LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 8.10.2010 n. 20868

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -

Dott. D’ALONZO Michele - Consigliere -

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso proposto da: vari - ricorrenti -

contro

COMUNE DI CARTIGLIANO, in persona del Sindaco p.t.; - intimato -


e contro


U. S.P.A.; - intimata -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 76/03/05, depositata in data 31.1.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.7.20 10 dal Cons. Dott. CAMPANILE Pietro;

Udito il P.M., ne: la persona del Sost. P.G. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza n. 267/03/2004 della Commissiono tributaria provinciale di Vicenza, con la quale erano stati respinti i ricorsi proposti, sotto vari profili di illegittimità, da Pe.An., P.S., (anche quale erede di P.N.) e S.G..

Veniva rilevato che la cartella relativa alla defunta P.N. Risultava notificata “all’indirizzo dell’erede e ricevuta da persona convivente”, mentre, quanto alle altre cartelle, si rilevava, per quanto qui maggiormente interessa, l’infondatezza delle censure relative all’omessa sottoscrizione e alla mancata indicazione del responsabile.

1.1 Per la cassazione di tale decisione P.A., quale erede di Pe.An., S.G. E P.S., in proprio e quale erede di P.N., propongono ricorso, affidato a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.


Diritto


Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità delle cartelle di pagamento intestate a P.N., per gli importi, rispettivamente, di Euro 56,90 ed Euro 25,61, a tacere dell’inammissibilità per l’omessa indicazione del richiamo al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c. E, in ogni caso, al complesso delle norme asseritamente violate (salvo un accenno, di certo non esaustivo, agli artt. 141 e 160 c.p.c., e improcedibile, a ragione dell’omessa allegazione del documento sul quale il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 (crf. Cass., 12 gennaio 2010, n. 303), cui non si sopperisce neppure con l’indicazione dell’atto con cui il documento stesso sia stato in precedenza prodotto e la sede in cui sia rinvenibile (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161).

Mette conto di precisare che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11 marzo 2002, n. 3513), la cartella di pagamento non costituisce atto processuale, ragion per cui la norma testè richiamata è applicabile nel testo vigente in epoca anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 40 del 2006.

2.1 - Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità delle cartelle di pagamento intestate a Pe.An., S.G., P.S. E P.N., per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per omessa sottoscrizione. La censura è infondata sotto entrambi i profili.

Giova in proposito richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento, così come la mancanza del nome e della sottoscrizione del funzionario, nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, non sono cause di nullità delle stesse (Cass. 10 maggio 2010, n. 10805).

Non si provvede in merito alle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ Sezione Civile – Tributaria, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2010