Cassazione civile sezione tributaria 24.9.2010 n. 20210
L'Agenzia delle entrate impugna, con unico complesso motivo, la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che, in accoglimento del gravame del contribuente, ha annullato l'accertamento in rettifica dell'i.r.pe.f. per l'anno 1996, operato, nei confronti di P.R. - esercente attività di dottore commercialista -, in applicazione dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato da quello del 27 marzo 1997.
Deducendo a sostegno "violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e dell'art. 2728 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", la ricorrente censura la sentenza sotto lo specifico profilo che "è il contribuente ad avere l'onere di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni", onere nel caso in esame non assolto dal P., onde la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo risulterebbe essa stessa illogica.
Il contribuente resiste con controricorso...
LaPrevidenza.it, 03/01/2011
Avvocato
3497880035
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