Cassazione Penale, Sentenza 22.6.2010 numero 29176
Il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza difensiva avanzata dalla difesa di C.C. (soggetto di indagine per la violazione dell’art. 2621 cod. civ., reato commesso tra il (OMISSIS)) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso – ai sensi dell’art. 253 c.p.p. - dal PM della capitale, su segnalazione del CT. Contabile, da quegli nominato per l’accertamento di eventuali infedeltà annotative e di bilancio di SORGENTE S. Spa, oggetto di querele, società già facente parte della novero delle società riferibili al C., palesandosi incongruenze nella disamina della contabilità, al momento della cessione del relativo pacchetto partecipativo ad una nuova proprietà. Ha argomentato il giudice della cautela che non spetta al giudice penale il vaglio del fondamento dell’accusa (il cd.Fumus), nel momento della emissione di provvedimenti di sequestro, che il corredo di elementi ormai acquisito (querele e produzioni di parte) esclude natura meramente esplorativa all’iniziativa), che l’incombente istruttorio – nei termini sinora articolati dal CT. - ha natura interlocutoria e che la richiesta mira ad un risultato che è pertinenziale con l’ipotesi di reato...
LaPrevidenza.it, 07/09/2010
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