Cassazione civile sez. tributaria, sentenza 13 ottobre 2010 n. 21139
Nel ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il ricorso non avrebbe dovuto essere dichiarato tout court inammissibile, ma solo all’esito della mancata esecuzione dell’ordine di conferire incarico, entro un tempo determinato, a un difensore abilitato. 2.1 Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. In realtà, viene richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 22601 del 2 dicembre 2004, dalla successiva giurisprudenza di legittimità, con cui – cosi componendosi il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente L. cinque milioni – veniva ribadita la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 13/06/2000 e n. 520 del 2002, nonché con l'ordinanza n. 158 del 2003, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all’ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall’amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato. Le Sezioni Unite aderivano, pertanto, alla soluzione recepita nella sentenza n. 8369 del 12 giugno 2002, la quale aveva statuito che “la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a L. 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell’assistenza di un difensore, si munisce -, invece, dell’indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell’ordine de quo”. Tale soluzione interpretativa, che non ha incontrato il favore della dottrina e che, tuttavia, domina ormai incontrastata nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 9 ottobre 2009, n. 21459; Cass., 7 dicembre 2005, n. 27035; Cass., 28 febbraio 2008, n. 5255), si riferisce non già al giudizio di secondo grado, ma esclusivamente all’ipotesi in cui la parte sia ab initio sfornita di assistenza tecnica (cfr., in tal senso, Cass., 4 aprile 2008, n. 8778)...
LaPrevidenza.it, 10/01/2011
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato
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