venerdì, 16 ottobre 2026

In gazzetta la legge di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario

Legge 23.6.2017 n. 103 (GU n.154 del 4.7.2017)

 

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono  sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;  b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con  violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di  cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti  giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono  inserite le seguenti: «entro tre mesi»;  b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;  c) il comma 6 e' abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale e' inserito  il seguente:  «Art. 410-bis (Nullita' del provvedimento di archiviazione).
1.  Il decreto di archiviazione e' nullo se e' emesso in mancanza  dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma  1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3  e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato  presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione e'  altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice  omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilita' o dichiara  l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza  dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla solo nei casi previsti  dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1 e 2, l'interessato,  entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, puo'  proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica,  che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle  parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima,  dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che  possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente  l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla il provvedimento  oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che  ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o  dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che  lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso  di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore della  cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616,  comma 1».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le  parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle  seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma  2 e' inserito il seguente:  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal  provvedimento del giudice».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti  nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di  cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene  inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto  alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno  precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle  domande e dell'entita' delle riparazioni, nonche' i dati relativi al  numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei  magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione  dell'esito, ove conclusi».

38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del  codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono  sostituite dalla seguente: «appello».

39. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo  periodo del comma 2 e' soppresso.

40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 e'  sostituito dai seguenti:  «3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di  consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello  del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza,  pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per  il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o  sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole  all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non  conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con  formula piu' favorevole all'imputato.  3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in  grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il  procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e  c) del comma 1 dell'articolo 606.  3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di  consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale e'  sostituito dal seguente:  «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale  dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio  abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle  indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il  termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal  pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive  limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso,  l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta».

42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma  5 e' inserito il seguente:  «5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo'  essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui  al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi  dell'articolo 444».

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale e' aggiunto, in  fine, il seguente comma:  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza  preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non  siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve  quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa  preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del  giudice».

44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di  procedura penale, le parole: «e' diminuita di un terzo» sono  sostituite dalle seguenti: «e' diminuita della meta' se si procede  per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo  le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano  altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».

46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni  di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».  

47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 e'  sostituito dal seguente:  «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio  dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero,  all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca  la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina  la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice  competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e  443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,  revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio  abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».  48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo  le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano  altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».

49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma  1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su  richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la  quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la  correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il  provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede  la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma  2 e' inserito il seguente:  «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso  per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti  all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di  correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea  qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o  della misura di sicurezza».

51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di  procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei  procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata  presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge.

52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la  lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su  cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati  acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con  l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non  attendibili le prove contrarie, con riguardo:  1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si  riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;  2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo  le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura  di sicurezza;  3) alla responsabilita' civile derivante dal reato;  4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione  di norme processuali».

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma  1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in  sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare  l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al  quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i  giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui  al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione  economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il  valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di  pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare  di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in  sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono  premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso  per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

55. L'articolo 581 del codice di procedura penale e' sostituito dal  seguente:  «Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone  con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato,  la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con  l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':  a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce  l'impugnazione;  b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa  assunzione o l'omessa o erronea valutazione;  c) delle richieste, anche istruttorie;  d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli  elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale e' inserito  il seguente:  «Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).  - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti,  nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta  dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei  motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i  motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova  determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la  persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al  giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i  delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i  procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,  primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,  600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio  di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,  609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro  coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali  o per tendenza.  3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la  richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo  caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere  riproposte nel dibattimento.  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il  procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati  dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i  criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico  ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e  della complessita' dei procedimenti».

57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma  1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in  tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo  599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere  accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione  del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno  effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura  penale e' inserito il seguente:  «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una  sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione  della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione  dell'istruzione dibattimentale».

59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che  puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di  inammissibilita' della richiesta»;  b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni  con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,  accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi  nel biennio precedente».

60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le  parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle  seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».

61. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di  procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con  riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura  penale e' aggiunto il seguente:  «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a),  limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa  l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte  dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del  ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del  ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta  delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo  599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso  straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le  parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono  soppresse.

64. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di  procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che  puo' essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di  inammissibilita' del ricorso».  

65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma  1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni  con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,  accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi  nel biennio precedente».
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LaPrevidenza.it, 06/07/2017

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