LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13.12.2010 n. 25136

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. DAGOSTINO Giancarlo - Consigliere -

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


D.L.P., - ricorrente


contro


BANCA INTESA S.P.A., - controricorrente -

avverso la sentenza n. 22/2007 della CORTE DDAPPELLO di MILANO, depositata il 11/01/2007 R.G.N. 634/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato BRIGUGLIO ANTONIO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con sentenza n. 959/2005 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da D.L.P. Nei confronti di Banca Intesa s.p.a., volto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 23-4-2003 con tutte le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Il giudice, esclusa la tardività della contestazione degli addebiti, in relazione al tempo della conoscenza dei fatti contestati e ritenuta infondata l'eccezione relativa all’esaurimento del potere disciplinare a seguito della disposta sospensione cautelare, riteneva che il ricorrente – che nella sua qualità di responsabile del settore contenzioso aveva l'incarico di deliberare sulla convenienza delle cessioni a terzi di crediti in sofferenza – aveva omesso il necessario controllo nonostante la palese irrisorietà dei prezzi di cessione rispetto all’ammontare del credito stesso e al valore delle garanzie a supporto, discostandosi dai criteri di svalutazione indicati dalla stessa banca.

Il D.L. Proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda.

In primo luogo l'appellante rilevava che la sentenza aveva attribuito rilievo, nella valutazione della tempestività della reazione, unicamente alla conoscenza della infrazione, prescindendo da ogni valutazione sul possesso da parte del datore di lavoro di elementi per l'accertamento dei fatti e sulla sua inerzia, da qualsivoglia ragione determinata.

Secondo l'appellante appariva chiaro dal tenore dell’art. 36 CCNL che la sospensione cautelare era ammessa solo nel contesto di un procedimento disciplinare formalmente aperto, in mancanza del quale – come nel caso di specie – aveva funzione sanzionatola con conseguente esaurimento del potere disciplinare. Nel merito lamentava poi che entrambe le considerazioni in base alle quali il giudice aveva ritenuto fondate le contestazioni, erano errate. Infatti nel ritenere la culpa in vigilando di esso appellante il primo giudice non aveva considerato le concrete modalità operative dell’ufficio e le prassi interne e che il sistema adottato dall’istituto prevedeva l'intervento di più soggetti, ciascuno con competenze specifiche.

Quanto al richiamo alla irrisorietà dei prezzi delle cessioni – secondo il D.L., il giudice si era limitato a fare proprie le valutazioni della direzione di “auditing” della banca senza dare conto delle ragioni della decisione.

La Banca Intesa s.p.a. Si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata ll11-1-2007, confermava la sentenza appellata e condannava l'appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale per quanto riguardava la immediatezza della contestazione, escludeva in fatto che la banca avesse potuto conoscere molto tempo prima le irregolarità poi emerse in sede di ispezione, mentre circa la pretesa natura disciplinare della sospensione, rilevava che in base all’art. 36 del ccnl si trattava di provvedimento preordinato al compiuto e corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore e che perciò non poteva mai esaurirne l'esercizio

Infine la Corte confermava l'evidenza della irrisorietà dei prezzi delle cessioni di crediti rispetto alle quali l'appellante neppure in secondo grado era riuscito ad indicare gli elementi che ne avrebbero giustificato la convenienza per la banca.

Per la cassazione di tale sentenza il D.L. Ha proposto ricorso con tre motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – v. Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-1 2-2009 n. 26364).

La Banca, ora Intesa Sanpaolo s.p.a., ha resistito con controricorso.


Diritto


Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e vizio di motivazione, con riferimento all’eccezione di tardività della contestazione respinta dalla Corte d'Appello, il ricorrente in sostanza deduce che “la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere la tardività della contestazione, poiché, pacificamente il ritardo non era dipeso né dalla durata degli accertamenti né dalla complessità della struttura aziendale”.

In particolare: il ricorrente rileva che “quanto al primo aspetto, si deve osservare che l'attività di audit si è esaurita nell’arco di un mese e mezzo, come riporta il relativo verbale della Direzione Auditing di Banca Intesa, e, quanto al secondo, che tra la chiusura dell’indagine e l'inizio del procedimento disciplinare sono trascorsi circa 40 giorni”.

Inoltre, secondo il ricorrente da un lato la ragione addotta dalla Corte d'Appello per escludere il ritardo sarebbe illogica, “perché, presupponendo che il datore di lavoro possa omettere un assiduo controllo sull’attività del dipendente di elevato grado, confonde una libera scelta dell’imprenditore con una soluzione obbligata e sottrae quest'ultimo alle conseguenze della sua inerzia e delle sue carenze organizzative”, dall’altro non sarebbe stato valutato un punto decisivo, “vale a dire l'accertamento nell’estate 2001 di un'infrazione analoga e coeva a quelle poi contestate nel 2003”.

Il motivo in parte è inammissibile e in parte è infondato.

Come è stato costantemente affermato da questa Corte e come va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore – datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici” (V. Cass. 20- 6-2006 n. 14113, Cass. 6-9-2006 n. 19159, Cass. 17-12-2008 n. 29480, Cass. 8-3-2010 n. 5546).

