venerdì, 23 ottobre 2026

L'occultamento di fatture fa scattare la sanzione penale

Cassazione penale  sez. III, sentenza 7 ottobre 2010 n. 38224

 

Con sentenza in data 11.02.2010 il GIP del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.V. V., imputato del reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74/2000 per avere, quale titolare di un’impresa meccanica, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, occultato o distrutto le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa. In particolare, gli ufficiali della guardia di Finanza non avevano rinvenuto presso la sede dell’impresa e presso l’abitazione del titolare dodici fatture emesse nel periodo d’imposta 2007, che venivano acquisite dai clienti dell’impresa perché il fatto non costituisce reato. La sentenza, pronunciata in sede di udienza preliminare, dava atto che l’omesso rinvenimento aveva determinato l’oggettiva impossibilità di ricostruire fedelmente i redditi e il volume d’affari dell’impresa e che non aveva prodotto effetto sanante l’avvenuta acquisizione delle fatture presso terzi e, affermato che il reato de quo non è configurabile quando la documentazione non sia mai stata conservata, rilevava che, nella specie, era impossibile stabilire se il mancato rinvenimento si riferisse ad un’omissione originaria o a una sopravvenuta attività di eliminazione, donde la declaratoria d’improcedibilità. Avverso la sentenza proponevano ricorsi per cassazione il PG e il PM denunciando violazione di legge sulla pronuncia d’improcedibilità avendo il GIP consapevolmente dissentito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte sulla materia de qua richiamando una massima che non si attagliava al caso in esame stante che l’accertata omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie integrava il reato tributario contestato perché, nella specie, le fatture erano state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell’impresa.

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LaPrevidenza.it, 07/01/2011

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