LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 27.10.2010 n. 21955
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. D’ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze – ricorrente -
contro
vari – intimate -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1/32/05 del 16/2/05;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/7/10 dal Relatore Cons. Paolo D’Alessandro;
adito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, in base a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso delle contribuenti contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000. Le intimate non si sono costituite.
Chiamata alla camera di consiglio del 10/3/09, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., sulla questione di ammissibilità del ricorso cumulativo.
Diritto
1.- Lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, e degli artt. 103 e 104 c.p.c., i ricorrenti deducono l’inammissibilità, nella specie, del ricorso cumulativo e la conseguente erroneità della sentenza impugnata, che ha respinto il relativo motivo di appello, assumendo che “i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere si riducono al rilievo che si discute in tutti e tre i casi di IRAP”.
1.1.- Il primo motivo è infondato.
Non si vuole, sia chiaro, porre in discussione il principio, di recente affermato da Cass. 10578/10, secondo cui nel processo tributario non è, di regola, ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto.
Nel caso di specie deve tuttavia rilevarsi che la contestazione dell’Ufficio rispetto alle istanze di rimborso proposto dalle attrici si fonda – come risulta anche dal presente ricorso – su questioni di diritto, e non di fatto, comuni alle contribuenti, cosicchè il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare in concreto ultroneo.
La sentenza impugnata appare pertanto, sul punto, nella sostanza corretta.
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo plurime violazioni di legge, in sostanza assumono che i professionisti sarebbero sempre soggetti ad IRAP. 2.1.- Il secondo motivo e infondato.
In tema di IRAP, questa Corte ha infatti affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003), e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).
Considerato che i ricorrenti non censurano la congruità della motivazione, il mezzo va dunque rigettato, essendo ispirato ad un erroneo principio di diritto.
3.- N on vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione delle intimate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010