REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
in
sede giurisdizionale composta dai seguenti magistrati:
-
dott. Antonino COCO - Presidente
-
dott. Silvio AULISI - Consigliere
-
dott. Nicola MASTROPASQUA - Consigliere
-
dott. Giovanni PISCITELLI - Consigliere
-
prof. Michael – SCIASCIA - Consigliere relatore
-
dott. Rocco DI PASSIO -
Consigliere
-
dott. Pino ZINGALE - Consigliere
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(Numero 4/2004/QM)
nei
giudizi iscritti ai nn. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e
189/SR/QM del registro di segreteria proposti dalla Sezione giurisdizionale
regionale per la Sardegna per questione di massima con ordinanze
rispettivamente n. 263, 267, 264, 258, 265, 266, 262 e 226 in data 13 maggio
2003 e 261, 260, 225, 259 in data 23 aprile 2003.
VISTI
gli atti di causa.
UDITO
nella pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2003 il consigliere relatore prof.
Michael SCIASCIA .
UDITI
altresì nella medesima udienza l'avv. A.P., nell'interesse dei ricorrenti P.,
D. e C., l'avv. P.G. per i ricorrenti M.,S., P., T., nonché il Vice Procuratore
Generale dott. F.S..
Ritenuto
in
F A T T O
1.
Con ordinanze n. 263, 267, 264, 258, 265 e 266 in data 13 maggio 2003 la
sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna rimetteva a queste Sezioni
Riunite - relativamente ai giudizi in materia pensionistica individuati nel
registro di segreteria con i n. 12088 proposto dal sig. A.P., n. 11411 proposto
dal sig. G.P., n. 11755 proposto dal sig. G.U., n. 11770 proposto dal sig.
A.D., n. 11740 proposto dal sig. P.P. e n. 12086 proposto dal sig. S.M. - la
questione di massima in ordine al quesito “se nel processo pensionistico
innanzi alla Corte dei conti trovi applicazione l'art.416 c.p.c. con conseguente
inefficacia, per intervenuta decadenza, di eccezioni di prescrizione formulate
dal convenuto costituitosi tardivamente, cioè a dire oltre il termine fissato
dalla suddetta disposizione”.
Con
ricorsi notificati alla Direzione provinciale del Tesoro di Cagliari
rispettivamente in data 26 luglio 1999, 2 agosto 1999, 7 maggio 2002, 26 maggio
1999, 19 settembre 2002 e 6 luglio 1999, i summenzionati hanno chiesto il
riconoscimento del loro diritto alla percezione dell'indennità integrativa
speciale nella misura intera sulla pensione privilegiata tabellare in
godimento, nel periodo in cui avevano prestato attività lavorativa alle
dipendenze di terzi con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Fissata per il giorno 13 maggio 2003 l'udienza di trattazione innanzi al giudice unico presso la detta sezione, la direzione dei servizi vari di Cagliari si costituiva nei giudizi in tal modo instaurati, depositando per ciascuno di essi in data 12 maggio 2003 una memoria difensiva, in cui eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei ratei mensili non corrisposti e chiedendo nel merito il rigetto del gravame per infondatezza.
Il
giudice remittente individua un contrasto giurisprudenziale in ordine
all'applicabilità nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti della
disposizione di cui all'art. 416 del codice di procedura civile, la quale,
prevista specificatamente per il rito del lavoro, fissa al comma 1° il termine
di dieci giorni per la costituzione del convenuto ed al comma 2° la decadenza
con lo spirare di tale termine per la proposizione di eccezioni non rilevabili
d'ufficio.
Continua
osservando che detta norma non è stata oggetto di espresso richiamo dall'art. 5
della legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha trasposto nel processo pensionistico
innanzi alla Corte dei conti alcune disposizioni dettate per il processo di
lavoro innanzi al giudice ordinario.
Quindi
rileva che alcune sezioni giurisdizionali regionali (per il Molise n. 111 del
13 novembre 2000, n. 114 del 4 dicembre 2000 e n. 2 del 16 gennaio 2001; per la
Toscana n. 763 del 7 giugno 2001, n. 1028 del 13 settembre 2001 e n. 934 del 13
dicembre 2002; per il Lazio n. 1048 del 3 marzo 2001) hanno ritenuto la
necessaria applicabilità di tale norma, al fine di conferire un significato
coerente alla norma contenuta nell'art. 420 c.p.c. specificatamente richiamata
dalla citata legge n.205/2000, tanto più per contenere i tempi di svolgimento
del giudizio, in ciò riferendosi all'orientamento espresso dalle sezioni
riunite nella sentenza n. 2/2002/QM del 24 gennaio 2002 secondo cui al processo
pensionistico innanzi alla Corte dei conti vanno estese quelle norme del
processo del lavoro, ancorché non testualmente richiamate, allorché si
presentino “strumentali,in rapporto di necessarietà, alle prime, la cui
mancata applicazione renderebbe impossibile l'operatività della normativa
richiamata”.
