Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 21 settembre 2004, n. 18930
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 giugno-20 agosto 2001 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di A.D.G., tendente ad ottenere la condanna dell'Inps al pagamento di interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale (pensione dovuta in regime di convenzione internazionale Sos n. 70235205), corrisposti in ritardo.
I giudici di appello osservavano che nell'atto introduttivo non vi era alcun
riferimento alla misura del credito né ai ratei di pensione per i quali si
chiedeva il pagamento di interessi e rivalutazione.
Il ricorso era da ritenersi, pertanto, privo di quei requisiti minimi previsti
dall'art. 414 c.p.c. per la esatta identificazione della domanda.
La nullità della domanda era rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla
proposizione di apposita censura dell'Istituto previdenziale. La stessa non
era, del resto, sanabile per effetto della costituzione della parte convenuta.
Avverso tale decisione la A.D.G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da
un unico motivo.
L'Inps ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., degli artt. 163, 164 e
437 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la nullità del ricorso, in
quanto privo dei requisiti minimi richiesti dall'art. 414 c.p.c.
In realtà nel caso di specie erano chiaramente indicati sia il petitum che la
causa petendi.
Infatti, la unica richiesta era quella di condanna dell'Istituto previdenziale
al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui ratei di pensione
corrisposti in ritardo, cioè oltre il termine di 121 giorni dalla presentazione
della domanda amministrativa di pensione.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che non si abbia
nullità dell'atto introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della
domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle
ragioni di diritto (causa petendi) sui quali la domanda si fonda, tutte le
volte in cui sia comunque possibile la individuazione di tali elementi
attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche documentali
dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario
processo di cognizione (Cassazione 3269/1995; 817/1999; 10154/2001;
12059/2003).
Come è stato ritenuto nelle decisioni sopra indicate, rappresenterebbe un
formalismo eccessivo, in possibile contrasto con evidenti ragioni di economia e
chiarezza espositiva e, talvolta, persino con le concrete e ragionevoli
possibilità espositive degli atti giudiziari, richiedere che, inderogabilmente,
nel ricorso siano precisati tutti i dettagli del petitum e della causa petendi.
Non è possibile, ovviamente, indicare in astratto quale possa essere la linea
di demarcazione tra quanto deve inderogabilmente desumersi dal ricorso e quanto
possa, invece, trovare integrazione nella documentazione ad essa allegata.
Si tratta di valutazioni da compiersi, in maniera ragionevole, con concreto
riferimento alle varie situazioni, assicurando in ogni caso che siano
adeguatamente tutelati il diritto di difesa del convenuto e la funzionalità del
giudizio.
Tanto premesso in linea generale, occorre riconoscere che nel caso di specie i
giudici di merito non si sono attenuti ai principi sopra indicati, poiché hanno
considerato unicamente il testo del ricorso, senza verificare se in effetti lo
stesso non consentisse la identificazione, pure approssimativa, dei periodi cui
si riferivano le domande di pagamento di interessi e rivalutazione, con
adeguata individuazione dell'oggetto del giudizio.
Inoltre, i giudici di appello non hanno preso in considerazione gli elementi
desumibili dalla documentazione allegata e, prima di tutto, dalle domande
amministrative prodotte dalla ricorrente, le quali avrebbero dovuto essere già
in possesso dell'Istituto previdenziale (ed, anzi, condizionando la stessa
proponibilità in giudizio delle pretese dell'assicurato, devono in ogni caso
essere verificate dall'Istituto previdenziale in relazione alle domande contro
di esso proposte).
Del resto, la ricorrente aveva indicato nell'atto introduttivo il tipo di
prestazione ed il numero della stessa (Sos 70235205), nonché la decorrenza del
diritto (dicembre 1983).
Aveva inoltre versato il modello 10-bis rilasciato dall'Istituto previdenziale,
richiedendo gli accessori di legge, interessi e rivalutazione, sui ratei
corrisposti in ritardo, cioè dopo i 120 giorni dalla presentazione della
domanda amministrativa di pensione.
Aveva anche indicato l'importo complessivo richiesto, sottolineando che il
calcolo degli interessi e rivalutazione era stato predisposto con decorrenza
dal 2 novembre 1990 (essendo stata la domanda presentata in data 2 luglio 1990)
e fino al 31 dicembre 1991.
La stessa ricorrente ha spiegato che la domanda era limitata ai soli interessi
legali dall'1 gennaio 1992 all'1 dicembre 1992 (data di materiale pagamento dei
ratei arretrati).
Significativamente, nessuna eccezione di nullità del ricorso introduttivo era
stata proposta dall'Istituto convenuto, che si era difeso invece nel merito
della domanda.
I giudici di appello non hanno preso in esame il modello 10-bis, in quanto
prodotto dalla ricorrente in sede di gravame, spiegando che le eventuali
carenze dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non possono
essere superate mediante precisazioni, aggiunte o modifiche successive, non
essendo consentito al giudice l'esame di elementi di prova tardivamente
acquisiti ritenendo del resto «inammissibile la rimessione al giudice di una
indagine ad explorandum sulla posizione dedotta in giudizio, al fine di
estrapolare i dati necessari alla individuazione dei termini effettivi di
questa».
Tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto l'ammissibilità
dell'acquisizione di documenti nuovi in secondo grado. Né tiene conto del
disposto dell'art. 164, commi 4 e 5, e dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
«Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437,
comma 2, c.p.c., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti
un'ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui
produzione è ammissibile a prescindere dal carattere effettivamente
"nuovo" della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè
questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado di giudizio»
(Cassazione, 309/1998).
I giudici di appello non si sono attenuti a tali princìpi, così incorrendo nel
vizio di violazione di legge denunciato.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con
rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi
di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.