Consiglio di Stato, Decisione 19.6.2009 n. 4028
L’appello merita accoglimento, decisiva risultando la censura con la quale si lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicatario per omessa presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili. Vale sul punto quanto efficacemente già rilevato dalla Sezione nella sentenza 24 gennaio 2007 n. 256, dove a partire da acquisite nozioni in materia di eterointegrazione precettiva, si conclude che la dichiarazione prescritta dall’articolo 17 della legge n.68/1999 costituisce un dovere dei partecipanti indipendentemente dalla sua specifica menzione nella disciplina di gara.
All’accoglimento dell’appello non può far seguito il do-mandato risarcimento in forma specifica poiché il servizio è ormai esaurito. Va pertanto accolta la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente. A tal fine, nel termine di 180 giorni dalla presente, pronuncia il Comune di Pompei formulerà all’appellante una proposta di risarcimento che tenga conto, oltre che delle spese vive documentate, della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso....
LaPrevidenza.it, 01/09/2009
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
Avvocato