venerdì, 23 ottobre 2026

Irap: legittimo il ricorso collettivo se le questioni di fatto non vengono affrontate

Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 27.10.2010 n. 21955

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, in base a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso delle contribuenti contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000. Le intimate non si sono costituite. Chiamata alla camera di consiglio del 10/3/09, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., sulla questione di ammissibilità del ricorso cumulativo.  1.- Lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, e degli artt. 103 e 104 c.p.c., i ricorrenti deducono l’inammissibilità, nella specie, del ricorso cumulativo e la conseguente erroneità della sentenza impugnata, che ha respinto il relativo motivo di appello, assumendo che “i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere si riducono al rilievo che si discute in tutti e tre i casi di IRAP”. 1.1.- Il primo motivo è infondato. Non si vuole, sia chiaro, porre in discussione il principio, di recente affermato da Cass. 10578/10, secondo cui nel processo tributario non è, di regola, ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto....

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LaPrevidenza.it, 06/12/2010

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