LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 13 ottobre 2010 n. 21139




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -

Dott. DDALONZO Michele - Consigliere -

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


P.A., S.G.,P.S. - ricorrenti


contro


COMUNE DI CARTIGLIANO – intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 7/03/04, depositata in data 24.9.2004;

Udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.7.2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P. G. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 – La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto da S.G., A. e P.S., avverso la sentenza n. 406/01/2003 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso i provvedimenti del Comune di Cartigliano con i quali era stata rettificata la liquidazione dell’ICI dovuta per gli anni dal 1994 al 2000.

l'inammissibilità veniva pronunciata in quanto il ricorso in appello era stato sottoscritto dai soli contribuenti, e non dal loro difensore (nominato successivamente), nonostante l'obbligatorietà, nella specie, dell’assistenza tecnica, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 trattandosi di controversia di valore superiore a quello indicato da detta disposizione. Si specificava, inoltre, che già nel primo grado del giudizio i ricorrenti erano stati invitati a munirsi di difensore, ed avevano ottemperato.

1.1 - Per la cassazione di tale decisione i predetti contribuenti propongono ricorso, affidato ad unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE


2 – Nel ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il ricorso non avrebbe dovuto essere dichiarato tout court inammissibile, ma solo all’esito della mancata esecuzione dell’ordine di conferire incarico, entro un tempo determinato, a un difensore abilitato.

2.1 Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

In realtà, viene richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 22601 del 2 dicembre 2004, dalla successiva giurisprudenza di legittimità, con cui – cosi componendosi il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente L. cinque milioni – veniva ribadita la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 13/06/2000 e n. 520 del 2002, nonché con l'ordinanza n. 158 del 2003, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all’ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall’amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato.

Le Sezioni Unite aderivano, pertanto, alla soluzione recepita nella sentenza n. 8369 del 12 giugno 2002, la quale aveva statuito che “la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a L. 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell’assistenza di un difensore, si munisce -, invece, dell’indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell’ordine de quo”.

Tale soluzione interpretativa, che non ha incontrato il favore della dottrina e che, tuttavia, domina ormai incontrastata nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 9 ottobre 2009, n. 21459;

Cass., 7 dicembre 2005, n. 27035; Cass., 28 febbraio 2008, n. 5255), si riferisce non già al giudizio di secondo grado, ma esclusivamente all’ipotesi in cui la parte sia ab initio sfornita di assistenza tecnica (cfr., in tal senso, Cass., 4 aprile 2008, n. 8778).

Tanto si desume sia dall’esplicito riferimento, nella richiamata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di primo grado, sia dal tenore letterale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 12 che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi.

Del resto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente non solo risultava munita di assistenza tecnica nel corso del giudizio di primo grado, ma lo era proprio a seguito di ottemperanza all’ordine emesso ai sensi del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5.

Non può, d'altra parte, ritenersi che l'ordine di conferire l'incarico a un difensore abilitato debba essere reiterato in ogni grado, attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all’intero giudizio.

Rafforza tale convincimento il seguente rilievo, fondato sulle ipotesi normalmente considerate nella norma contenuta nel comma 5 del richiamato art. 12, vale a dire le controversie di valore inferiore a L. cinque milioni, per le quali le parti “possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica”. Invero la valutazione, dettata dalle difficoltà di natura giuridica delle questioni, in base alla quale viene ordinato alla parte di munirsi di assistenza tecnica, non può che riferirsi all’intero giudizio, non essendo seriamente concepibile un diverso apprezzamento nei gradi successivi. Poiché la tesi secondo cui l'inammissibilità, anche nei casi di assistenza tecnica obbligatoria, scaturisce non dalla mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, ma dall’inottemperanza all’ordine di nominarlo, si fonda su un'interpretazione “costituzionalmente orientata” del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5 appare evidente che, riferendosi l'ipotesi originariamente disciplinata al solo giudizio di primo grado, altrettanto si verifica per i casi di assistenza tecnica imposta dalla legge.

Non si provvede in merito alla spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.


LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010