Altre
sezioni giurisdizionali regionali ( per la Puglia n. 200 del 13 marzo 2002, n.
291 del 5 aprile 2002, n. 752 del 23 ottobre 2002, n. 912 del 4 dicembre 2002 e
n. 21 del 13 marzo 2003; per la Sardegna n. 281 del 22 marzo 2002; per
l'Abruzzo n. 729 dell'11 ottobre 2002¸ per le Marche n. 221 dell'11 marzo 2003)
peraltro hanno in contrario ritenuto il mancato richiamo dell'art. 416 cpc come
preclusivo all'applicabilità di tale norma al processo pensionistico innanzi
alla Corte dei conti.
2.
Con ordinanze nn. 262 e 226 in data 13 maggio 2003 e nn. 261, 260,225 e 259 in
data 23 aprile 2003 la stessa sezione rimetteva a queste Sezioni Riunite -
relativamente ai giudizi in materia pensionistica individuati nel registro di
segreteria con i n. 13050 proposto dal sig. S.C., n.11612 proposto dal sig.
S.C., n. 12146 proposto dal sig. G.M., n. 12151 proposto dal sig. S.S., n.
12147 proposto dal sig. F.P. e n. 12152 proposto dal sig. G.T. - la questione
di massima in ordine al quesito “se nel processo pensionistico innanzi alla
Corte dei conti sia ammissibile, alla luce del disposto di cui all'art. 420,
primo comma, c.p.c., richiamato dall'art.5 della legge 21 luglio 2000 n. 205,
la proposizione di un'eccezione di prescrizione per la prima volta nell'udienza
di discussione”.
Le
suddette ordinanze erano supportate da argomentazioni analoghe a quelle
indicate nelle ordinanze di remissione di cui al precedente punto 1.
3.
Fissata per il 4 febbraio 2003 l'udienza di discussione del giudizio sulle
predette questioni di massima e per il 14 gennaio 2003 il termine per il
deposito di memorie e documenti, depositava in data 13 gennaio 2004 separate
memorie l'avv. A.P., rispettivamente nell'interesse dei ricorrenti G.P. (per il
giudizio n. 179/SR/QM), A.D. (per il giudizio n. 181/SS/QM) e S.C. (per i
giudizi n. 184/SR/QM e 185/SR/QM), deducendo - in applicazione dell'art. 5
della legge n. 205/2000- che è applicabile al processo pensionistico innanzi
alla Corte dei conti l'art. 416 del c.p.c. in correlazione necessaria con il
successivo art. 420 c.p.c., che la costituzione tardiva del resistente comporta
l'accettazione del processo nello stato in cui si trova e quindi la decadenza
dal potere di proporre eccezioni tecniche quali la prescrizione, e che, infine,
tale interpretazione risulta la più conforme all'esigenza di celerità
processuale posta dal novellato art. 111 della Costituzione.
Anche
il Procuratore Generale in data 21 gennaio 2004 depositava due articolate
memorie - una per i giudizi dal n. 178 al n. 183, l'altra per i giudizi dal
n.184 al n.189, in cui allo stesso modo concludeva nel senso dell'ammissibilità
della proposizione di eccezioni tecniche sino all'udienza dibattimentale, in
quanto l'art. 416 cpc, non espressamente richiamato dalla legge n. 205/2000,
non si trova nemmeno in relazione di necessaria complementarietà con il
richiamato art. 420 cpc. Osservava ancora il Procuratore Generale che l'art.
420, privo del collegamento con l'art. 416, consentirebbe soltanto una
modificazione, su autorizzazione del giudice, delle domande ed eccezioni
eventualmente già proposte, senza peraltro impedire una proposizione fino
all'udienza di trattazione.
Infine
l'avv. Paolo GUERRA, nell'interesse dei ricorrenti M.,S.,P.,T., depositava in
data 22 gennaio 2004 una memoria, in cui sosteneva l'inammissibilità della
proposizione di eccezioni in udienza e comunque oltre il termine previsto per
la costituzione del resistente, senza alcuna possibilità di autorizzazione da
parte del giudice ad una modifica tardiva delle conclusioni ad evitare
lungaggini processuali.
Nella
pubblica udienza del 4 febbraio 2004 l'avv. A.P., l'avv. P.G. ed il Vice
Procuratore Generale dott. F.S., richiamavano le considerazioni e le
conclusioni svolte nelle memorie scritte .
Considerato
in
D I R I T T O
1.
