SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 16 gennaio – 11 aprile 2012, n. 13568
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data
04/08/2011, con cui veniva applicata nei confronti di V.V. la misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa M.P. per il
reato di cui all'art.612 bis cod. pen., commesso dall'(omissis) in
danno della P., con la quale aveva intrattenuto una relazione
sentimentale,
suonando anche in orari notturni al campanello dell'abitazione della
stessa in Roma, appostandosi settimanalmente presso detta abitazione,
presentandosi più volte in stato di ubriachezza nel ristorante
frequentato dalla P., appostandosi presso il locale ed ingiuriando e
minacciando la donna e, dal (omissis) , facendo pervenire anche in
tempo di notte telefonate e messaggi ingiuriosi sull'utenza cellulare
della predetta, chiedendole di riprendere la relazione.
La sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato era ritenuta in
base alle denunce della persona offesa, alla certificazione medica
relativa alle precarie condizione psicologica della stessa ed alle
dichiarazioni della madre M.L.C., dell'amica M.S. e di An.Pu., gestore
del ristorante di cui sopra.
2. L'indagato ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine:
2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando la mancata
vantazione della smentita alle dichiarazioni della persona offesa
proveniente dalla trascrizione integrale dei messaggi telefonici
intercorsi fra la stessa e l'indagato, da cui risultava che
quest'ultimo nel periodo del fatti denunciati era ospite della famiglia
della denunciante, la cui madre gli offriva anche occasioni di lavoro;
2.2. alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari,
osservando che la denuncia della persona offesa rappresentava una
situazione esauritasi già nel (OMISSIS) allorché la controversia si
trasferiva sul piano giudiziario, e che in mancanza di atti persecutori
successivi a quella data la persistenza delle ragioni di cautela non
poteva essere affidata, come sostenuto dal Tribunale, all'esistenza di
problematiche ancora pendenti fra le parti, la cui risoluzione esula
dalle funzioni dei provvedimenti cautelari;
2.3. alla genericità delle prescrizioni imposte con l'ordinanza
cautelare, che le indicava nel divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi
frequentati dalla persona offesa e nell'obbligo di tenersi a distanza
non inferiore a metri cento nei casi di incontro occasionale con la
stessa.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.
Il Tribunale non tralasciava infatti di esaminare l'elemento indicato
dalla difesa nel messaggi telefonici scambiati fra l'indagato e la
persona offesa, e senza alcuna manifesta illogicità argomentava
sull’irrilevanza degli stessi in base sia all'incertezza sulla loro
origine, non risultando accertate le modalità di estrazione dei
contenuti allegati dalle memorie dei telefoni cellulari e l'effettiva
corrispondenza con i messaggi effettivamente inviati e ricevuti, che
alla significatività dei messaggi stessi, dai quali risultava per un
verso la conferma dell’abuso di alcolici da parte dell'indagato e per
altro il tentativo della P. di indurre il V. ad assumersi le proprie
responsabilità quale padre del nascituro e l'organizzazione a tal fine
di incontri alla presenza di altri familiari, situazioni per il primo
aspetto coerenti e per il secondo non incompatibili con le condotte
ipotizzate.
2. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari è anch'esso infondato.
Il Tribunale desumeva coerentemente la sussistenza dell'esigenza
cautelare dalla frequenza delle condotte criminose, dal loro prolungato
svolgimento e dalla loro persistenza malgrado lo stato di gravidanza
della persona offesa; ed altrettanto coerentemente superava in questa
prospettiva il dato dell'apparente interruzione di tali comportamenti
osservando come, a fronte di elementi per quanto detto indicativi di
spiccata proclività alla commissione del reato per il quale si procede,
l'aggravamento delle problematiche di coppia derivante dalle insorte
questioni sul riconoscimento di paternità del neonato figlio della P. e
sul diritto del V. di vedere quest'ultimo ed il perdurante abuso di
alcolici da parte dell'indagato mantenesse inalterato ed attuale il
pericolo di reiterazione delle condotte.
