LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sentenza 9.7.2010 n. 34505
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
1) CPT S.R.L.;
2) P. S.R.L.;
avverso l’ordinanza n. 80/2009 TRIB. LIBERTA’ di CROTONE, del 12/02/2010; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv.to VISCOMI GREGORIO in sostituzione dell’avv. Grande Anari Domenico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Le società CPT s.r.l. E la P. s.r.l. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Crotone, sezione di Riesame, con la quale è stato confermata l’ordinanza del Tribunale penale di Crotone con la quale è stata rigettata la richiesta diretta al dissequestro dei beni aziendali di entrambe le società.
A sostegno dell’impugnazione hanno dedotto i seguenti motivi: a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e), in relazione agli artt. 310 e 321 c.p.p., artt. 322 ter e 640 quater c.p., nonché in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53, mancanza assoluta e contraddittorietà di motivazione; Lamentano le ricorrenti società che nel caso in esame mancherebbe qualsiasi analisi critica del provvedimento impugnato anche perchè vi sarebbe stata una mera presa d’atto delle affermazioni ivi contenute, senza prendere in esame tutta la relativa documentazione, in particolare quella che avrebbe smentita la valenza del nesso riconosciuta all’identità della persona dell’amministratore delle due società. Altra erronea lettura delle risultanze processuali porta a contestare la conclusione della parziale identità dei titolari di diritto e di fatto, con la conseguente illegittimità dell’estensione del sequestro nei confronti delle persone fisiche indagate a beni appartenenti alle predette società nella forma dell’equivalenza economica.
Viene altresì contestata la correttezza della quantificazione delle complessive erogazioni pubbliche che sarebbero state indebitamente percepite dalle due società ricorrenti (Euro 9.702.233,88), in particolare perchè la prima rata pari a Euro 6.018.444,74 sarebbe stata percepita prima dell’entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2000. La somma sequestrata doveva quindi essere decurtata del relativo importo.
Inoltre non poteva essere disposto il sequestro dei beni immobili delle persone fisiche P. e U., in considerazione della loro mera partecipazione alle società in questione, in considerazione della personalità giuridica delle medesime (s.r.l.).
b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 310, 321 c.p.p. E ss., art. 240 c.p., per violazione di legge,omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le ricorrenti lamentano che il sequestro disposto nei loro confronti sia stato adottato in assenza delle condizioni di legge;in particolare della possibilità di aggravamento delle conseguenza delittuose e protrarsi dell’offesa del bene protetto. La confisca facoltativa non potrebbe essere disposta in quanto mancherebbe la prova della derivazione causale dell’acquisto dei beni aziendali dall’attività degli indagati, meramente affermata in relazione ai reati contestati agli artt. 483, 485 e 640 bis c.p., e comunque non si capirebbe come la prosecuzione dell’attività di impresa avrebbe potuto comportare un aggravamento del reato.
c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), con riferimento all’art. 321 c.p.p. E ss., artt. 323 e 624 c.p., e art. 640 c.p., per violazione di legge, omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le società ricorrenti lamentano la ritenuta pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato, in relazione alla entrata in vigore, in epoca successiva al conferimento della prima tranche di finanziamenti della L. n. 231 del 2001. né potrebbe essere ritenuta corretta l’affermazione secondo la quale il sequestro sarebbe stato effettuato a carico delle persone fisiche indagate, in quanto comunque mancherebbe il nesso di pertinenzialità e la possibilità di procedere a sequestro preventivo per equivalente.
d) Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 125, per omessa, illogicità e /o contraddittorietà della motivazione.
Le società ricorrenti lamentano che i giudici di merito non hanno preso in considerazione gli elementi dai quali emergerebbe uno squilibrio tra il valore dei beni assoggettati a sequestro e il profitto asseritamente derivante dal reato ipotizzato. In ogni caso il provvedimento di sequestro, al di là di alcune affermazioni, non risulterebbero essere stato adottato solo sulle singole persone fisiche ma anche con riferimento al patrimonio aziendale.
e) Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b), c), ed e), in relazione agli artt. 310 e 321 c.p.p., artt. 240, 322 ter e 640 quater c.p., e al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 24, e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.
Secondo le ricorrenti non poteva essere assoggettata al sequestro non solo la somma di Euro 6.018.444,40, ma anche le successive due tranches percepite in epoca antecedente alla legge 231/2001, pari ad Euro 3.683.789,14, dalle due società ricorrenti; né appare corretto avere proceduto ad un sequestro cumulativo per l’intero importo, in quanto i reati comunque non sarebbero stati contestati in via concorsuale ai titolari della Proema rispetto a quelli contestati ai titolari delle due società ricorrenti ed ai coniugi P..
Il ricorso è infondato.
Nel merito occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei beni degli indagati fino alla concorrenza degli importi complessivamente addebitati, vista la commistione di interessi e identità di componenti tra le società e i gestori di fatto delle stesse, circostanza che giustifica il sequestro disposto nei confronti delle persone fisiche indagate e la sua estensione ai beni appartenenti alle società ricorrenti nella forma dell’equivalenza economica. Devono ritenersi peraltro esenti da censure logico giuridiche le valutazioni relative all’entità del patrimonio sequestrato non essendo possibile, nel momento dell’adozione della misura, la determinazione e la quantificazione specifica per ogni singolo indagato rispetto al profitto ricavato. poiché il valore dei beni sequestrati è,allo stato, in base agli accertamenti effettuati, inferiore all’importo complessivamente oggetto della truffa contestata, correttamente sotto questo profilo è stato mantenuto il vincolo cautelare (Cass., sez. F, 28 luglio 2009, n.33409, CED 244839; Cass. Sez. 6^, 6 marzo 2009, n. 18356, Ced 243190).
Sono stati inoltre evidenziati gli elementi (v. l’analitica ricostruzione dell’erogazione dei pagamenti e l’accertato acquisto di macchinari e la realizzazione di impianti di valore sicuramente inferiore rispetto a quelli fatturati e finanziati)che rendono concreta l’esistenza del fumus commissi delicti, che, peraltro, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass., 22 marzo 2007, n. 13639). Correttamente, nel caso in esame, e ciò dimostra l’infondatezza di tutti i motivi, che peraltro trovano adeguata risposta nell’ordinanza impugnata, è stato ritenuto dunque che sussistessero gli elementi per la configurazione della truffa prevista dall’art. 640 bis c.p., oltre ai reati di cui agli artt. 483 e 485, contestati.
Deve aggiungersi che, come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato, il sequestro è stato disposto a carico delle sole persone fisiche indagate, per cui correttamente è stato escluso qualsiasi rilievo giuridico alla dedotta insussistenza del reato contestato a carico delle società con riferimento alle tranches, di finanziamento percepite prima dell’entrata in vigore della L. n. 231 del 2001, a prescindere dalla eventuale formazione del giudicato cautelare sul punto, che in ogni caso sarebbe soggetto all’eventuale verifica di nuovi elementi di fatto, incidenti sull’oggetto, ma che, allo stato, non sono stati evidenziati. Per lo stesso motivo appare corretta l’applicazione dei principi attuata con riferimento all’art. 322 ter c.p.p., e art. 640 quater c.p., secondo il principio di diritto, seppur affermato dalle Sezioni unite in tema di responsabilità da reato degli enti, in base al quale nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso. (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, C.E.D. Cass. 239926), e ribadito comunque anche per l’ipotesi di coinvolgimento di singole persone fisiche, in cui è stato affermato che in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca “per equivalente” di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. 6^, 06 marzo 2009, n. 18536, C.E.D. Cass., n. 243190).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e le società ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010