«Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE– Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 – Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali – Nozione di “fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione” – Adattamento dell’onere della prova – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Persona che si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale»
Nella causa C‑81/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti
(Romania), con decisione del 12 ottobre 2011, pervenuta in cancelleria
il 14 febbraio 2012, nel procedimento
Asociaţia ACCEPT
contro
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, V. Skouris, presidente
della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, E.
Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Asociaţia ACCEPT, da R.-I. Ionescu, avocat;
– per il Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, da A.C. Ferenc Asztalos, C. Nuică e C.
Vlad, in qualità di agenti;
– per il governo rumeno, da R.H. Radu, E. Gane e A. Voicu, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Enegren e C. Gheorghiu, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2,
lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro (GU L 303, pag. 16).
2 Tale domanda è stata
presentata nel contesto di una controversia che oppone la Asociaţia
ACCEPT (in prosieguo: l’«Accept») al Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării (Consiglio nazionale per la lotta alle
discriminazioni; in prosieguo: il «CNCD») in merito alla decisione di
quest’ultimo che ha parzialmente respinto una denuncia depositata in
seguito a dichiarazioni pubbliche, rilasciate da una persona che si
presenta ed è percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una
squadra di calcio professionistica, che escludono l’ingaggio da parte
di tale squadra di un calciatore presentato come omosessuale.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Secondo il suo articolo 1,
la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta
alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto
concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere
effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
4 I considerando 15, 28, 31 e
35 di detta direttiva sono formulati nei seguenti termini:
«(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare
che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che
spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità
competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali (...)
(...)
(28) La presente direttiva fissa
requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o
mantenere disposizioni più favorevoli (...)
(...)
(31) Le norme in materia di onere della
prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di
discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi,
l’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento
richiede che l’onere della prova sia posto a carico del convenuto. (...)
(...)
(35) Gli Stati membri devono prevedere
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di
violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva».
5 L’articolo 2 di tale
direttiva, il quale è rubricato «Nozione di discriminazione», ai
paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per
“principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi
di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta
quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1,
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
(...)
3. Le molestie sono da considerarsi, ai
sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento
indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all’articolo 1 avente
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In
questo contesto, il concetto di molestia può essere definito
conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri».
6 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 è formulato nei seguenti termini:
«Nei limiti dei poteri conferiti [all’Unione europea], la presente
direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che
del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per
quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso
all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i
criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente
dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale
(...)
(...)».
7 L’articolo 8, paragrafo 1,
della direttiva 2000/78 dispone che «[g]li Stati membri possono
introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità
di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella
presente direttiva».
8 A norma dell’articolo 9 di detta direttiva:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché
tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata
applicazione nei loro confronti del principio della parità di
trattamento, possano accedere (...) a procedure giurisdizionali e/o
amministrative (...) finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti
dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle
associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che,
conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni
nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le
disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di
avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a
sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una
procedura finalizzata all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano
impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta
di azioni relative al principio della parità di trattamento».
9 L’articolo 10 della
medesima direttiva, intitolato «Onere della prova», dispone, ai
paragrafi da 1 a 4:
«1. Gli Stati membri prendono le misure
necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per
assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata
applicazione nei loro riguardi del principio della parità di
trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità
competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una
discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta
provare che non vi è stata violazione del principio della parità di
trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo
il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di
prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano
altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell’articolo 9, paragrafo
2».
10 L’articolo 17 della direttiva 2000/78 così recita:
«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva
e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le
sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive (...)».
Il diritto rumeno
11 Il decreto del governo del 31 agosto
2000, n. 137, relativo alla prevenzione e alla repressione di qualsiasi
forma di discriminazione, come successivamente modificato ed integrato,
in particolare dalla legge del 14 luglio 2006, n. 324, e nuovamente
pubblicato l’8 febbraio 2007 (Monitorul Oficial al României, parte I,
n. 99, dell’8 febbraio 2007; in prosieguo: il «decreto n. 137/2000»), è
volto, segnatamente, a trasporre la direttiva 2000/78.
12 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
11, del decreto n. 137/2000, il comportamento discriminatorio fa
sorgere la responsabilità civile, per contravvenzione o penale, a
seconda dei casi, a norma delle condizioni previste dalla legge.
13 L’articolo 5 del decreto n. 137/2000
qualifica come contravvenzione, in particolare, la circostanza di
subordinare la partecipazione di una persona ad un’attività economica
alle sue tendenze sessuali.
14 L’articolo 7, paragrafo 1, del decreto
n. 137/2000 dispone che costituisce contravvenzione il diniego opposto
da una persona fisica o giuridica di assumere per un lavoro una persona
a causa, segnatamente, delle sue tendenze sessuali, fatti salvi i casi
previsti dalla legge.
15 L’articolo 15 del decreto n. 137/2000 così dispone:
«Integra contravvenzione (...), se il fatto non rientra nella sfera
della legge penale, (...) qualsiasi comportamento che persegue la
finalità di pregiudicare la dignità o di creare un’atmosfera
intimidatoria, ostile, degradante, umiliante o offensiva nei confronti
di una persona, di un gruppo di persone o di una comunità a causa (...)
delle loro tendenze sessuali».
