LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
.......................omissis............................
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
(numero 430 del 25.11.2005)
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 43, secondo comma, della
legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica), promosso con ordinanza del 12 maggio 2004 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Antonio Mele contro
il Ministero della difesa, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore
Paolo Maddalena.
Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio
2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio
avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale
l’Amministrazione della difesa aveva respinto l’istanza di riammissione in
servizio di un ex tenente dell’Esercito, cessato a domanda dal servizio
permanente effettivo - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 43, secondo
comma,della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui non prevede che
l’Amministrazione della difesa possa riassumere in servizio l’ufficiale cessato
a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo;
che
il remittente osserva che l’articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), là dove disciplina l’istituto della riammissione in servizio dei
dipendenti civili dello Stato, non trova applicazione nei confronti dei
militari;
che,
ad avviso del Tribunale remittente, la mancanza di una normativa disciplinante
la riammissione in servizio dell’ufficiale volontariamente congedatosi dalle
Forze armate rinviene la sua ratio nel radicamento in convinzioni
storicamente risalenti, che valorizzavano le motivazioni morali ed ideali
dell’ingresso nella carriera direttiva militare come scelta definitiva di vita;
ma, mutato tale scenario culturale ed innovato profondamente l’assetto
ordinamentale dell’istituzione in forza di una molteplicità di interventi
legislativi successivi (fra i quali il giudice a quo annovera l’articolo
3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificato ed integrato dal
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2004, n. 126), la volontarietà della scelta
dell’interessato (di congedarsi dalle Forze armate) non giustificherebbe più il
divieto di riammissione in servizio;
che,
ad avviso del remittente, l’articolo 43, secondo comma, della leggen. 113 del
1954, fondandosi su una presunzione di assoluta irreversibilità della
situazione nascente dal congedamento, su base volontaria, dell’ufficiale,
sarebbe priva di razionalità, in quanto, ingiustificatamente, priverebbe
l’Amministrazione della difesa della possibilità di valutare, in sintonia col
prevalente interesse pubblico affidato alla sua tutela, se riammettere o meno
in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo;
che
la norma denunciata contrasterebbe anche con il principio di buon andamento
(articolo 97 della Costituzione), perché non consentirebbe la riammissione in
servizio neppure nei casi in cui quest’ultima sia suscettibile di soddisfare
esigenze permanenti ed istituzionali della pubblica amministrazione;
che
nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza della
questione;
che
la difesa erariale esclude che la riammissione in servizio del pubblico
dipendente, disciplinata dall’articolo 132 del DPR n. 3 del 1957, sia
espressione di un principio generale dei rapporti di pubblico impiego,
applicabile, in quanto tale, anche ai rapporti di impiego degli ufficiali
dell’Esercito, e ritiene che non sarebbe possibile estendere a tali ufficiali
le disposizioni in materia di riammissione in servizio previste per gli
ufficiali della Guardia di finanza (articolo 39 del decreto legislativo 19
marzo 2001,n. 69) e per il personale non direttivo e non dirigenziale della
Guardia di finanza (articolo 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)
e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 8 del decreto legislativo 12maggio 1995,
n. 198), tanto più che queste norme speciali subordinano la riammissione in
servizio del personale militare a varie condizioni;
che,
data l’ampiezza delle possibili opzioni normative atte a disciplinare
compiutamente l’intera materia della riammissione in servizio degli ufficiali
dell’Esercito, il vuoto legislativo individuato dal giudice a quo non
potrebbe essere colmato da un intervento additivo della Corte costituzionale,
ma soltanto da quello del legislatore ordinario, l’unico a godere di un tale
potere discrezionale nella scelta delle soluzioni adottabili;
che,
secondo la difesa erariale, la ratio della mancata previsione della
riammissione in servizio non sarebbe superata a seguito dei mutamenti culturali
sopravvenuti: proprio in base alle recenti riforme, infatti, lo strumento
militare, oltre al compito prioritario della difesa dello Stato, ha altresì
quello di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza mediante
la partecipazione a missioni anche multinazionali (come prevedono l’articolo 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331 e l’articolo 1 del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464), il che dimostrerebbe come alla base della scelta di
intraprendere la carriera militare vi sarebbero ancora particolari motivazioni
ideali;
che,
inoltre, la mancata previsione della possibilità di riassumere l’ufficiale
dimessosi si giustificherebbe in considerazione del processo di riduzione degli
organici delle Forze armate, previsto dall’articolo 3 dellalegge n. 331 del
2000, la quale contempla il transito del personale in esubero nei ruoli di
altre amministrazioni.
