Cassazione penale, sezione V, sentenza 12.4.2012 n. 13568
1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 04/08/2011, con cui veniva applicata nei confronti di V.V. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa M.P. per il reato di cui all'art.612 bis cod. pen., commesso dall'(omissis) in danno della P., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale,
suonando anche in orari notturni al campanello dell'abitazione della stessa in Roma, appostandosi settimanalmente presso detta abitazione, presentandosi più volte in stato di ubriachezza nel ristorante frequentato dalla P., appostandosi presso il locale ed ingiuriando e minacciando la donna e, dal (omissis) , facendo pervenire anche in tempo di notte telefonate e messaggi ingiuriosi sull'utenza cellulare della predetta, chiedendole di riprendere la relazione.
La sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato era ritenuta in base alle denunce della persona offesa, alla certificazione medica relativa alle precarie condizione psicologica della stessa ed alle dichiarazioni della madre M.L.C., dell'amica M.S. e di An.Pu., gestore del ristorante di cui sopra.
2. L'indagato ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine:
2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando la mancata vantazione della smentita alle dichiarazioni della persona offesa proveniente dalla trascrizione integrale dei messaggi telefonici intercorsi fra la stessa e l'indagato, da cui risultava che quest'ultimo nel periodo del fatti denunciati era ospite della famiglia della denunciante, la cui madre gli offriva anche occasioni di lavoro;
2.2. alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari, osservando che la denuncia della persona offesa rappresentava una situazione esauritasi già nel (OMISSIS) allorché la controversia si trasferiva sul piano giudiziario, e che in mancanza di atti persecutori successivi a quella data la persistenza delle ragioni di cautela non poteva essere affidata, come sostenuto dal Tribunale, all'esistenza di problematiche ancora pendenti fra le parti, la cui risoluzione esula dalle funzioni dei provvedimenti cautelari;
LaPrevidenza.it, 24/04/2012
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