In via preliminare va rilevato che le questioni di massima deferite all'esame
di queste Sezioni Riunite con gli atti in epigrafe, per evidenti ragioni di
economia processuale e di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 274 del
codice di procedura civile, sono riunite in rito per essere decise
congiuntamente con una unica sentenza.
Infatti
esse afferiscono alla applicabilità della medesima normativa in ordine al
processo pensionistico svolgentesi innanzi alla Corte dei conti.
2.
La legge 21 luglio 2000 n. 205 ha innovato profondamente nella struttura del
processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, tra l'altro prevedendo la
diretta applicazione di alcune disposizioni del codice di procedura civile
rivolte specificatamente alla disciplina del processo del lavoro innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, ossia gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431.
Ne
è derivata una profonda innovazione di tale rito, che risulta così composto da
un'articolata normativa proveniente da diverse fonti.
Da
un lato continua a sussistere un complesso di frammentarie disposizioni di
settore concernenti in generale il processo innanzi alla Corte dei conti ed in
particolare il contenzioso previdenziale, frutto di una stratificazione
formatasi nel corso di circa settanta anni, che sono state integrate dalla
suddetta legge n. 205/2000 con meccanismi normativi tesi a realizzare una
maggiore funzionalità del procedimento (giudice unico in primo grado, forme
speciali di estinzione, ecc.) .
Dall'altro
funziona uno specifico richiamo, determinato dalla citata legge n. 205/2000,
delle suddette disposizioni del processo del lavoro e di alcune marginali
concernenti il processo innanzi alla giurisdizione amministrativa.
Come
norma di chiusura del sistema si pone poi l'art. 26 del R.D. 13 agosto 1933 n.
1038, che prevede il completamento delle lacune tecniche con l'applicazione
delle norme e dei termini della procedura civile, in quanto compatibili con la
specificità del processo de quo.
La
svolta, nella lenta evoluzione legislativa e giurisprudenziale, è stata
rappresentata - dopo la riforma introdotta dal D.L. 15 novembre 1993 n. 453
convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19, che lo ha trasformato in processo
tra parti pariordinate - proprio dall'accennato avvicinamento al processo
lavoristico, che ne ha modificato la stessa ispirazione di fondo .
Da
tale nuova situazione normativa è derivata altresì un'ulteriore conseguenza
nelle modalità di applicazione della norma di rinvio dinamico contenuta
dall'art. 26 citato .
Infatti
questa disposizione aveva fino ad allora comportato il richiamo delle
disposizioni concernenti l'ordinario rito civile, con esclusione di quelle
riguardanti i riti speciali .
Essendosi
ormai, con tale incisivo accostamento, spostato il “baricentro” nel diritto
speciale previsto per il processo del lavoro, l'art. 26 -quanto al processo
pensionistico- determina il richiamo innanzitutto delle disposizioni del rito
lavoristico - che presenta a ben vedere affinità notevoli nella fondamentale
articolazione procedurale, specie per la mancanza di una autonoma fase
istruttoria - e, solo in mancanza di esse, di quelle del diritto processuale
civile comune.
Tale
assimilazione evolutiva conferisce una particolare omogeneità al processo
pensionistico innanzi alla Corte dei conti, espressione di una giurisdizione
dispositiva di diritto soggettivo a garanzia del singolo. Questo -liberatosi
dei vincoli più specifici al processo contabile, espressione invero di una
giurisdizione ancora prevalentemente sindacatoria di diritto oggettivo a
garanzia delle collettività istituzionalizzate - trova ora finalmente una sua
conformazione organica ed adeguata alla particolare funzione da esso svolta a
soddisfazione di bisogni primari di fasce prevalentemente disagiate della
popolazione, non diversamente del processo del lavoro e della previdenza
sociale innanzi al giudice civile.
Tale
richiamo delle norme settoriali lavoristiche riguardano innanzitutto il
giudizio di primo grado, che è immediatamente e globalmente preso in
considerazione dalla legge n. 205/2000, ma non può non trovare un logico
completamento -con il meccanismo del richiamo di cui al citato art. 26 R.D. n.
1038/1933 e comunque con un'interpretazione evolutiva sistemica - nel giudizio
d'appello che rappresenta la prosecuzione di un unico processo diretto alle
medesime finalità di tutela sociale .
In
questo innovato quadro normativo, rafforzato da una diversa visione imposta dal
novellato art. 111 della Costituzione, si pone la soluzione della questione di
massima sollevata nella presente sede.
3.
Nel comune processo civile il termine ultimo per la formulazione di eccezioni
non rilevabili d'ufficio dal giudice, che era precedentemente fissato al
momento della tempestiva proposizione della comparsa di risposta, è stato
spostato -a seguito della riforma di cui all'art. 11 della legge 26 novembre
1990 n. 353 entrata in vigore dal 30 aprile 1995 - all'udienza di prima
comparizione o meglio alla scadenza del termine perentorio appositamente
stabilito dal giudice istruttore.