Considerato
che
la questione di legittimità costituzionale investe l’articolo 43,secondo comma,
della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui - disciplinando la cessazione
volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente - non prevede che
l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale
cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo, ed
è posta in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, ritenendosi
contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento
l’assoluta irreversibilità della situazione nascente dalla volontaria
cessazione dal servizio;
che
la normativa sul rapporto di impiego degli ufficiali delle Forze armate in
servizio permanente, nel regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda
dell’interessato, ignora del tutto l’istituto della riammissione in servizio,
nel senso che non detta un’autonoma disciplina né contiene, in proposito, norme
di rinvio a quella vigente per il personale civile dello Stato, e questo
silenzio del legislatore viene non implausibilmente inteso dal giudice
remittente come disconoscimento dei presupposti essenziali perché possa
disporsi la ricostituzione del rapporto d’impiego con l’ufficiale che sia
cessato dal servizio a domanda;
che
la mancata previsione di questa possibilità rinviene la propria ratio nel
particolare status dell’ufficiale in servizio permanente, per il quale
il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di
addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che
la Repubblica assegna alle Forze armate (la difesa dello Stato; l’operare al
fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle
regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali delle quali l’Italia fa parte; il concorrere alla salvaguardia
delle libere istituzioni; il soccorso in circostanze di pubblica calamità ed in
altri casi di straordinaria necessità ed urgenza: articolo 1 della legge
14novembre 2000, n. 331);
che
- premesso che non è consentito al controllo di costituzionalità di travalicare
nel merito delle opzioni legislative (sentenza n. 5 del 2000) - deve escludersi
che la norma denunciata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o
contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione,
tenuto conto che al legislatore ordinario spetta un’ampia discrezionalità nella
materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali,
e che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte, in
seguito a sua domanda, di un’amministrazione, non costituisce un istituto
caratterizzante l’impiego pubblico in tutte le sue diverse articolazioni;
che,
del resto, questa Corte (ordinanza n. 10 del 2002) ha dichiarato manifestamente
infondata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 211, primo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui preclude la
riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda,
osservando che la norma, riflettendo la peculiarità di status dei
magistrati, è disposizione speciale che non si presta ad essere messa in utile
raffronto con norme generali;
che,
pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti
gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954,n. 113(Stato degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione , dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16 novembre 2005. Depositata in Cancelleria il 25
novembre 2005.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL 23 FEB 2006.
Note
alla sentenza
[1] Legge
10 aprile 1954 n. 113 (Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica).
Art. 43.
(nel testo così sostituito prima dall’art. 6 della legge 27 gennaio
1968, n. 37, poi dall’art. 35 del DLgs 30 dicembre 1997, n. 490, ndr).
1.
L’ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno
venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o
grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda
dell’idoneità.
2.
L’ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente
diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto
agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal
caso è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva
di complemento a seconda dell’età.
3.
L’Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per
motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l’accoglimento per gravi motivi
di servizio.
Legge 27
febbraio 1974 n. 69 (Norme in materia di cessazione dal servizio permanente
degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica).
Art. 2.
La norma
dell’ultimo comma dell’articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo
stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica,
riguardante la facoltà del Ministro di ritardare l’accoglimento delle domande
di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere
intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le
rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all’organico nel grado e nel
ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo
di tempo.
DLgs 19
marzo 2001 n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
Art. 37.
Norme di collegamento in materia di stato giuridico.
1. Gli
articoli 21, 25, 43 e 63, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificati
dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si
applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza.
[2] Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 97.
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
[3] DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato).
Art. 127. Decadenza.
Oltre che
nel caso previsto dall’art. 63, l’impiegato incorre nella decadenza
dall’impiego:
a) quando
perda la cittadinanza italiana;
b) quando
accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza
autorizzazione del Ministro competente;
c) quando,
senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine
prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni
non stabiliscano un termine più breve;
d) quando
sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La
decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di
amministrazione.
Art. 132.
Riammissione.
