LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Sentenza 7.10.2010 n. 38224
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Udine in data 11.02.2010 che, ex art. 424 e 425 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di:
D.V.V., nato in (OMISSIS);
in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 perché il fatto non sussiste; Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo; Sentito il PM nella persona del PG. Dott. De Santis Fausto, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
Fatto
Con sentenza in data 11.02.2010 il GIP del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.V. V., imputato del reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74/2000 per avere, quale titolare di un’impresa meccanica, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, occultato o distrutto le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa. In particolare, gli ufficiali della guardia di Finanza non avevano rinvenuto presso la sede dell’impresa e presso l’abitazione del titolare dodici fatture emesse nel periodo d’imposta 2007, che venivano acquisite dai clienti dell’impresa perché il fatto non costituisce reato.
La sentenza, pronunciata in sede di udienza preliminare, dava atto che l’omesso rinvenimento aveva determinato l’oggettiva impossibilità di ricostruire fedelmente i redditi e il volume d’affari dell’impresa e che non aveva prodotto effetto sanante l’avvenuta acquisizione delle fatture presso terzi e, affermato che il reato de quo non è configurabile quando la documentazione non sia mai stata conservata, rilevava che, nella specie, era impossibile stabilire se il mancato rinvenimento si riferisse ad un’omissione originaria o a una sopravvenuta attività di eliminazione, donde la declaratoria d’improcedibilità.
Avverso la sentenza proponevano ricorsi per cassazione il PG e il PM denunciando violazione di legge sulla pronuncia d’improcedibilità avendo il GIP consapevolmente dissentito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte sulla materia de qua richiamando una massima che non si attagliava al caso in esame stante che l’accertata omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie integrava il reato tributario contestato perché, nella specie, le fatture erano state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell’impresa.
Chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
I ricorsi sono fondati.
La fattispecie criminosa di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. b), è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, Cassazione Sezione 3, n. 10873/2001, Rinaldi e altri, RV. 218958, sicchè è ancora valido l’orientamento prevalente di questa Corte Cassazione Sezione 3, n. 3332/1991 n. 3332, Palese, RV. 186657, secondo cui l’occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli.
Inoltre, l’impossibilita di ricostruire il volume di affari o dei redditi deve essere riferita alla situazione interna aziendale sia sotto il profilo contabile che patrimoniale senza che assuma alcuna rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione, avvalendosi di elementi e dati raccolti all’esterno e in modo indiretto, perché è sufficiente un’impossibilità relativa Cassazione Sez. 3, n. 7065/1989, Zeli RV. 181321; Cassazione Sezione 3, 194/1992, Vergassola RV. 188870.
Il reato è configurabile ove ricorra l’impossibilità di ricostruire, sia pure parzialmente, il volume di affari o dei redditi in uno con il dolo specifico di evasione, ma è necessaria la prova dell’istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari, le cui nozioni sono desumibili rispettivamente dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 8 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 20 (Cassazione Sezione m n. 786/2002, Russo, RV. 221615).
Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l’istituzione da parte della società amministrata dall’imputato delle scritture contabili obbligatorie, non rinvenute dalla Guardia di Finanza, essendo stato accertato che il predetto nel periodo d’imposta 2007 ha emesso dodici fatture per prestazioni eseguite a favore di alcuni clienti, presso i quali sono state reperite e che D.V. Non ne era in possesso al momento della verifica fiscale.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2010