16 A norma dell’articolo 20 del decreto n. 137/2000:
«1) Una persona che ritenga di aver
subìto una discriminazione può adire il [CNCD] entro un anno dalla data
dello svolgimento dei fatti o dalla data in cui poteva venire a
conoscenza del loro svolgimento.
2) Il [CNCD] decide la controversia con decisione del Collegio direttore (...)
(...)
6) La persona interessata è tenuta a
dimostrare l’esistenza dei fatti che permettono di presumere la
sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, mentre sulla
persona nei cui confronti è stata presentata la denuncia grava l’onere
di dimostrare che i fatti non costituiscono una discriminazione (...)
7) Il Collegio direttore si pronuncia
sulla domanda entro 90 giorni dalla data di deposito e la [sua
decisione] comprende: (...) le modalità di pagamento dell’ammenda (...)
(...)».
17 L’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 137/2000 stabilisce quanto segue:
«1) Le contravvenzioni previste agli
articoli (...) 5‑8 (...) e 15 sono punite con ammenda da 400 a 4 000
RON, se la discriminazione colpisce una persona fisica, o con l’ammenda
da 600 a 8 000 RON, se la discriminazione riguarda un gruppo di persone
o una comunità.
2) Le sanzioni possono essere irrogate anche alle persone giuridiche (…)».
18 L’articolo 27, paragrafo 1, del decreto n. 137/2000 dispone quanto segue:
«Chiunque si ritenga vittima di una discriminazione può chiedere,
dinanzi al giudice, un risarcimento e il reintegro nella situazione
precedente alla discriminazione o l’annullamento della situazione
risultante dalla discriminazione, in conformità al diritto comune. Tale
domanda (...) non è subordinata al deposito di una denuncia dinanzi al
[CNCD]».
19 L’articolo 28, paragrafo 1, del decreto n. 137/2000 è formulato nei seguenti termini:
«Le organizzazioni non governative che perseguono la finalità di
tutelare i diritti dell’uomo o che sono titolari di un legittimo
interesse alla lotta contro la discriminazione sono legittimate ad
agire qualora la discriminazione si manifesti nel loro settore di
attività e arrechi danno ad una comunità o ad un gruppo di persone».
20 L’articolo 5, paragrafo 2, del decreto
del governo del 12 luglio 2001, n. 2, relativo al regime giuridico
delle contravvenzioni, come modificato e successivamente integrato
(Monitorul Oficial al României, parte I, n. 410, del 25 luglio 2001; in
prosieguo: il «decreto n. 2/2001»), così dispone:
«Le contravvenzioni sono punite principalmente con: a) un ammonimento; b) un’ammenda; c) una prestazione di pubblica utilità».
21 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
del decreto n. 2/2001, l’«ammonimento costituisce un avvertimento
verbale o scritto rivolto all’autore della contravvenzione e relativo
al pericolo sociale rappresentato dai fatti svolti, corredato dalla
raccomandazione di rispettare le disposizioni di legge».
22 In virtù dell’articolo 13, paragrafo
1, del decreto n. 2/2001, il termine di prescrizione per infliggere
un’ammenda che punisce una contravvenzione è di sei mesi a decorrere
della data di svolgimento dei fatti.
23 L’articolo 13, paragrafo 4, del
decreto n. 2/2001 prevede la possibilità di stabilire, mediante leggi
speciali, altri termini di prescrizione per infliggere sanzioni
relative alle contravvenzioni.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24 Il 3 marzo 2010 l’Accept,
un’organizzazione non governativa avente la finalità di promuovere e
tutelare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali, presentava una denuncia nei confronti del sig. Becali e
della SC Fotbal Club Steaua București SA (in prosieguo: la «FC
Steaua»), lamentando la violazione del principio della parità di
trattamento in materia di assunzioni.
25 A motivo della sua denuncia l’Accept
affermava che, nel contesto di un’intervista relativa all’eventuale
trasferimento di un calciatore professionista, X, ed alle presunte
tendenze sessuali di quest’ultimo, il 13 febbraio 2010 il sig. Becali
aveva rilasciato le dichiarazioni riprodotte nella prima questione
sottoposta nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Da tali
dichiarazioni si evincerebbe che, in particolare, piuttosto che
ingaggiare un calciatore presentato come omosessuale, il sig. Becali
preferirebbe avvalersi di un giocatore della squadra giovanile. Secondo
l’Accept, le supposizioni dei giornalisti, avallate dal sig. Becali,
secondo cui X sarebbe omosessuale, avevano condotto al fallimento della
stipulazione di un contratto di lavoro con tale giocatore.
26 L’Accept sosteneva che il sig. Becali
aveva commesso una discriminazione diretta fondata sulle tendenze
sessuali, violando il principio di uguaglianza in materia di assunzioni
e ledendo la dignità delle persone omosessuali.