L’impiegato
con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per
dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego nei casi
previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere
riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Può essere
riammesso in servizio l’impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a)
dell’art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata
a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l’impiegata abbia
riacquistata la cittadinanza per effetto dell’annullamento o dello scioglimento
del matrimonio.
L’impiegato
riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento
della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica
stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La
riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver
luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
[4] Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
Art. 3.
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento
di amministrazioni ed enti pubblici.
57. (nel
testo così modificato dall’art. 1 del DL 16 marzo 2004, n. 66, ndr) Il pubblico
dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,
dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza
a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di
proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o
se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato,
anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se
già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente
legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di
appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche
oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un
periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente
subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in
quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di
riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento
giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.
Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i
provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del
reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato
perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza
irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni
antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento
pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del
periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio
non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.
[5] DLgs 19 marzo 2001 n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
Art. 39. Riammissione
in servizio.
1. Gli
ufficiali del ruolo normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo, posti in congedo a domanda, possono ottenere
la riammissione in servizio a condizione che:
a) vi
siano posti disponibili in organico nel ruolo d’appartenenza e nel medesimo
grado rivestito all’atto della cessazione dal servizio;
b) non sia
trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in congedo alla data di
presentazione dell’istanza di riammissione;
c) non
abbiano superato il 35° anno di età.
2. La
riammissione in servizio è disposta dal Comandante Generale della Guardia di
finanza tenuto conto:
a) dei
precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle
valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del
comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle
qualità morali;
e) del
proficuo impiego in servizio in relazione alla qualità professionali e alle
specializzazioni possedute.
3. Non può
essere riammesso in servizio il personale collocato in congedo d’autorità.
4. Al
personale riammesso in servizio è applicata una detrazione di anzianità pari al
periodo di assenza dal Corpo.
[6] DLgs 12 maggio 1995 n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216).
Art. 68. Riammissione
in servizio (nel testo così sostituito dall’art. 7, comma 1, del DLgs 28
febbraio 2001, n. 67, ndr).
1. Il
personale appartenente ai ruoli "ispettori",
"sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia
di finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in
servizio a condizione che non abbia superato il 35° anno di età, sia in
possesso dell’idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il
reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di
presentazione della domanda di riammissione più di un anno dalla data del
congedo.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale
collocato in congedo per infermità, sempreché abbia chiesto ed ottenuto presso
le competenti autorità sanitarie militari la revisione del giudizio di
permanente inidoneità con attribuzione della relativa idoneità a poter prestare
servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno, in questo caso,
decorre dalla data della riacquistata idoneità fisica.
3. La
previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno
ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del
Ministero delle Finanze.
4. La
riammissione in servizio è disposta dal comandante generale della Guardia di
finanza o dall’autorità dal medesimo delegata, nei limiti delle vacanze
esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei
precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle
valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del
comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle
qualità morali.
5. È
escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo
d’autorità, ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.
6. Il
personale riammesso subisce una riduzione dell’anzianità assoluta di grado pari
al periodo di tempo trascorso in congedo.
7. Sono
abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal
presente articolo.
[7] DLgs 12 maggio 1995 n. 198 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell’Arma dei carabinieri).
Art. 8. Riammissione
in servizio.
1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell’Arma dei carabinieri, nei limiti
degli organici fissati dalla legge:
a) (nel
testo così modificato dall’art. 5 del DLgs 28 febbraio 2001, n. 83, ndr) i
marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non
abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all’art. 5;
b) i
carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato
il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all’art. 5.
2. Ai fini
del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è
computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell’Arma dei
carabinieri.
3. I
riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col
proprio grado.
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque
cessato dal servizio permanente.
[8] Legge 14 novembre 2000 n. 331 (Norme per l’istituzione del servizio
militare professionale).
Art. 1. Compiti
delle Forze armate.
1. Le
Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2.
L’ordinamento e l’attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e
52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito
prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le
Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione
della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto
internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle
quali l’Italia fa parte.
5. Le
Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono
compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di
straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le
Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale
secondo quanto previsto dalla presente legge.
7.
L’articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l’articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Art. 3. Trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale.
