Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25136
Con sentenza n. 959/2005 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da D.L.P. Nei confronti di Banca Intesa s.p.a., volto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 23-4-2003 con tutte le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18. Il giudice, esclusa la tardività della contestazione degli addebiti, in relazione al tempo della conoscenza dei fatti contestati e ritenuta infondata l'eccezione relativa all’esaurimento del potere disciplinare a seguito della disposta sospensione cautelare, riteneva che il ricorrente – che nella sua qualità di responsabile del settore contenzioso aveva l'incarico di deliberare sulla convenienza delle cessioni a terzi di crediti in sofferenza – aveva omesso il necessario controllo nonostante la palese irrisorietà dei prezzi di cessione rispetto all’ammontare del credito stesso e al valore delle garanzie a supporto, discostandosi dai criteri di svalutazione indicati dalla stessa banca. Il D.L. Proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda. In primo luogo l'appellante rilevava che la sentenza aveva attribuito rilievo, nella valutazione della tempestività della reazione, unicamente alla conoscenza della infrazione, prescindendo da ogni valutazione sul possesso da parte del datore di lavoro di elementi per l'accertamento dei fatti e sulla sua inerzia, da qualsivoglia ragione determinata...
LaPrevidenza.it, 03/08/2011
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