venerdì, 16 ottobre 2026

In gazzetta la legge di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario

Legge 23.6.2017 n. 103 (GU n.154 del 4.7.2017)

 

66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma  1 sono aggiunti i seguenti:  «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il  principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste  ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.  1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle sezioni  unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile  per una causa sopravvenuta».

67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la  lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari  ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla  base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i  provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene  superfluo il rinvio».

68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalita'.  L'errore di fatto puo' essere rilevato dalla corte di cassazione,  d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma  1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di  quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione puo' essere  proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1 dell'articolo 606».

70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale e' abrogato.

71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:  «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il  sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato,  nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del  processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi  che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza  della celebrazione del processo.  2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui  distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena  di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore  munito di procura speciale autenticata nelle forme previste  dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento  dell'avvenuta conoscenza del procedimento.  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se  accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione  degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489,  comma 2.  4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione  sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86  dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio  1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e  valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le  sentenze di condanna, nonche' dati e notizie sull'andamento dei  giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice  di procedura penale, introdotto dal comma 56.

73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «, dando notizia dell'imputazione»;  b) il terzo periodo e' soppresso.

74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) e'  aggiunta la seguente:  «f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317,  319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».

75. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio  2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le  seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione  delle notizie di reato».

76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio  2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le  seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione  delle notizie di reato».

77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei  delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo  407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza  alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche  relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso modo  partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve  essere esaminata quale testimone»;  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:  «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione,  comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza  alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata»;  c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:  «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le  misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice puo' disporre con decreto  motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle  persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo  ritenga necessario.  1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice  puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche  quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia  di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo  svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di  persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto  penitenziario»;  d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase  degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento,  da' comunicazione alle autorita' competenti nonche' alle parti e ai  difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;  e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il  collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice,  su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai loro difensori di  intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del  collegamento».

78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo  146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene  a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto  previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;  b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o  dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati  o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o  notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;  c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la seguente: «,  4-bis».

79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono  sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, il comma 8 e' sostituito dal seguente:  «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli  articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano  efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge  nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui  al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di  detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e  416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui  all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni.

82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi per la  riforma della disciplina in materia di intercettazione di  conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel  processo penale nonche' per la riforma dell'ordinamento  penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai  commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su  proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a  cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e  relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per  l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore  della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere,  corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita'  finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle  Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora  tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la  scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo  termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non  intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali  modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di  informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni  competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro  il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti  legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale,  per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei  seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza  delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con  l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto  di intercettazione, in conformita' all'articolo 15 della  Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle  modalita' di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e  che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di  materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le  parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo  alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle  conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel  procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di  giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti  e i criteri di utilizzabilita' vigenti, che: 

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice  a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico  ministero, oltre che per necessita' di prosecuzione delle indagini,  assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di  conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche  inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai  sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti  all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede  o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle  indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto  riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della  richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio  riservato, con facolta' di esame e ascolto ma non di copia, da parte  dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di  conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del  codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il  divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice  relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i  difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e  trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti  rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato  dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini  preliminari;  

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del  deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice  di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli  atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero  contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera  d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i  reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in  quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse  estranei, qualora non sia gia' intervenuta la procedura di cui ai  commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne  dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui  intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non  siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268,  comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto  indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e' intervenuta,  previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la  rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la  trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione  non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare  danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive  o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua  presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilita' e' esclusa  quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di  un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del  diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le  sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della  liberta' di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego  delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni  telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei  pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o  conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori  informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:  1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di  apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del  captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto  autorizzativo del giudice;  2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia  giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348,  comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia  giudiziaria operante che e' tenuta a indicare l'ora di inizio e fine  della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale  descrittivo delle modalita' di effettuazione delle operazioni di cui  all'articolo 268 del medesimo codice;  3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in  cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei  luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi  si stia svolgendo l'attivita' criminosa, nel rispetto dei requisiti  di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in  ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le  ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia  necessaria per lo svolgimento delle indagini;  4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto  verso il server della procura cosi' da garantire originalita' e  integrita' delle registrazioni; al termine della registrazione il  captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente  inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria  operante;  5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a  requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi  di cui al presente comma, che tenga costantemente conto  dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo  standard idonei di affidabilita' tecnica, di sicurezza e di  efficacia;  6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove  ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa  disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera,  limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida  del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che  il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto  che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per  le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia necessaria  per lo svolgimento delle indagini;  7) i risultati intercettativi cosi' ottenuti possano essere  utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del  provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in  procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per  l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di  procedura penale;  8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e  pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto  occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilita' per cassazione soltanto per  violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei  procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di  appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di  acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad  appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche' avverso la  sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato  o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad  effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da  quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso  la sentenza di condanna, nonche' avverso la sentenza di  proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia  pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non  ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilita' delle sentenze di condanna alla  sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non  luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena  dell'ammenda o con una pena alternativa;  m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in capo  all'imputato e limiti di proponibilita'.

