Corte di cassazione, sezione II civile, 31 gennaio 2008, n. 2304
E' nulla la notificazione effettuata a mani del portiere dello stabile del destinatario, qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto nella relata della precaria assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto, salvo che le parole da lui impiegate lascino comunque intendere il mancato rinvenimento, nel luogo della notifica, di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in vece del destinatario.
LaPrevidenza.it, 02/03/2008
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