LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE


Sentenza 22.6.2010 numero 29176


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso proposto da:

C.C., nato il (OMISSIS);


Avverso l’Ordinanza del tribunale della Libertà di Roma del 14.12.2009; sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli; Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. Di Casola), che ha chiesto dichiararsi rigettarsi il ricorso.

Fatto


Il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza difensiva avanzata dalla difesa di C.C. (soggetto di indagine per la violazione dell’art. 2621 cod. civ., reato commesso tra il (OMISSIS)) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso – ai sensi dell’art. 253 c.p.p. - dal PM della capitale, su segnalazione del CT. Contabile, da quegli nominato per l’accertamento di eventuali infedeltà annotative e di bilancio di SORGENTE S. Spa, oggetto di querele, società già facente parte della novero delle società riferibili al C., palesandosi incongruenze nella disamina della contabilità, al momento della cessione del relativo pacchetto partecipativo ad una nuova proprietà. Ha argomentato il giudice della cautela che non spetta al giudice penale il vaglio del fondamento dell’accusa (il cd.Fumus), nel momento della emissione di provvedimenti di sequestro, che il corredo di elementi ormai acquisito (querele e produzioni di parte) esclude natura meramente esplorativa all’iniziativa), che l’incombente istruttorio – nei termini sinora articolati dal CT. - ha natura interlocutoria e che la richiesta mira ad un risultato che è pertinenziale con l’ipotesi di reato.

Avverso la decisione interpone ricorso la difesa del C. con unico motivo i cui argomenti di censura sono articolati congiuntamente e che, così, possono riassumersi:

• carenza di motivazione del provvedimento impugnato circa l’analogo silenzio del provvedimento di sequestro emesso dal PM. A proposito di profili essenziali segnalati dalla difesa e, segnatamente;

a) silenzio motivazionale sulla carenza degli elementi essenziali del reato ascritto al C. e, segnatamente, che le situazioni al 31.6.2009 e 31.8.2009, non assumendo natura di bilanci, ma di comunicazione infrannuale, non potessero costituire elemento oggettivo del reato ipotizzato a carico del ricorrente, così come il mancato accertamento del superamento delle soglie di rilevanza quantitativa;

b) silenzio motivazionale sulla carenza di effettivi rilievi attestanti falsità, ma mere incongruenze, non rientrando nell’ipotesi accusatoria la possibile restituzione di conferimenti ai soci, reato apparente in seno al decreto di perquisizione, ma ben diverso dalla fattispecie di cui all’art. 2621 cod. civ..

• illegittima lettura del potere del giudice del riesame che non può produttivamente rilevarsi al solo caso in cui sia manifesta la discrasia tra fattispecie legale e quella dedotta nell’impugnazione, precludendosi ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi, dovendosi limitare all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, quando l’indirizzo ermeneutico più recente postula l’esame puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d’indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.


Diritto


poiché il sequestro disciplinato dall’art. 253 c.p.p. È un mezzo di ricerca della prova, non può richiedersi che tale prova sia già sussistente, in tutti i suoi profili, all’atto dell’imposizione del vincolo. In questo senso - poiché il provvedimento fu preceduto da qualificata segnalazione del reato, in ragione della querela presentata – è del tutto assente l’ipotesi di una finalità meramente esplorativa del sequestro probatorio in esame. Per converso, la motivazione del giudice cautelare (oggetto principale della censura della difesa) è logica ed esauriente (e ben poco silente sulle eccezioni avanzate) allorquando segnala la “fluidità” dell’ipotesi di accusa, nella fase delle indagini preliminari e, soprattutto, che la risultanza dedotta dall’elaborato contabile non ha intrinseca natura di certezza, proprio perchè invoca l’ulteriore supporto documentale, a cui mira il provvedimento richiesto (cfr.anche Cass., sez. 3^, 5 giugno 2008, Staffolani, CED Cass. 240254).

In questo senso la lamentata verifica del superamento delle soglie di rilevanza quantitativa del presumibile falso, postula la completezza del quadro documentale.

E’ abile e suggestiva la censura che esclude a priori rilevanza alle situazioni infrannuali nell’economia dell’art. 2621 cod. civ..

Invero, la premessa da cui si diparte è del tutto corretta.

In tema di false comunicazioni sociali integrano la fattispecie incriminatrice soltanto quelle informazioni sociali che siano o previste o imposte dalla legge. Dunque, oltre al bilancio di esercizio si includono quelle “altre comunicazioni” descritte (e, quindi “previste dalla legge”) nel codice civile (come, le relazioni semestrali, la relazione sottesa all’art. 2446, nel caso di perdita per oltre il terzo del capitale, rendiconto finale del patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447 novies, le relazioni ex artt. 2501 ter e 2504 novies: in caso di fusione o scissione; quelle redatte ex art. 2433 bis, comma 5, nel caso di acconto sui dividendi; quelle disciplinate dall’art. 2277, comma 2 e art. 2452, per l’inventario all’inizio della liquidazione, ivi compresi i bilanci annuali di liquidazione disciplinati dagli artt. 2311/2453, ecc).

Fuori dal perimetro normativamente delineato, non può darsi il reato. Tuttavia, per quanto è consentito al giudice di legittimità accertare in questa fase, è doveroso osservare che il CT. Del PM. Ha fornito rilievo alla relazione infrannuale, soltanto quale metro di raffronto per lo scrutinio della veridicità del bilancio di esercizio al 31.12.2007 (cfr. Ord. Pag. 2), sicché il rilievo scema di pregnanza, poiché il fuoco dell’interesse primario ricade sulla comunicazione tipica.

Muove dalla valutazione del fatto, la sottile distinzione tra incongruenza ed infedeltà: ma, richiamando quanto dianzi osservato, non sembra – comunque – possibile trascurare il commento reso anche a questo riguardo dal provvedimento impugnato (Ord., pag. 2) al proposito.

Per dette ragioni il ricorso si palesa infondato e viene rigettato.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010