27 Per quanto attiene all’altra parte
convenuta dinanzi al CNCD, ossia la FC Steaua, l’Accept affermava che,
sebbene le dichiarazioni del sig. Becali fossero comparse sui mezzi
d’informazione, tale club non ne aveva mai preso le distanze. Al
contrario, la direzione della FC Steaua avrebbe confermato che a
livello societario era questa la linea seguita in materia di ingaggi
dei giocatori, adducendo come motivazione che «la squadra è come una
famiglia» e che la presenza in squadra di un omosessuale «[avrebbe
creato] tensioni nella squadra e tra gli spettatori». Peraltro,
l’Accept indicava che, il giorno in cui il sig. Becali aveva reso le
dichiarazioni in causa, egli era ancora azionista della FC Steaua.
28 Con la decisione del 13 ottobre 2010
il CNCD considerava, tra l’altro, che la situazione oggetto del
procedimento principale non rientrava nell’ambito di applicazione di un
eventuale rapporto di lavoro. Secondo il CNCD, le dichiarazioni del
sig. Becali non potevano essere considerate provenienti da un datore di
lavoro o dal suo rappresentante legale, o da una persona incaricata
delle assunzioni, e ciò sebbene all’epoca delle dichiarazioni
controverse il sig. Becali possedesse la qualifica di azionista della
FC Steaua.
29 Tuttavia, il CNCD riteneva che le
dichiarazioni del sig. Becali costituissero una discriminazione in
forma di molestia. Pertanto, esso infliggeva a quest’ultimo la sanzione
dell’ammonimento, l’unica possibile in quel momento, a norma
dell’articolo 13, paragrafo 1, del decreto n. 2/2001, poiché la
decisione del CNCD era stata emanata più di sei mesi dopo la data in
cui si erano verificati i fatti in causa.
30 L’Accept impugnava quest’ultima
decisione dinanzi al giudice del rinvio chiedendo essenzialmente, in
primis, il suo annullamento, poi, che fosse dichiarato, segnatamente,
che i fatti in causa rientrano nell’ambito del lavoro e che era stata
appurata l’esistenza di fatti che consentivano di presupporre la
sussistenza di una discriminazione e, infine, che fosse inflitta una
sanzione pecuniaria invece dell’ammonimento.
31 Il giudice del rinvio ritiene che la
sentenza della Corte del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, Racc. pag.
I‑5187), non lo renda sufficientemente edotto quanto alla situazione in
cui dichiarazioni discriminatorie provengano da una persona che,
giuridicamente, non può impegnare la società che assume il personale,
ma che, per i rapporti stretti che ha con tale società, potrebbe
influenzare in maniera determinante la sua decisione o, per lo meno,
potrebbe essere percepita come una persona in grado di influenzare tale
decisione in maniera determinante.
32 Ad ogni modo, il giudice del rinvio
considera atipico il rapporto tra la FC Steaua e il sig. Becali.
Quest’ultimo, infatti, avrebbe venduto le azioni che deteneva nella FC
Steaua l’8 febbraio 2010 – cessione iscritta nel registro del commercio
il successivo 23 febbraio 2010 –, mentre le dichiarazioni
discriminatorie risalgono al 13 febbraio 2010. Orbene, dal fascicolo di
cui dispone la Corte si desume che, nel diritto rumeno, la vendita di
azioni è opponibile ai terzi unicamente a partire dalla data in cui è
stata resa pubblica mediante la sua iscrizione nel registro del
commercio. A detta del giudice del rinvio, dopo aver venduto le sue
azioni, il sig. Becali non ha mutato il suo atteggiamento nelle sue
apparizioni pubbliche e ha continuato a designarsi come il
«finanziatore» della FC Steaua. Pertanto, almeno nell’«immaginario»
collettivo, avrebbe mantenuto lo stesso rapporto con la FC Steaua che
aveva prima della cessione delle sue azioni.
33 Inoltre, il giudice del rinvio si
chiede in sostanza se, nel contesto dell’adattamento dell’onere della
prova come previsto dall’articolo 10 della direttiva 2000/78, l’obbligo
in capo ad una squadra di calcio professionistica di dimostrare
l’assenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali possa
rivelarsi in pratica impossibile da adempiere, dal momento che la prova
della circostanza che tale squadra professionistica ha ingaggiato
giocatori senza tener conto delle loro tendenze sessuali rischierebbe,
ad avviso di detto giudice, di ledere il diritto al rispetto della vita
privata.
34 Tale giudice rileva peraltro che, ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del decreto n. 2/2001, a
prescindere dalla gravità di un’eventuale discriminazione accertata dal
CNCD, quando quest’ultimo emana una decisione dopo la scadenza del
termine di sei mesi a decorrere dallo svolgimento dei fatti
controversi, esso non dispone di alcuna sanzione pecuniaria per le
contravvenzioni, ma può irrogare esclusivamente la sanzione detta
dell’«ammonimento», a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo
decreto, la quale non è soggetta a prescrizione.
