Articolo dell'Avvocato Luigi Modaffari
Come si evince testualmente, l'aggravante in oggetto si basa sulla commissione di una attività criminosa da parte del soggetto illegalmente presente sul territorio nazionale.
La finalità primaria del Legislatore è stata quella di introdurre uno strumento giuridico atto a rendere più efficaci e incisivi i provvedimenti di espulsione ed allontanamento. In secondo luogo, sempre al fine della lotta alla criminalità clandestina, si è voluto creare un deterrente psicologico nei confronti di soggetti che intendono entrare o rimanere clandestinamente in Italia o che intendono porre in essere attività criminose sul territorio Italiano.
In sede di conversione, la formulazione della aggravante de qua è rimasta inalterata nella sostanza, non vi sono stati particolari cambiamenti se non nella forma. Ciò si spiega in quanto la precedente versione della aggravante citata stonava con il modo in cui sono concepite e costruite le altre aggravanti comuni.
La disposizione predetta, inoltre, è stata fortemente criticata dal CSM col parere del 1 luglio 2008. Lo stesso CSM, invero, ha reputato tale aggravante avere “un tasso di elevata rigidità” applicativa e di basarsi su di una presunzione di elevata pericolosità in modo automatico e di conseguenza ad una situazione di mera irregolarità amministrativa, come è la irregolare presenza in Italia. Tale ultima critica, tuttavia, appare eccessiva e fuori luogo in quanto non viene posto in essere alcuna valutazione “automatica” bensì si sanziona in modo ancora più incisivo la condotta illecita posta in essere, a sua volta, da un soggetto illecitamente presente sul territorio dello Stato.
Avv. Luigi Modaffari - Brescia, 10 Ottobre 2008
LaPrevidenza.it, 21/10/2008
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