguaglianza in materia di assunzioni e ledendo la dignità delle persone omosessuali. Per quanto attiene all’altra parte convenuta dinanzi al CNCD, ossia la FC Steaua, l’Accept affermava che, sebbene le dichiarazioni del sig. Becali fossero comparse sui mezzi d’informazione, tale club non ne aveva mai preso le distanze. Al contrario, la direzione della FC Steaua avrebbe confermato che a livello societario era questa la linea seguita in materia di ingaggi dei giocatori, adducendo come motivazione che «la squadra è come una famiglia» e che la presenza in squadra di un omosessuale «[avrebbe creato] tensioni nella squadra e tra gli spettatori». Peraltro, l’Accept indicava che, il giorno in cui il sig. Becali aveva reso le dichiarazioni in causa, egli era ancora azionista della FC Steaua...
LaPrevidenza.it, 03/05/2013
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