Corte di cassazione Sezione lavoro, Sentenza 21 settembre 2004, n° 18930
Nel rito del lavoro, non si ha nullità dell'atto introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi) sui quali la domanda si fonda, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione. (Si ringrazia il portale Eius – www.eius.it – per la segnalazione ed il commento)
LaPrevidenza.it, 08/11/2004
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