35 È in tale contesto che la Curtea de
Apel Bucureşti ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se siano applicabili le disposizioni
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva 2000/78] nel
caso in cui un azionista di una società calcistica che si presenta ed è
considerato dai mass media e nella società come il principale dirigente
(“patron”) di tale società calcistica dichiari ai mass media quanto
segue:
“Neppure se dovesse chiudere la [FC Steaua], prenderei in squadra un
omosessuale. Le voci sono voci, ma come scrivere qualcosa del genere se
non è vero e per di più metterlo in prima pagina... Forse non è vero
che (il giocatore di calcio [...] X [...]) è omosessuale. E se invece
lo fosse? Ho detto ad un mio zio che non credeva né in Satana né in
Cristo: ‘Diciamo che Dio non esiste. E se esiste? Che hai da perdere a
fare la comunione? Non sarebbe bello andare in paradiso?’ Mi ha dato
ragione. Un mese prima di morire ha fatto la comunione. Che Dio lo
perdoni. Non c’è posto per un gay nella mia famiglia e la [FC] Steaua è
la mia famiglia. Piuttosto che con un gay, è meglio giocare con un
giocatore junior. Per me non è discriminazione. Nessuno mi può
obbligare a lavorare con qualcuno. Come loro hanno dei diritti, anch’io
ho il diritto di lavorare con chi mi pare”.
“Neppure se dovesse chiudere la [FC] Steaua, prenderei in squadra un
omosessuale. Forse non è vero che è omosessuale, ma se invece lo fosse?
Non c’è posto per un gay nella mia famiglia e la [FC] Steaua è la mia
famiglia. Piuttosto che avere un omosessuale in campo, meglio prendere
un junior. Non si tratta di discriminazione. Nessuno mi può obbligare a
lavorare con qualcuno. Come loro hanno dei diritti, anch’io ho il
diritto di lavorare con chi mi pare. Se anche Dio mi dicesse in sogno
che al 100% X non è omosessuale, non lo prenderei! Nei giornali si è
scritto fin troppo che è omosessuale. Anche se la [squadra attuale del
giocatore di X] me lo desse gratis, non lo prenderei! Potrebbe anche
essere il più grande attaccabrighe e il più grande ubriacone... ma se è
omosessuale, non voglio più sentirne parlare”.
2) In quale misura le dichiarazioni di
cui sopra possano essere ritenute “fatti dai quali si può presumere che
vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta”, a norma
dell’articolo 10, paragrafo 1, della [direttiva 2000/78] per quanto
attiene alla convenuta [FC Steaua].
3) In quale misura sussista una “probatio
diabolica” se nella causa si inverte l’onere della prova di cui
all’articolo 10, paragrafo 1, della [direttiva 2000/78], e se alla
convenuta [FC Steaua] si chiede di dimostrare che non vi è stata
violazione del principio della parità di trattamento, in particolare di
provare che le tendenze sessuali non incidono sull’assunzione.
4) Se l’impossibilità di applicare la
sanzione contravvenzionale dell’ammenda nelle cause di discriminazione
dopo la scadenza del termine di prescrizione di sei mesi con decorrenza
dalla data in cui è stato compiuto il fatto, a norma dell’articolo 13,
paragrafo 1, del [decreto n. 2/2001] confligga con l’articolo 17 della
[direttiva 2000/78], considerato che le sanzioni, nei casi di
discriminazione, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
Sulle questioni pregiudiziali
Considerazioni preliminari
36 Dalla giurisprudenza della Corte
risulta che l’esistenza di una discriminazione diretta, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 non
presuppone che sia identificabile un denunciante che asserisca di
essere stato vittima di tale discriminazione [v., a proposito della
direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), la sentenza
Feryn, cit., punti da 23 a 25].
37 Peraltro, tenuto conto in particolare
dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il suo articolo
9, paragrafo 2, non si oppone in alcun modo a che uno Stato membro,
nella sua normativa nazionale, riconosca alle associazioni che abbiano
un legittimo interesse a far garantire il rispetto della detta
direttiva il diritto di avviare procedure giurisdizionali o
amministrative intese a far rispettare gli obblighi derivanti da tale
direttiva senza agire in nome di un denunciante determinato ovvero in
mancanza di un denunciante identificabile (v., parimenti, sentenza
Feryn, cit., punto 27).
38 Quando uno Stato membro prevede un
diritto del genere, dal combinato disposto degli articoli 8, paragrafo
1, 9, paragrafo 2, nonché 10, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva
2000/78 emerge che questa non osta neppure alla circostanza che
l’amministrazione dell’onere della prova, come prevista a tale articolo
10, paragrafo 1, si applichi altresì nelle situazioni in cui siffatta
associazione avvia un procedimento senza agire per conto o a sostegno
di un determinato denunciante o senza agire con l’approvazione di
quest’ultimo. Nel caso di specie, dalla stessa formulazione della
seconda e della terza questione sollevate si evince che, per il giudice
del rinvio, l’adattamento dell’onere della prova previsto all’articolo
10, paragrafo 1, di detta direttiva è, all’occorrenza e fatte salve le
risposte fornite dalla Corte a tali questioni, idoneo ad applicarsi nel
procedimento principale.
39 È pacifico dinanzi alla Corte che
l’Accept costituisce un’associazione del tipo di quelle considerate
dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che l’articolo
28, paragrafo 1, del decreto n. 137/2000 le riconosce la facoltà di
avviare procedimenti giurisdizionali o amministrativi intesi a ottenere
il rispetto degli obblighi che discendono da tale direttiva senza agire
in nome di un denunciante determinato e che essa può essere considerata
alla stregua di una «persona interessata» nell’accezione dell’articolo
20, paragrafo 6, del medesimo decreto.
