Cassazione sezione tributaria, Sentenza 8.10.2010 n. 20857
La Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Civitavecchia, ha riformato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere per intervenuto condono, il giudizio promosso da F.E. Con l’impugnazione della cartella di pagamento relativa all’IRPEF accertata per l’anno d’imposta 1992, in relazione al quale i coniugi avevano presentato dichiarazione congiunta ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17; l’avviso di accertamento, a suo tempo notificato al marito, era stato vanamente da questo impugnato, sicché nei suoi confronti l’accertamento stesso era divenuto definitivo. Il giudice d’appello ha anzitutto considerato che, in difetto di specifica comunicazione dell’Ufficio in ordine alla regolarità della domanda di definizione ed all’integrale pagamento di quanto dovuto, non poteva essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Nel merito, ha ritenuto che la cartella conseguente a quell’accertamento, divenuto definitivo, poteva essere impugnata dalla F. solo per vizi propri. né nel presente giudizio poteva spiegare alcuna efficacia l’impugnazione del diniego del condono, pendente in appello, del quale esso giudice adito non poteva peraltro conoscere. Nei confronti della decisione F.E. Propone ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo, illustrato con successiva memoria....
LaPrevidenza.it, 21/11/2010
3497880035
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