LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 8.10.2010 n. 20857


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


F.E., - ricorrente -


contro


AGENZIA DELLE ENTRATE, - controricorrente -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 157/38/06, depositata il 10 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Arcangelo Guzzo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto


La Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Civitavecchia, ha riformato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere per intervenuto condono, il giudizio promosso da F.E. Con l’impugnazione della cartella di pagamento relativa all’IRPEF accertata per l’anno d’imposta 1992, in relazione al quale i coniugi avevano presentato dichiarazione congiunta ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17; l’avviso di accertamento, a suo tempo notificato al marito, era stato vanamente da questo impugnato, sicché nei suoi confronti l’accertamento stesso era divenuto definitivo.

Il giudice d’appello ha anzitutto considerato che, in difetto di specifica comunicazione dell’Ufficio in ordine alla regolarità della domanda di definizione ed all’integrale pagamento di quanto dovuto, non poteva essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nel merito, ha ritenuto che la cartella conseguente a quell’accertamento, divenuto definitivo, poteva essere impugnata dalla F. solo per vizi propri. né nel presente giudizio poteva spiegare alcuna efficacia l’impugnazione del diniego del condono, pendente in appello, del quale esso giudice adito non poteva peraltro conoscere.

Nei confronti della decisione F.E. Propone ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo, illustrato con successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.


Diritto


Con l’unico motivo del ricorso la contribuente, denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 29 Cost.; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, della L. n. 114 del 1977, art. 17, secondo l’interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 12 aprile 1989 e dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, censura la sentenza per aver affermato che la cartella di pagamento, notificata ad essa ricorrente, conseguente ad avviso di accertamento, notificato al solo coniuge e da questo impugnato, divenuto definitivo per passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole all’ufficio finanziario, poteva essere impugnato dalla contribuente “solo per vizi propri e non riproducendo le medesime censure già respinte” in quel giudizio. Ed assume che una siffatta statuizione violerebbe il diritto di difesa di essa ricorrente nonché le norme in rubrica, essendo incontroverso che la cartella di pagamento impugnata costituiva il primo ed unico atto con cui ella era venuta a conoscenza legale della pretesa dell’ufficio.

Il ricorso è fondato.

Costituisce infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, a lume dell’interpretazione adeguatrice della normativa offerta dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 184 del 1989, quello a tenore del quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17 – secondo cui gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati, nei confronti del marito, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito -, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito.

Perchè insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante, quindi, non è necessario che le sia notificato l’avviso di accertamento, restando comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l’accertamento notificato al marito – ancorchè divenuto, nei confronti di quest’ultimo, definitivo -, e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria (ex multis, Cass. n. 19896 del 2006, n. 2021 del 2003, n. 12371 e n. 5169 del 2002, n. 2168 del 2001).

II ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria del Lazio, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2010