Sulle prime due questioni
40 Le prime due questioni mirano a
chiarire, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 2, e 10, paragrafo
1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che
fatti come quelli da cui è scaturita la controversia nel procedimento
principale possono essere qualificati alla stregua di «fatti sulla base
dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» per quanto
riguarda una squadra di calcio professionistica, nel caso in cui le
dichiarazioni controverse provengano da una persona che si presenta ed
è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il
principale dirigente di tale squadra professionistica, senza tuttavia
che egli disponga obbligatoriamente della capacità di impegnare
giuridicamente tale società o di rappresentarla in materia di ingaggi.
41 Occorre innanzi tutto rammentare che,
nel contesto di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 267
TFUE, la Corte non è competente a pronunciarsi sui fatti del
procedimento principale o ad applicare a provvedimenti o a situazioni
nazionali le norme di cui essa fornisce l’interpretazione, dato che
tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice
nazionale (v., in particolare, sentenza del 30 marzo 2006, Servizi
Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Racc. pag. I‑2941, punto 69
e giurisprudenza citata). Pertanto, non è compito della Corte
esprimersi sulle circostanze da cui è scaturita la controversia nel
procedimento principale, come esposte nella decisione di rinvio, per
chiarire se da esse emerga o no una discriminazione fondata sulle
tendenze sessuali.
42 Come emerge, in particolare, dal
considerando 15 della direttiva 2000/78, la valutazione dei fatti che
consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o
indiretta spetta all’autorità giudiziaria nazionale o ad altra autorità
competente in base al diritto o alle prassi nazionali (v. sentenza del
19 aprile 2012, Meister, C‑415/10, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 37). In conformità al meccanismo previsto all’articolo
10, paragrafo 1, di tale direttiva, se fatti di tale genere sono
dimostrati, incombe alla parte convenuta, in un secondo tempo, provare
dinanzi a tale giudice che, nonostante tale apparenza di
discriminazione, non si è verificata alcuna violazione del principio
della parità di trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
della medesima direttiva.
43 Ciò premesso, la Corte può fornire al
giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel
diritto dell’Unione che possano essergli utili ai fini della sua
decisione (v., in particolare, sentenze Feryn, cit., punto 19 e
giurisprudenza citata, nonché del 6 settembre 2011, Patriciello,
C‑163/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21).
44 A tale proposito occorre rilevare che
dagli articoli 1 e 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78
risulta che essa è applicabile in situazioni come quelle da cui è
scaturita la controversia nel procedimento principale, che riguardano,
in materia di occupazione e condizioni di lavoro, dichiarazioni
relative alle «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro (...),
compres[e] (...) le condizioni di assunzione».
45 Tale constatazione non è inficiata
dalla circostanza, evidenziata nel contesto del procedimento
principale, che il sistema di assunzione dei calciatori professionisti
non si basa su un’offerta pubblica o su una trattativa diretta in
seguito ad una procedura di selezione che presuppone il deposito di
candidature ed una preselezione di queste in funzione dell’interesse
che presentano per il datore di lavoro. Da una giurisprudenza ben
consolidata della Corte risulta infatti che, considerati gli obiettivi
dell’Unione, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto dell’Unione
solo in quanto sia configurabile come attività economica (v., in
particolare, sentenze del 14 luglio 1976, Donà, 13/76, Racc. pag. 1333,
punto 12, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, Racc. pag.
I‑2177, punto 27). È questo il caso dell’attività dei calciatori
professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato
o effettuano prestazioni di servizi retribuite (sentenza del 15
dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, Racc. pag. I‑4921, punto 73).
46 Come rileva, in sostanza, il giudice
del rinvio, nella specifica controversia da cui è scaturita la citata
sentenza Feryn si trattava di dichiarazioni rilasciate da uno dei
direttori della società Feryn NV che, come emerge segnatamente dalla
formulazione delle questioni pregiudiziali sollevate nella causa
all’origine di tale sentenza, poteva giuridicamente determinare la
politica delle assunzioni per quanto riguarda tale società (v. sentenza
Feryn, cit., punti 2, 16, 18 e 20).
47 Tuttavia, dalla citata sentenza Feryn
non traspare che, affinché sia dimostrata, a norma dell’articolo 10,
paragrafo 1, della direttiva 2007/78, l’esistenza di «fatti sulla base
dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione», l’autore
delle dichiarazioni relative alla politica delle assunzioni di una
determinata entità debba per forza giuridicamente disporre della
capacità di definire in modo diretto tale politica o di vincolare o
rappresentare questa entità in materia di assunzioni.
48 La mera circostanza che dichiarazioni
come quelle oggetto del procedimento principale non provengano
direttamente da una determinata parte convenuta, infatti, non
necessariamente impedisce che si possa dichiarare, nei confronti di
tale parte, l’esistenza di «fatti sulla base dei quali si può
argomentare che sussiste discriminazione» nell’accezione dell’articolo
10, paragrafo 1, di detta direttiva.
