venerdì, 16 ottobre 2026

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente non è riammesso in servizio

Corte Costituzionale, ordinanza 25.11.2005 n°430

 

Considerato
che la questione di legittimità costituzionale investe l’articolo 43,secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui - disciplinando la cessazione volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente - non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo, ed è posta in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, ritenendosi contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento l’assoluta irreversibilità della situazione nascente dalla volontaria cessazione dal servizio;
che la normativa sul rapporto di impiego degli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente, nel regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda dell’interessato, ignora del tutto l’istituto della riammissione in servizio, nel senso che non detta un’autonoma disciplina né contiene, in proposito, norme di rinvio a quella vigente per il personale civile dello Stato, e questo silenzio del legislatore viene non implausibilmente inteso dal giudice remittente come disconoscimento dei presupposti essenziali perché possa disporsi la ricostituzione del rapporto d’impiego con l’ufficiale che sia cessato dal servizio a domanda;
che la mancata previsione di questa possibilità rinviene la propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente, per il quale il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna alle Forze armate (la difesa dello Stato; l’operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte; il concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni; il soccorso in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza: articolo 1 della legge 14novembre 2000, n. 331).....
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LaPrevidenza.it, 08/04/2006

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