3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla genericità delle prescrizioni imposte con l'ordinanza cautelare.
Sul punto il ricorrente, anche nell'odierna discussione, ha fatto più
volte richiamo alla posizione giurisprudenziale (Sez. 6, n.26819 del
07/04/2011, C, Rv. 250728) per la quale da un lato l'applicazione della
misura di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen. esigerebbe l'indicazione
specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento
imposto all'indagato, laddove il generico riferimento identificativo
alla frequentazione di detti luoghi da parte della persona offesa non
rispetterebbe la prescrizione normativa, che predica distintamente i
luoghi in esame degli attributi dell'essere gli stessi “determinati” e
“abitualmente frequentati dalla persona offesa”, e si risolverebbe
nell'inaccettabile imposizione di un obbligo di non tacere di fatto
rimesso alla volontà del soggetto passivo; e dall'altro la misura non
comprenderebbe la possibilità di vietare incontri occasionali e non
volutamente cercati dall'indagato, altrimenti imponendosi a
quest'ultimo un divieto di contenuto indeterminato e la cui
inosservanza può non dipendere dalla volontà del predetto.
Questa Corte, per le ragioni che seguono, ritiene di non condividere tale orientamento.
3.1. La previsione della misura cautelare in esame è stata oggetto nel tempo di due interventi normativi.
Con il primo, l'art. 1 legge 4 aprile 2001, n. 154, introduceva l'art.
282 bis cod. proc. pen., che al secondo comma prevede la possibilità
per il giudice di prescrivere all'indagato di “non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in
particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine
o dei prossimi congiunti”.
Presupposto dell'applicazione della misura è, nell'espressa
formulazione normativa, la sussistenza di esigenze di tutela
dell'incolumità della persona offesa; e qui è inequivocabile, già in
questa prima disciplina della misura, la funzione alla stessa
attribuita dal legislatore. Scopo della previsione è evidentemente
quello di rispondere a specifiche ragioni di cautela special
preventiva, riferite non solo alla personalità dell'indagato ed alla
proclività dello stesso alla commissione di reati, ma anche al
particolare rilievo che in questa prospettiva assumono la posizione
della persona offesa ed i rapporti fra la stessa ed il soggetto agente;
il che ricollega il campo applicativo della norma a reati in cui è
particolarmente significativa la componente vittimologica, quale è
senz'altro il delitto, oggetto di successiva previsione incriminatrice,
di cui all'art. 612 bis cod. pen. La misura appariva già all'epoca
destinata, in altre parole, a quelle situazioni nelle quali la
possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua
generica incidenza sulla collettività, si indirizza specificamente nei
confronti di un determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo
l'incolumità; la cui protezione acquisisce pertanto rilevanza in
prospettiva cautelare.
La norma prende atto, a questi fini, della possibile insufficienza di
una tutela, per così dire, “statica” dell'incolumità della vittima,
laddove le circostanze rendano concreto il pericolo di un'aggressione
della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di relazione e
pertanto inadeguata una mera interdizione all'indagato del luogo di
abitazione della persona offesa; e d'altra parte si fa carico
dell'eccessività del ricorso a misure custodiali a fronte di
un'esigenza cautelare strettamente dipendente dai contatti
dell'indagato con la vittima. Da ciò nasce la configurazione di una
misura nell'applicazione della quale assume primaria importanza la
garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della
persona offesa da possibili intrusioni dell'indagato, che facendo
temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare
e pregiudicare la fruizione di dette libertà.
3.2. Con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23
aprile 2009, n.38, che all'art.7 prevedeva la nuova fattispecie
incriminatrice di cui all'art.612 bis cod. pen., veniva altresì emanata
all'art.9 la disposizione integrativa della misura del divieto di
avvicinamento di cui all'art.282 ter, comma primo, cod. proc. pen., per
la quale “il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di
mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona
offesa”.