49 Se ne evince che un datore di lavoro
convenuto non può confutare l’esistenza di fatti che consentono di
presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria
limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono
l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una
persona che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella
gestione di tale soggetto datore di lavoro, e pur sembrando titolare di
tale ruolo, non è giuridicamente titolata ad assumere decisioni che lo
vincolano in materia di assunzioni.
50 In una situazione come quella da cui è
scaturita la controversia nel procedimento principale, la circostanza
che un siffatto datore di lavoro non abbia chiaramente preso le
distanze dalle dichiarazioni controverse costituisce un elemento di cui
il giudice adito può tener conto nella valutazione complessiva dei
fatti.
51 A tale proposito giova rammentare che
la percezione del pubblico o degli ambienti interessati può costituire
un indizio pertinente ai fini della valutazione complessiva delle
dichiarazioni oggetto del procedimento principale (v., in tal senso,
sentenza del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Racc. pag. I‑2749,
punti da 55 a 58).
52 Peraltro, a dispetto di quanto
suggerito dal CNCD nelle osservazioni scritte e orali presentate alla
Corte, la circostanza che una squadra di calcio professionistica come
quella in causa nel procedimento principale non abbia avviato alcuna
trattativa per l’ingaggio di uno sportivo presentato come omosessuale
non esclude la possibilità che possano essere considerati dimostrati
fatti dai quali si può presumere che tale squadra professionistica
abbia commesso una discriminazione.
53 Alla luce di quanto precede, occorre
rispondere alle prime due questioni che gli articoli 2, paragrafo 2, e
10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel
senso che fatti come quelli che hanno dato origine alla controversia
principale possono essere qualificati alla stregua di «fatti sulla base
dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» per quanto
riguarda una squadra di calcio professionistica, nel caso in cui le
dichiarazioni controverse provengono da una persona che si presenta ed
è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il
principale dirigente di tale squadra professionistica, senza che sia
per questo necessario che essa disponga della capacità di vincolare o
rappresentare giuridicamente tale società in materia di assunzioni.
Sulla terza questione
54 Con la terza questione, il giudice del
rinvio chiede sostanzialmente se, qualora fatti come quelli che hanno
dato origine alla lite nel procedimento principale siano qualificati
come «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste
discriminazione» fondata sulle tendenze sessuali in occasione del
reclutamento dei giocatori da parte di una squadra di calcio
professionistica, l’onere della prova, così come adattato dall’articolo
10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non implichi che la prova
richiesta risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il
diritto al rispetto della vita privata.
55 A questo riguardo, dalla
giurisprudenza della Corte risulta che, quando sono dimostrati fatti
sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione,
l’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento
richiede che l’onere della prova incomba ai convenuti, che devono
provare che non vi è stata violazione di detto principio (v., in tal
senso, sentenza del 17 luglio 2008, Coleman, C‑303/06, Racc. pag.
I‑5603, punto 54).
56 In tale ambito detti convenuti possono
contestare, dinanzi ai competenti giudici nazionali, l’esistenza di una
siffatta violazione, dimostrando con qualsiasi mezzo giuridico, in
particolare, che la loro politica delle assunzioni si basa su fattori
estranei a qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali.
57 Per rovesciare la presunzione semplice
la cui esistenza può risultare dall’articolo 10, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78, non è necessario che una parte convenuta dimostri
che in passato sono state assunte persone aventi una determinata
tendenza sessuale, poiché, in talune circostanze, questa condizione
potrebbe effettivamente ledere il diritto al rispetto della vita
privata.
58 Nel contesto della valutazione
complessiva che il giudice nazionale sarebbe allora chiamato ad
operare, l’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali
potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti.
Come ha sostanzialmente affermato l’Accept, tra tali indizi potrebbero
annoverarsi, tra l’altro, una reazione del convenuto interessato, in
forma di un netto distanziamento rispetto alle dichiarazioni pubbliche
che hanno determinato l’apparenza di discriminazione, nonché
l’esistenza di disposizioni espresse in materia di politica delle
assunzioni di tale parte dirette a garantire l’osservanza del principio
della parità di trattamento ai sensi della direttiva 2000/78.
59 Alla luce di quanto sopra, occorre
rispondere alla terza questione che l’articolo 10, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che, qualora fatti
come quelli che hanno dato origine alla controversia principale siano
qualificati come «fatti sulla base dei quali si può argomentare che
sussiste discriminazione» fondata sulle tendenze sessuali in occasione
del reclutamento dei giocatori da parte di una squadra di calcio
professionistica, l’onere della prova, così come adattato dall’articolo
10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non implica che la prova
richiesta risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il
diritto al rispetto della vita privata.
Sulla quarta questione
60 Con la quarta questione, il giudice
del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 17 della direttiva
2000/78 vada interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale
in forza della quale, nel caso in cui sia accertata una discriminazione
fondata sulle tendenze sessuali, è unicamente possibile pronunciare un
ammonimento come quello di cui al procedimento principale qualora tale
accertamento avvenga dopo che è scaduto il termine di sei mesi che
decorre dalla data di svolgimento dei fatti.
