LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 24.9.2010 n. 20210
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26551/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - ricorrente -
contro
P.R., - controricorrente -
avverso la sentenza n. 104/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 24/06/2005; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI; udito per il resistente l’Avvocato COLABUCCI, che si riporta; udito il P.M. In persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Il P.G. Si riporta alle conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate impugna, con unico complesso motivo, la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che, in accoglimento del gravame del contribuente, ha annullato l’accertamento in rettifica dell’i.r.pe.f. Per l’anno 1996, operato, nei confronti di P.R. - esercente attività di dottore commercialista -, in applicazione dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato da quello del 27 marzo 1997.
Deducendo a sostegno “violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente censura la sentenza sotto lo specifico profilo che “è il contribuente ad avere l’onere di mostrare o l’impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l’inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni”, onere nel caso in esame non assolto dal P., onde la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo risulterebbe essa stessa illogica.
Il contribuente resiste con controricorso, ribadendo la correttezza delle valutazioni favorevoli compiute dalla CTR. Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ opportuno premettere che Cass., Sez. un., 26635/2009 ha enunciato nella materia in esame i seguenti principi:
“La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica delle normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dalla area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto al contraddittorio in sede amministrativa, rimanendo inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”. Sulla scorta degli indicati principi, il ricorso deve essere disatteso. Ed, infatti, pure se non può condividersi la impostazione del giudice a quo, là dove ritiene necessario che le ^presunzioni semplicì di cui si discute vadano “confortate con ulteriori gravi, precisi e concordanti elementi accertati dall’Ufficio per ogni singola fattispecie”, la complessiva censura finisce nondimeno col restare superata – sotto il profilo della valutazione di merito, compiuta dallo stesso giudice – dai rilievi secondo cui “dallo stesso accertamento si desume che il contribuente svolgeva l’attività di dottore commercialista senza l’ausilio di personale dipendente e dal canto suo il contribuente, nato nel (OMISSIS), ha documentato che all’epoca era soltanto al secondo anno di attività professionale”.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali del giudizio di legittimità possono rimanere compensate, atteso il carattere recente dell’indirizzo giurisprudenziale di cui si è fatta applicazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010