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo
schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per
disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio
obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del
Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico
complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del
personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri di cui alla tabella
A allegata alla presente legge, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri, del
Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, in modo da:
1) non
pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo 1;
2)
prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di
personale:
2.1)
ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
2.2)
sottufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3)
volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui
garantire l’immissione anche in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
b)
prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di
sette anni di cui all’alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti
alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione
dell’organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c)
disciplinare il progressivo raggiungimento dell’entità dell’organico delle
singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del
personale in esubero rispetto all’organico delle Forze armate nei ruoli di
altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla
programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in
caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque
anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
d) prevedere
l’emanazione di norme e l’individuazione di incentivi di carattere giuridico
per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all’alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli
ufficiali di complemento in congedo;
e)
nell’ambito del progressivo incremento dell’entità dell’organico dei volontari,
assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l’immissione in servizio
permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza
massima fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f)
prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate,
con esclusione dell’Arma dei carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
1) prevede
il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque
anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all’estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le
modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata
di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due
successive rafferme biennali;
2) prevede
modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni,
l’immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in
servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare
annualmente;
3) prevede
che per l’accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme
biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l’espletamento, senza demerito, della ferma di
un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4)
incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni
prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio
permanente al ruolo dei marescialli dell’Esercito, esclusa l’Arma dei
carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica, previste dall’articolo 11 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione
alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo
11 ed in relazione alle carenze organiche;
5)
disciplina le modalità per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro del
personale eccedente rispetto all’organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell’àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per
gli interventi indicati al presente numero:
5.1)
prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il
completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato
del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero
della difesa e le associazioni delle imprese private e l’attivazione di
agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2)
determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano
dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell’Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero
della difesa;
5.3)
rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l’assunzione
presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all’articolo 30 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall’articolo 19 della legge 24
dicembre 1986, n. 958;
5.4)
prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per
l’assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l’accesso ai
ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o
parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con
la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione
proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6)
disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma
prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari
in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio
volontario;
7) prevede
che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la
disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 2 del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso
recate;
8) detta
norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del
personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g)
prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei
volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e
logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle
vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo
svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale
militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa
delle strutture militari;
h)
adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo
restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi,
nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1)
consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il
servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e
sulla disponibilità dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504;
2)
indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare
obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in
attuazione della presente legge;
3)
prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti
o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il
personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di
studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate,
prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma
iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i
militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della
dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale,
allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare
le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l)
prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze
delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all’alinea
del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto
adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle
finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei
carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel
Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da
chiamare alle armi.
2. Al fine
di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e
favorire l’iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della
difesa è autorizzato per l’anno 2000 a immettere in servizio permanente, a
valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del
presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima
fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine
di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del
personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al
personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a)
assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e
regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei
relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della
Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;
b)
assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione
tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle
esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
c)
verificare l’adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti
alle normative sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
d)
garantire l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le
associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi
di ristorazione e alberghieri, compreso l’eventuale utilizzo di buoni pasto;
e)
prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell’articolo
29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della
rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa,
coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per
l’utilizzo delle infrastrutture per l’attività ricreativa, culturale e per il
tempo libero.
4. Il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo,
nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel
medesimo comma 1.
[9] DLgs 28 novembre 1997 n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549).
Art. 1.
1. Lo
strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente
decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di
comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in
complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento
rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative
predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei
comandi, enti ed unità in vita.
2. Per una
più efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente
integrato in un’ottica interforze e operativamente compatibile con quelli
alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la
soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi
operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e
degli istituti di formazione;
b) la
istituzione dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) la
differenziazione e l’ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile
e alla tutela ambientale.
3. Ai fini
del presente decreto si intende:
a) per
"soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all’esaurita
missione dell’ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell’organismo
per altra missione;
b) per
"riorganizzazione", qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o
all’integrazione della missione dell’ente ovvero qualsiasi determinazione volta
ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti
ai sensi del presente decreto.
[10] RD 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario).
Art. 211. Divieto
di riammissione in magistratura (nel testo così modificato dall’art. 7
della legge 2 aprile 1979, n. 97, ndr).
Il
magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua
domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici
dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.
La
disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine
giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia
prestato ininterrottamente servizio.
Questi può
essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente,
nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero,
nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle
valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle
leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive
modificazioni.
In nessun
caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a
quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature
speciali.