61 L’articolo 17 della direttiva 2000/78
conferisce agli Stati membri il compito di determinare il sistema delle
sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di
attuazione della presente direttiva e di prendere i provvedimenti
necessari per la loro applicazione. Sebbene non imponga sanzioni
determinate, tale articolo precisa che le sanzioni applicabili alle
violazioni delle suddette norme devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive.
62 Anche nell’ambito di un procedimento
in cui un’associazione a tal fine autorizzata dalla legge chieda che
venga accertata e punita una discriminazione ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 2000/78, le sanzioni che il diritto
nazionale deve contemplare ex articolo 17 di tale direttiva devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive, e ciò anche qualora non
vi siano vittime identificabili (v., par analogia, sentenza Feryn,
cit., punti 38 e 40)
63 Se ne evince che il sistema di
sanzioni istituito per trasporre l’articolo 17 della direttiva 2000/78
nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro deve garantire, in
particolare, parallelamente ai provvedimenti adottati per attuare
l’articolo 9 della medesima direttiva, una tutela giuridica effettiva
ed efficace dei diritti tratti da tale direttiva (v. per analogia,
segnatamente, sentenza del 22 aprile 1997, Draehmpaehl, C‑180/95, Racc.
pag. I‑2195, punti 24, 39 e 40). La severità delle sanzioni deve essere
adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare,
in particolare, un effetto realmente deterrente (v. in tal senso, tra
le altre, sentenze dell’8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito,
C‑383/92, Racc. pag. I‑2479, punto 42, nonché Draehmpaehl, cit., punto
40), fermo restando il rispetto del principio generale della
proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003,
Lindqvist, C‑101/01, Racc. pag. I‑12971, punti 87 e 88, nonché del 5
luglio 2007, Ntionik e Pikoulas, C‑430/05, Racc. pag. I‑5835, punto 53).
64 Comunque sia, una sanzione meramente
simbolica non può essere considerata compatibile con un’attuazione
corretta ed efficace della direttiva 2000/78.
65 Nel caso di specie, dagli atti versati
al fascicolo della Corte risulta che il termine di prescrizione
semestrale stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del decreto n.
2/2001 decorre dalla data in cui sono avvenuti i fatti in parola, e che
il termine di ricorso previsto dall’articolo 20 del decreto n. 137/2000
decorre dal medesimo momento. Se ne deduce che è possibile che un
denunciante adisca validamente il CNCD con una denuncia per
discriminazione ai sensi della direttiva 2000/78 tra sei e dodici mesi
dopo lo svolgimento dei fatti sfociati nella denuncia, allorché,
secondo l’interpretazione del diritto nazionale privilegiata dal CNCD,
la sanzione prevista all’articolo 26, paragrafo 1, del decreto n.
137/2000 non può più essere applicata. Ad ogni modo, dalle osservazioni
presentate alla Corte risulta che, anche qualora la denuncia sia
depositata ben prima della scadenza di detto termine semestrale, e
nonostante le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 7, del decreto
n. 137/2000, può accadere che una decisione del CNCD su un’accusa di
discriminazione fondata sulle tendenze sessuali sia emanata dopo che è
scaduto il citato termine di prescrizione semestrale.
66 Come si desume in particolare dai
punti 17, 21 e 34 della presente sentenza, in tali fattispecie la
prassi del CNCD consiste, a prescindere dalla gravità della
discriminazione che ha accertato, nell’irrogare non già la sanzione
dell’ammenda prevista dal decreto n. 137/2000 – volto tra l’altro a
trasporre la direttiva 2000/78 –, bensì una sanzione non pecuniaria,
istituita dal diritto comune nazionale e consistente, in sostanza, in
un monito verbale o scritto, corredato della «raccomandazione di
rispettare le disposizioni di legge».
67 È compito del giudice del rinvio
appurare segnatamente se, in condizioni come quelle illustrate al punto
precedente, i soggetti coinvolti titolari di interesse ad agire possano
essere talmente reticenti a far valere i diritti che spettano loro in
forza della disciplina nazionale che traspone la direttiva 2000/78 che
il sistema di sanzioni istituito per trasporre la direttiva manca di un
effettivo carattere dissuasivo (v., per analogia, sentenza Draehmpaehl,
cit., punto 40). Quanto all’effetto dissuasivo della sanzione, il
giudice del rinvio potrebbe altresì tener conto, all’occorrenza, di
un’eventuale recidiva da parte del convenuto coinvolto.
68 Ovviamente, la mera circostanza che
una determinata sanzione non sia essenzialmente pecuniaria non
significa per forza che essa rivesta un carattere meramente simbolico
(v., in tal senso, sentenza Feryn, cit., punto 39), soprattutto se essa
è corredata di un adeguato livello di pubblicità e qualora,
nell’eventualità di un ricorso per responsabilità civile, essa agevoli
la prova di una discriminazione nell’accezione di predetta direttiva.
