ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
9 luglio 2009
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Irricevibilità per mancato rispetto dei termini – Impugnazione manifestamente infondata»
Nel procedimento C 498/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 12 novembre 2008,
Fornaci Laterizi Danesi SpA, con sede in Milano, rappresentata dall’avv. M. Salvi,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Zadra e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J. C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la propria impugnazione, la Fornaci Laterizi Danesi SpA (in prosieguo: la «Danesi») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 settembre 2008, causa T 224/08, Fornaci Laterizi Danesi/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/25/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU 2008, L 12, pag. 383; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui inserisce in detto elenco, con il codice IT20A0018, un’area di proprietà della ricorrente.
Contesto normativo
2 Secondo il sesto ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), occorre, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.
3 In forza dell’art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva «habitat», ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I di tale direttiva e quali specie locali di cui all’allegato II della medesima si riscontrano in detti siti, elenco che viene trasmesso alla Commissione delle Comunità europee entro il triennio successivo alla notifica della stessa direttiva.
4 L’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva «habitat» recita:
«L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21».
Fatti
5 Con la decisione controversa, la Commissione ha stabilito un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.
6 Un’area di proprietà della Danesi, situata nella provincia di Cremona, era inclusa in uno di tali siti.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008, la Danesi ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e all’esperimento di una perizia riguardante l’area suddetta.
8 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto irricevibile, poiché non era stato proposto nei termini previsti a tale effetto.
9 Al punto 7 dell’ordinanza impugnata si rammenta che, ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Si sottolinea altresì che, ai sensi dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’art. 102, n. 2, del medesimo regolamento, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.
10 Il Tribunale ha precisato, al punto 8 dell’ordinanza impugnata, che detto termine è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Al menzionato punto 8, viene altresì specificato che spetta al giudice comunitario verificare, d’ufficio, se tale termine è stato rispettato.
11 Al punto 9 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, è pacifico, da una parte, che la decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 gennaio 2008 e, dall’altra, che la Danesi ha depositato il suo ricorso presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008. Pertanto, il Tribunale ha rilevato d’ufficio che il ricorso non era stato proposto nei termini previsti a tale effetto.
Conclusioni delle parti
12 Con la sua impugnazione, la Danesi chiede alla Corte di:
– annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
– in subordine, accogliere le conclusioni presentate nell’atto introduttivo di primo grado, e
– condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione chiede alla Corte di:
– respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, e
– condannare la Danesi alle spese.
Sull’impugnazione
14 In base all’art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale.
15 A sostegno della propria impugnazione, la Danesi invoca un motivo unico, relativo all’errore di diritto commesso dal Tribunale nella determinazione del dies a quo del termine del ricorso di annullamento proposto in applicazione dell’art. 230, quinto comma, CE.
Argomenti delle parti
16 La Danesi sostiene che l’ordinanza impugnata trae erroneo fondamento dalla circostanza che il termine di proposizione del ricorso dovesse decorrere dalla data di pubblicazione della decisione controversa, mentre quest’ultima è un atto in ordine al quale la pubblicazione è facoltativa e non costituisce dunque condizione di applicabilità. In realtà, tale decisione avrebbe dovuto esserle notificata ai fini dell’individuazione del termine di sua impugnazione, atteso il disposto dell’art. 230, quinto comma, CE. In assenza di notifica della suddetta decisione, la ricorrente si sarebbe dunque avvalsa del termine di impugnazione sussidiario, e cioè quello della conoscenza aliunde dell’atto, il cui dies a quo era, nel caso specifico, il 31 marzo 2008, data di ricevimento da parte della Danesi di una nota proveniente dalle autorità della Provincia di Cremona in cui erano richiamati gli estremi della decisione controversa.
17 La Danesi deduce altresì che l’ordinanza impugnata si basa nei suoi confronti sulla presunzione di conoscenza non solo degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma anche di quelli la cui pubblicazione è facoltativa.
18 La Commissione sostiene che la data in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto impugnato è solamente un criterio subordinato rispetto a quello della pubblicazione. Pertanto, la data della pubblicazione, laddove l’atto controverso sia stato pubblicato, sarebbe il criterio decisivo per determinare il dies a quo del termine di ricorso.
Giudizio della Corte
19 In via preliminare, occorre osservare che il Tribunale ha correttamente rilevato di poter accertare d’ufficio l’osservanza del termine di ricorso, posto che questo è d’ordine pubblico (v. sentenze 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/CES, Racc. pag. 689, punto 6; 8 maggio 1973, causa 33/72, Gunnella/Commissione, Racc. pag. 475, punto 4, e ordinanza 25 novembre 2008, causa C 501/07 P, S.A.BA.R./Commissione, punto 19).
20 Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
21 Dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge chiaramente che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (v. sentenza 10 marzo 1998, causa C 122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I 973, punto 35, e ordinanza S.A.BA.R./Commissione, cit., punto 21).
22 Considerato il fatto che i termini di ricorso hanno lo scopo di garantire la certezza del diritto, evitando che atti comunitari che producono effetti giuridici siano rimessi indefinitamente in discussione, la data della pubblicazione, nei casi in cui essa avviene, è il criterio decisivo per determinare il dies a quo del termine di ricorso. Il ricorrente non può addurre la circostanza di essere venuto a conoscenza dell’atto impugnato successivamente alla sua pubblicazione, al fine di posticipare tale dies a quo (v. ordinanza S.A.BA.R./Commissione, cit., punto 22).
23 Nel caso di specie, la decisione controversa, che conformemente al suo art. 3 ha per destinatari gli Stati membri, ai quali è stata notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 gennaio 2008, secondo una prassi costante per questo genere di decisioni.
24 Per di più, la stessa Danesi ammette di avere appreso, nel corso dell’anno 2006, che le aree di sua proprietà erano state incluse, dalle autorità nazionali competenti, in un sito ritenuto idoneo ad essere designato come sito di importanza comunitaria.
25 Conseguentemente, la circostanza che la Danesi avrebbe avuto conoscenza della decisione controversa solo il 31 marzo 2008 non rileva, in ogni caso, ai fini della determinazione del dies a quo del termine di ricorso.
26 Del resto, la Danesi non ha dedotto l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che le avrebbe consentito di beneficiare di una deroga al termine di ricorso.
27 Pertanto, alla luce dell’art. 230, quinto comma, CE, in combinato disposto con l’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si deve rilevare che quest’ultimo ha legittimamente ritenuto che il ricorso proposto innanzi ad esso il 9 giugno 2008 dalla Danesi, ossia oltre quattro mesi dopo la pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fosse stato presentato tardivamente.
28 Ne consegue che il motivo unico invocato dalla Danesi a sostegno della propria impugnazione è manifestamente infondato e, pertanto, quest’ultima deve essere respinta.
Sulle spese
29 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Danesi, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Fornaci Laterizi Danesi SpA è condannata alle spese.
Firme
Lingua processuale: l’italiano.