La norma si inserisce coerentemente nelle finalità di tutela che si è
visto essere già proprie della misura in esame nella preesistente
previsione di cui all'art.282 bis, con il palese scopo di rendere detta
tutela più efficace in determinate situazioni; ed è particolarmente
significativo, a questo riguardo, che la disposizione sia stata
introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti
persecutori. Le modalità commissive di quest'ultimo comprendono infatti
quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, da
parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali la prima si trovi
occasionalmente, e l'espressione di atteggiamenti minacciosi o intimi
datori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona
offesa e purtuttavia dalla stessa percepibili. Alle necessità indotte
da quest'ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale
estensione della nozione di “avvicinamento” al superamento di una
distanza minima della vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela
suggerite dal caso concreto. Ma, in termini più generali, il
riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai
luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa
in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio,
anche nelle situazioni in esame, della libertà di circolazione del
soggetto passivo. La norma, in altre parole, esprime una scelta di
priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo
svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da
aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta
dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria
tale da non essere legata a particolari ambiti locali; con la
conseguenza che è rispetto a tale esigenza che deve modellarsi il
contenuto concreto di una misura la quale, non lo si dimentichi, ha
comunque natura inevitabilmente coercitiva rispetto a libertà anche
fondamentali dell'indagato.
È del resto significativo che l'art.282 ter cod. proc. pen., nel
richiamare la descrizione del divieto di cui al preesistente art.282
bis, non riproponga i pur non tassativi accenni ivi presenti al luogo
di lavoro della vittima ed al domicilio della famiglia di origine della
stesse; a conferma che la tutela di un sereno esercizio della libertà
di circolazione e di relazione della persona offesa non trova
limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari
della stessa ed agli ambiti alle stesse assimilabili.
3.3. Alla luce di questi presupposti funzionali deve concludersi che la
misura cautelare in esame, per effetto dell'integrazione effettuata con
l'introduzione dell'art.282 ter cod. proc. pen., ha assunto una
dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base
alle esigenze di cautela del caso concreto.
L'originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla
persona offesa rimane invero significativa nel caso in cui le modalità
della condotta criminosa non manifestino un campo d'azione che esuli
dai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del
proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria
quotidianità di vita, quali quelli indicati dall'art.282 bis cod. proc.
pen. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza.
Laddove viceversa, ed è situazione come si è detto ricorrente per il
reato di cui all’art.612 bis cod. pen., la condotta oggetto della
temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva
ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa
si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona
offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale
del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante
l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima;
dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto
di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana
ovunque essa si svolga.
La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto,
nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità
della misura, per come in precedenza delineate. Detta predeterminazione
verrebbe di fatto a porsi come un'inammissibile limitazione del libero
svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa
costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si
vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento
nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando
dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità
che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di
fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona
offesa.
Non appaiono di contro fondate le preoccupazioni espresse
nell'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso in ordine alla
soggezione dell'indagato a limitazioni della propria libertà personale
di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie
e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa. Le
prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi
alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi,
mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito
nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la
vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad
indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
3.4. Nel caso di specie, una volta riconosciuta la sussistenza di
esigenze cautelari tali da imporre al V. il divieto di avvicinarsi alla
persona offesa, deve ritenersi pertanto corretta la decisione del
Tribunale laddove con la stessa si riteneva non necessaria una
specifica predeterminazione dei luoghi dalla stessa frequentati dalla
vittima ed interdetti all'indagato.
Altrettanto coerentemente veniva disatteso il rilievo difensivo sulle
ricadute, estranee alle predette esigenze cautelari, del provvedimento,
derivanti dalla frequentazione da parte dell'indagato di un luogo di
culto buddista prossimo all'abitazione della persona offesa. Anche a
voler prescindere dalla considerazione per la quale gli artt.282 bis e
282 ter, comma quarto, cod. proc pen. attribuiscono rilevanza a questi
fini alle sole necessità lavorative ed abitative dell'indagato, le
norme citate prevedono comunque che particolari esigenze di
quest'ultimo possano essere valutate ai fini della previsione di
determinate modalità prescrittive, e quindi debbano essere oggetto di
specifiche istanze difensive, estranee a questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.