In particolare, come pure è stato precisato, la immediatezza “va intesa in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell’interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicché l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti” (v. Cass. 23739/2008).

Orbene, nella fattispecie, la Corte d'Appello, sul punto, ha rilevato che “l'Ufficio Contenzioso, di cui D.L. Era responsabile, era composto da personale altamente qualificato, aveva autonomi poteri per gestire i crediti in sofferenza e la cessione di credito era solo una delle tante modalità di gestione Inoltre “aveva anche la possibilità di sottrarre alla competenza e al controllo del Comitato esecutivo le cessioni di crediti, operando ingiustificate svalutazioni dei crediti stessi”, di guisa che “solo un controllo specifico e mirato delle operazioni di cessione poteva consentire di rilevare le anomalie delle operazioni (come il fatto che fossero a beneficio sempre degli stessi soggetti)”.

Tale motivazione, fondata sulla necessità della considerazione unitaria del complesso dei fatti e delle circostanze, risulta non solo rispettosa del principio sopra ribadito, ma anche congrua e priva di vizi logici e resiste alle censure del ricorrente, che in sostanza ripropone la propria valutazione di fatto contrapposta a quella accolta dai giudici di merito.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 36 del ccnl del settore e della L. n. 300 del 1970, art. 7, il ricorrente, in sostanza, sostiene che “l'allontanamento cautelare dal servizio” adottato ex art. 36 ccnl, costituisce “vera e propria sanzione disciplinare” e “presuppone logicamente la precedente o comunque contestuale apertura di un procedimento disciplinare”, per cui, nella specie, in assenza di un collaterale procedimento disciplinare, la sospensione disposta dalla Banca “si configura come un autonomo provvedimento disciplinare, il quale oltre ad essere illegittimo in sé, perché irrogato in evidente violazione dell’art. 7 Statuto dei Lavoratori, vizia insanabilmente la validità del successivo licenziamento, dovendosi ritenere ormai esaurito il potere disciplinare del datore di lavoro in relazione ai medesimi fatti posti a base del primo provvedimento”. Il motivo è infondato.

Come correttamente ha affermato la Corte di merito ll”allontanamento temporaneo” disposto nei confronti del D.L. Ai sensi dell’art. 36 del ccnl, costituisce chiaramente semplice sospensione cautelare “per il tempo strettamente necessario” per il compiuto e corretto esercizio del potere disciplinare, senza in alcun modo esaurire tale esercizio.

Peraltro neppure potrebbe confondersi la sospensione cautelare de qua con la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni” (pure contrattualmente prevista).

Come è stato più volte affermato da questa Corte, e come va qui nuovamente enunciato, “mentre la sospensione prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 4, è un provvedimento di natura disciplinare, la sospensione cautelare è una misura di carattere provvisorio e strumentale all’accertamento dei fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi”, con la conseguenza che “alla sospensione cautelare non trova applicazione la L. n. 300 del 1970, art. 7, che procedimentalizza l'esercizio del (solo) potere disciplinare del datore di lavoro” (v. Cass. 25-8-2003 n. 12481, Cass. 11-1-2001 n. 311, Cass. 15-11-1999 n. 12631).

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 2119 c.c. E vizio di motivazione, il ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente nella fattispecie la giusta causa di licenziamento, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe “abbracciato acriticamente il punto di vista della Banca circa l'irrisorietà dei prezzi delle cessioni di credito denunciate” (che di per sé non dimostrava la violazione dell’obbligo di diligenza) e non avrebbe spiegato come ciò si traducesse in una lesione del rapporto fiduciario tale da giustificare il licenziamento, limitandosi a recepire il giudizio soggettivo della datrice di lavoro.

Tale motivo, che in sostanza concerne un preteso vizio di motivazione, parimenti risulta infondato.

Premesso che in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell’esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, osserva il Collegio che nella fattispecie la Corte d'Appello non solo ha rilevato la evidente irrisorietà dei prezzi delle cessioni dei crediti ( peraltro “plateale nel caso della pratica (OMISSIS)”) “rispetto alle quali l'appellante non è riuscito ad indicare gli elementi che ne avrebbero giustificato la convenienza per la banca”, ma ha riscontrato anche “lo scostamento dai criteri indicati dall’azienda” nonché “la concentrazione temporale delle delibere in questione – avvenute nel mese precedente il conferimento del mandato di gestione delle pratiche a Intesa BCI Gestione Crediti – e il carattere di preferenzialità accordato ai cessionari riconducibili a due gruppi economici” (elementi questi significativi anche sotto il profilo soggettivo), così confermando il giudizio del primo giudice che aveva evidenziato il comportamento “gravemente negligente” tenuto nella veste di “responsabile del settore contenzioso”, per “la totale assenza di controllo dimostrata dal ricorrente con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario che la datrice di lavoro riponeva nel proprio funzionario responsabile”.

Tale motivazione risulta senz'altro congrua e resiste alla censura del ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese.

P.Q.M.


LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. Le spese, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010