Cgce, 9.7.200 C-498/08 P
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Irricevibilità per mancato rispetto dei termini – Impugnazione manifestamente infondata»
Con la decisione controversa, la Commissione ha stabilito un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.
Un’area di proprietà della Danesi, situata nella provincia di Cremona, era inclusa in uno di tali siti.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008, la Danesi ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e all’esperimento di una perizia riguardante l’area suddetta.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto irricevibile, poiché non era stato proposto nei termini previsti a tale effetto.
Al punto 7 dell’ordinanza impugnata si rammenta che, ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Si sottolinea altresì che, ai sensi dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’art. 102, n. 2, del medesimo regolamento, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.
Il Tribunale ha precisato, al punto 8 dell’ordinanza impugnata, che detto termine è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Al menzionato punto 8, viene altresì specificato che spetta al giudice comunitario verificare, d’ufficio, se tale termine è stato rispettato.
LaPrevidenza.it, 03/12/2009
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