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge  26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio  della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti  modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito  indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri  direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del  contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di  competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta  eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative  alla detenzione;

b) revisione delle modalita' e dei presupposti di accesso alle  misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia  con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso  alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e  pericolosita' e in particolare per le condanne per i delitti di mafia  e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso  alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone  la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a  quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della  personalita' da condurre in liberta', stabilendone tempi, modalita' e  soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli  interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di  misure per rendere piu' efficace il sistema dei controlli, anche  mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono  ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di  determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento  rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in  relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche  personali del condannato, nonche' revisione della disciplina di  preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena  dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e  pericolosita' specificatamente individuati e comunque per le condanne  per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attivita' di giustizia riparativa e delle  relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di  recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle  misure alternative;

g) incremento delle opportunita' di lavoro retribuito, sia  intramurario sia esterno, nonche' di attivita' di volontariato  individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche  attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a  quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a  titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia  all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici  dell'esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a  fini processuali, con modalita' che garantiscano il rispetto del  diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario  alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal  decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della  necessita' di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di  pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di  disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettivita' delle persone  detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il  suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle  persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle  esigenze educative dei detenuti minori di eta' secondo i seguenti  criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i  minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilita'  del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti  nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione  penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della  socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della  persona;

3) previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista per  i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei  processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi  alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure  alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti  per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi  sociali e alla semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli 47  e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca  o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la  funzione rieducativa della pena e con il principio  dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione  professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti  minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale  criterio guida nell'attivita' trattamentale in funzione del  reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva  di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza  dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della  funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche'  l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai  principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale  di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge  in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza  costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra  questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di  divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto  della persona medesima, e i beni della salute, individuale e  collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della  salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio,  della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignita' umana  attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima  conformita' della vita penitenziaria a quella esterna, la  sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative  alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra  detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta  a misura cautelare la possibilita' che la detenzione sia sospesa fino  al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta';

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e  diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al  principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del  condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata  della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di liberta' di  culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la  procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di  attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme  di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,  nonche' le norme di carattere transitorio.

87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei  decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e' autorizzato ad  adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu' decreti  legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel  rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e  85.

88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle  spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice  di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate  le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla  seguente: «decreto»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le  prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro  della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.

Il  decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne  determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei  servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50  per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono  ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o  utilizzati da ogni identita' di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di  intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui  infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei  contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo  forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche  se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;  c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni  obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui  l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e  gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con  riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime  prestazioni»;

c) al comma 3, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla  seguente: «decreto»;

d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.  89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le  prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono  determinate le corrispondenti tariffe.

Il decreto, da aggiornare ogni  due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e  organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate,  tenendo conto altresi': delle prestazioni obbligatorie;  dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del  traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica  utilizzabile e delle altre eventuali necessita' atte ad assicurare  l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura  non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio  precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri  distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni,  cosi' da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in  relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi  offerti e alle modalita' di conservazione e gestione, mediante canali  cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto  dei requisiti di sicurezza e della necessita' del loro trattamento  secondo criteri di riservatezza, disponibilita' e integrita'.

90. Il decreto di cui al comma 89 e' trasmesso, corredato di  relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i  profili finanziari per il relativo parere.

91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle  prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, il Governo e' delegato ad adottare, nel  termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o piu' decreti  legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89  con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi  e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorita' giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa;

d) modalita' di opposizione al provvedimento di liquidazione  della spesa.

92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi  da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza pubblica.

93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute  nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia  conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o  maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura.

94. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al  proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo  successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei  provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse  finanziarie.

95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in  vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi' 23 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del  Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia  Visto, il Guardasigilli: Orlando
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LaPrevidenza.it, 06/07/2017

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