Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 31 gennaio 2008, n. 2304
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2002 P. Caterina proponeva
opposizione alla cartella di pagamento n. 071 2001 042257161 emessa
dalla Se.ri.t. di Napoli, a seguito di tre verbali di infrazione al
codice della strada, accertate dai VV.UU. di Napoli (A70502779,
A70766318, A70766318), asserendo di non aver ricevuto le relative
contestazioni né la notifica dei relativi verbali.
Il
Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di ricevimento
di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di ricezione
"Aimone" e gli altri due la firma di ricezione "Aimone
Antonio - portiere".
Il Giudice di pace di Napoli con
sentenza n. 12381/03 rigettava l'opposizione e compensava le spese di
lite, rilevando che non emergeva dagli atti l'illegittimità
della relativa pretesa sanzionatoria, bensì la legittimità
della stessa, sulla scorta della documentazione prodotta
dall'Amministrazione.
Per la cassazione della decisione
ricorre la predetta P. esponendo un solo motivo: violazione degli
artt. 14, ultimo comma, l. 689/1981 e art. 7, terzo comma, l.
890/1982, art. 139, terzo comma, c.p.c., deducendo che la notifica,
effettuata nelle mani del portiere, è affetta da nullità
"là dove non risulti certificata la previa, vana ricerca
delle altre persone abilitate alla consegna in assenza del
destinatario".
Il ricorso è fondato. Ben vero, la
notifica al portiere è disciplinata dall'art. 139 c.p.c., per
ciò che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del
destinatario, persona fisica, e dall'art. 7 della l. 890/1982 per
quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
L'art. 160 c.p.c.
dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le
disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la
copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è
fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone
alle quali, in virtù del secondo e terzo comma, dell'art. 139
c.p.c., può essere consegnata in caso di assenza del
destinatario la copia dell'atto da notificare, è tassativa e
da tale principio deriva la nullità della notificazione se
nella relata di notifica non è specificamente indicata la
ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al
destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell'ordine
tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria
nella relazione di notifica.
La notificazione effettuata al
portiere dello stabile del destinatario è nulla qualora
l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza
del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori
persone abilitate a ricevere l'atto salvo che le parole usate
dall'incaricato alla notifica lascino intendere il mancato
rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata
a ricevere l'atto in luogo del destinatario.
Tale principio
ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è
stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la
notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n.
1097/2000; Sez. Un. n. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame,
il difetto di certificazione, nella relata di notifica, delle dovute
ricerche di altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del
destinatario, risulta evidente dall'esame dei relativi avvisi di
ricevimento, in quanto due di essi recano la sola annotazione "Aimone
Antonio, portiere" e l'altra solo "Aimone".
L'assenza
dell'intimato esime dell'obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; nulla spese.