69 Tuttavia, nel caso di specie, incombe
al giudice del rinvio appurare se una sanzione come un semplice
ammonimento sia adeguata ad una situazione come quella del procedimento
principale (v., per analogia, sentenza del 2 agosto 1993, Marshall,
C‑271/91, Racc. pag. I‑4367, punto 25). In proposito, la mera esistenza
di un ricorso per responsabilità civile a norma dell’articolo 27 del
decreto n. 137/2000, per il quale il termine di ricorso è triennale,
non può, di per sé, ovviare ad eventuali carenze sul piano
dell’effettività, della proporzionalità o del carattere deterrente
della sanzione, accertate da tale giudice nella situazione illustrata
al punto 66 di questa sentenza. In effetti, come l’Accept ha dichiarato
in sede di udienza dinanzi alla Corte, quando un’associazione del
genere di quelle annoverate all’articolo 9, paragrafo 2, della
direttiva 2000/78 non agisce per conto di determinate vittime di una
discriminazione, potrebbe rivelarsi difficile dimostrare l’esistenza di
un danno in capo ad una siffatta associazione ai sensi delle pertinenti
norme del diritto nazionale.
70 Peraltro, qualora emergesse che, come
sostiene l’Accept, in linea di principio nell’ordinamento giuridico
rumeno la sanzione dell’ammonimento viene inflitta unicamente in casi
di infrazioni meramente marginali, tale circostanza indurrebbe a
ritenere che detta sanzione non sia adeguata alla gravità di una
violazione del principio della parità di trattamento ai sensi della
summenzionata direttiva.
71 In ogni caso occorre ricordare che, in
virtù di una consolidata giurisprudenza della Corte, quando una
situazione rientra nell’ambito di applicazione di una direttiva,
nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad
interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo
della direttiva in questione, così da conseguire il risultato
perseguito da quest’ultima [v., in tal senso, in particolare, sentenze
del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, 14/83, Racc. pag. 1891, punti
26 e 28; del 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, Racc. pag. I‑4135,
punto 8; del 10 marzo 2005, Nikoloudi, C‑196/02, Racc. pag. I‑1789,
punto 73, e del 28 gennaio 2010, Uniplex (UK), C‑406/08, Racc. pag.
I‑817, punti 45 e 46].
72 Pertanto, se necessario, nel
procedimento principale spetterà al giudice del rinvio valutare, in
particolare, se, come suggerisce l’Accept, l’articolo 26, paragrafo 1,
del decreto n. 137/2000 possa essere interpretato nel senso che il
termine di prescrizione semestrale stabilito dall’articolo 13,
paragrafo 1, del decreto n. 2/2001 non si applica alle sanzioni
istituite da tale articolo 26, paragrafo 1.
73 Alla luce delle considerazioni che
precedono, occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 17
della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta ad
una normativa nazionale ‑ secondo cui, in caso di accertamento di una
discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nell’accezione di tale
direttiva, qualora tale accertamento avvenga decorso un termine di
prescrizione di sei mesi dalla data dei fatti, non è possibile
pronunciare altro che un ammonimento come quello di cui al procedimento
principale ‑ se, in applicazione di tale normativa, siffatta
discriminazione non è sanzionata secondo modalità sostanziali e
procedurali che attribuiscono alla sanzione un carattere effettivo,
proporzionato e dissuasivo. Spetta al giudice del rinvio valutare se
ciò si verifichi nel caso della normativa oggetto del procedimento
principale e, all’occorrenza, interpretare il diritto nazionale quanto
più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in
questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima.
Sulle spese
74 Nei confronti delle parti nel
procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 2, paragrafo 2, e 10,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere
interpretati nel senso che fatti come quelli che hanno dato origine
alla controversia principale possono essere qualificati alla stregua di
«fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste
discriminazione» per quanto riguarda una squadra di calcio
professionistica, nel caso in cui le dichiarazioni controverse
provengano da una persona che si presenta ed è percepita, nei mezzi di
informazione e nella società, come il principale dirigente di tale
squadra professionistica, senza che sia per questo necessario che essa
disponga della capacità di vincolare o rappresentare giuridicamente
tale società in materia di assunzioni.
2) L’articolo 10, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che, qualora fatti
come quelli che hanno dato origine alla controversia principale siano
qualificati come «fatti sulla base dei quali si può argomentare che
sussiste discriminazione» fondata sulle tendenze sessuali in occasione
del reclutamento dei giocatori da parte di una squadra di calcio
professionistica, l’onere della prova, così come adattato dall’articolo
10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non implica che la prova
richiesta risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il
diritto al rispetto della vita privata.
3) L’articolo 17 della direttiva 2000/78
deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale
‑ secondo cui, in caso di accertamento di una discriminazione fondata
sulle tendenze sessuali, nell’accezione di tale direttiva, qualora tale
accertamento avvenga decorso un termine di prescrizione di sei mesi
dalla data dei fatti, non è possibile pronunciare altro che un
ammonimento come quello di cui al procedimento principale ‑ se, in
applicazione di tale normativa, siffatta discriminazione non è
sanzionata secondo modalità sostanziali e procedurali che attribuiscono
alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nel caso
della normativa oggetto del procedimento principale e, all’occorrenza,
interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del
testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il
risultato perseguito da quest’ultima.
Firme