Corte dei Conti, Sentenza 3 marzo 2004 n° 4/2004/QM
Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in virtù del rinvio dinamico previsto dall'art. 26 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, trova applicazione, ancorché non espressamente richiamata dall'art. 5 co. 2° della legge 21 luglio 2000 n. 205, la disposizione di cui all'art. 416 co. 2° del codice di procedura civile, in ragione del suo rapporto di complementarietà e di necessaria strumentalità con l'art. 420 c.p.c.. Di conseguenza, con la scadenza del termine previsto per la sua costituzione in giudizio, si determina ai sensi dell'art. 416 co. 2° c.p.c. la decadenza della parte resistente dal potere di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui quella di prescrizione. Ai sensi dell'art. 420 co. 1°ultimo periodo c.p.c., in sede di udienza di trattazione o nel termine appositamente stabilito dal giudice, sono ammesse, per gravi motivi e comunque su autorizzazione giudiziale, modifiche alle eccezioni tempestivamente proposte nei limiti della c.d. emendatio libelli, senza possibilità però di formulazione per la prima volta di nuove eccezioni ”.
LaPrevidenza.it, 23/05/2004
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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