REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ha pronunciato la seguente



DECISIONE

Numero 4028/2009



Sul ricorso in appello ….., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …. con domicilio eletto in Roma V. …. presso la Sig.ra ….;

contro

xxxxx

e nei confronti di

xxxxx

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione I n.2535/2006 , resa tra le parti, concernente GARA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI POMPEI; Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, l’ avvocati Montefusco;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO

La causa riguarda l’aggiudicazione del servizio di refezione nelle scuole materne statali ricadenti nel territorio del Comune di Pompei per gli anni scolastici dal 2004 al 2006.

L’aggiudicazione a favore del raggruppamento xxxxxx è stata contestata, oltre che per presunta anomalia della relativa offerta, anche sotto il profilo della mancata produzione della dichiarazione circa il rispetto della legge n. 68/1999 recante disciplina del diritto al lavoro dei disabili.

Il ricorso è stato respinto dal TAR Campania, sede di Napoli, Prima Sezione con sentenza n. 2535/06.

Le censure disattese dal TAR vengono riproposte in questa sede, rilevandosi in particolare che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione in materia di lavoro dei disabili costituisce un dovere dei partecipanti alle pubbliche gare svincolato dal suo formale richiamo nella disciplina concorsuale.

Si è costituita la stazione appaltante, la quale insiste per la reiezione del gravame.

La causa è passata in decisione all’udienza del 10 Marzo 2009.

DIRITTO

L’appello merita accoglimento, decisiva risultando la censura con la quale si lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicatario per omessa presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili. Vale sul punto quanto efficacemente già rilevato dalla Sezione nella sentenza 24 gennaio 2007 n. 256, dove a partire da acquisite nozioni in materia di eterointegrazione precettiva, si conclude che la dichiarazione prescritta dall’articolo 17 della legge n.68/1999 costituisce un dovere dei partecipanti indipendentemente dalla sua specifica menzione nella disciplina di gara.

All’accoglimento dell’appello non può far seguito il do-mandato risarcimento in forma specifica poiché il servizio è ormai esaurito. Va pertanto accolta la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente. A tal fine, nel termine di 180 giorni dalla presente, pronuncia il Comune di Pompei formulerà all’appellante una proposta di risarcimento che tenga conto, oltre che delle spese vive documentate, della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 Marzo 2009 con l’intervento dei Sigg.ri: Domenico La Medica Presidente

G.Paolo Cirillo Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Vito Poli Consigliere

Nicola Russo Consigliere est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Nicola Russo f.to Domenico La Medica


IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/09

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

P. IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi#rientamento giurisprudenziale, la dichiarazione in materia di lavoro dei disabili costituisce un dovere dei partecipanti alle pubbliche gare svincolato dal suo formale richiamo nella disciplina concorsuale.