Cassazione Penale, sezione II, sentenza 9.7.2010 n. 34505
Le società CPT s.r.l. E la P. s.r.l. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Crotone, sezione di Riesame, con la quale è stato confermata l’ordinanza del Tribunale penale di Crotone con la quale è stata rigettata la richiesta diretta al dissequestro dei beni aziendali di entrambe le società.
A sostegno dell’impugnazione hanno dedotto i seguenti motivi: a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e), in relazione agli artt. 310 e 321 c.p.p., artt. 322 ter e 640 quater c.p., nonché in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53, mancanza assoluta e contraddittorietà di motivazione; Lamentano le ricorrenti società che nel caso in esame mancherebbe qualsiasi analisi critica del provvedimento impugnato anche perchè vi sarebbe stata una mera presa d’atto delle affermazioni ivi contenute, senza prendere in esame tutta la relativa documentazione, in particolare quella che avrebbe smentita la valenza del nesso riconosciuta all’identità della persona dell’amministratore delle due società. Altra erronea lettura delle risultanze processuali porta a contestare la conclusione della parziale identità dei titolari di diritto e di fatto, con la conseguente illegittimità dell’estensione del sequestro nei confronti delle persone fisiche indagate a beni appartenenti alle predette società nella forma dell’equivalenza economica.
Viene altresì contestata la correttezza della quantificazione delle complessive erogazioni pubbliche che sarebbero state indebitamente percepite dalle due società ricorrenti (Euro 9.702.233,88), in particolare perchè la prima rata pari a Euro 6.018.444,74 sarebbe stata percepita prima dell’entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2000. La somma sequestrata doveva quindi essere decurtata del relativo importo.
Inoltre non poteva essere disposto il sequestro dei beni immobili delle persone fisiche P. e U., in considerazione della loro mera partecipazione alle società in questione, in considerazione della personalità giuridica delle medesime (s.r.l.).
b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 310, 321 c.p.p. E ss., art. 240 c.p., per violazione di legge,omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le ricorrenti lamentano che il sequestro disposto nei loro confronti sia stato adottato in assenza delle condizioni di legge;in particolare della possibilità di aggravamento delle conseguenza delittuose e protrarsi dell’offesa del bene protetto. La confisca facoltativa non potrebbe essere disposta in quanto mancherebbe la prova della derivazione causale dell’acquisto dei beni aziendali dall’attività degli indagati, meramente affermata in relazione ai reati contestati agli artt. 483, 485 e 640 bis c.p., e comunque non si capirebbe come la prosecuzione dell’attività di impresa avrebbe potuto comportare un aggravamento del reato....
LaPrevidenza.it, 17/12/2010
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