Cassazione, sezione tributaria, sentenza 8.10.2010 n. 20868
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità delle cartelle di pagamento intestate a P.N., per gli importi, rispettivamente, di Euro 56,90 ed Euro 25,61, a tacere dell’inammissibilità per l’omessa indicazione del richiamo al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c. E, in ogni caso, al complesso delle norme asseritamente violate (salvo un accenno, di certo non esaustivo, agli artt. 141 e 160 c.p.c., e improcedibile, a ragione dell’omessa allegazione del documento sul quale il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 (crf. Cass., 12 gennaio 2010, n. 303), cui non si sopperisce neppure con l’indicazione dell’atto con cui il documento stesso sia stato in precedenza prodotto e la sede in cui sia rinvenibile (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161).
Mette conto di precisare che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11 marzo 2002, n. 3513), la cartella di pagamento non costituisce atto processuale, ragion per cui la norma testè richiamata è applicabile nel testo vigente in epoca anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 40 del 2006....
LaPrevidenza.it, 09/11/2010
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