Tale
avanzamento del termine, giustificato dall'esigenza di attribuire maggiore
elasticità al processo, è stato reso possibile dall'articolazione del rito
civile ordinario in una autonoma fase istruttoria innanzi ad un giudice
istruttore e di una seguente fase decisoria innanzi al giudicante. Al contrario
nel rito lavoristico, ove manca tale articolazione, si è ritenuto di mantenere
l'originaria impostazione, che, vincolando le parti a definire le rispettive
posizioni al momento della domanda per l'attore e della comparsa di
costituzione per il convenuto, mantiene la tendenza ad una celere definizione
di tali giudizi.
Ancor
prima del richiamo delle disposizioni processuali lavoristiche relativamente ai
giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, per la generalità dei
processi innanzi alla magistratura contabile la decadenza dal potere di
proporre sia domande riconvenzionali che eccezioni proprie era segnata dal
termine per il deposito della comparsa di risposta.
Ciò
in conformità con la disposizione prevista dal testo originario dell'art. 167
co. 2°, che poneva lo sbarramento in corrispondenza con il termine per la
costituzione del convenuto.
Né
la novella di cui alla legge n. 353/1990, che nell'ordinario rito civile ha
spostato in avanti, limitatamente alle eccezioni, tale preclusione, ha potuto
trovare applicazione nel processo contabile e pensionistico innanzi alla Corte
dei conti, dato che in esso manca una autonoma fase preparatoria ed istruttoria
tesa ad una graduale definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo del
giudizio innanzi ad altro giudice.
Pertanto
il punto, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000 per i
giudizi pensionistici -così come ancora adesso per i giudizi contabili- risulta
oggetto di una disciplina derivata dal combinato disposto di cui agli artt. 167
co. 2° e 180 co. 2° del codice di procedura civile, nel senso che la
preclusione de qua rimane ferma all'ultimo atto preparatorio antecedente
l'udienza di trattazione innanzi al decidente, ossia la comparsa di risposta.
Viene
in tal modo rispettata l'esigenza di delimitare l'ambito oggettivo del giudizio
già prima della trattazione in sede dibattimentale, evitando problemi nel
contraddittorio ed inutili allungamenti processuali non giustificati da gravi
motivi sotto il controllo del giudice.
4.
Se questo è il quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della
citata legge n. 205/2000, appare evidente la soluzione da dare alla questione
proposta con riferimento al processo pensionistico, che ha beneficiato di una
semplificazione ermeneutica consentita dal richiamo espresso all'art. 420 c.p.c.
Infatti
questa disposizione, nell'ultimo periodo del primo comma, ammette le parti, se
ricorrono gravi motivi e comunque previa autorizzazione del giudice, a
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Proprio
quest'ultimo inciso chiarisce l'intento del legislatore di collegarsi alla
preclusione già determinatasi relativamente alla proposizione delle eccezioni,
oltre che delle domande e conclusioni, così come disposta dal precedente art.c
416.
Qui
sorge un comprensibile dubbio all'interprete - e di tale problema si fa
portatore il Procuratore Generale nella sua memoria, - cioè se sia ammissibile
l'applicazione al processo de quo di tale ultima disposizione, non richiamata
espressamente dall'art. 5 della legge n. 205/2000, il quale pure appare preciso
nella scelta degli articoli da evocare.
Anche
se in via generale, sul punto queste stesse Sezioni Riunite con sentenza n.
2/2002/QM del 24 gennaio 2002 si sono pronunciate, affermando un principio
ermeneutico indiscutibile, cui si è giustamente collegato il giudice
remittente.
Secondo
detta autorevole decisione, al processo pensionistico innanzi alla Corte dei
conti vanno estese quelle norme del processo del lavoro, ancorché non
testualmente richiamate, allorché si presentino “strumentali, in rapporto di
necessarietà, alle prime, la cui mancata applicazione renderebbe impossibile
l'operatività della normativa richiamata”.
La
suddetta estensione è resa tecnicamente possibile ed anzi doverosa dal citato
art. 26 del R.D. n. 1038/1933, così come sopra inteso.
Non
risulta invece assolutamente percorribile la strada indicata dal Procuratore
Generale nella sua memoria, secondo cui la disposizione di cui all'art. 420,
ultimo periodo del primo comma, riguarderebbe solo il resistente che, avendo
proposto eccezioni antecedentemente all'udienza di trattazione, chieda di
modificarle su autorizzazione del giudice, mentre lascerebbe fuori la parte
che, non avendo ancora formulato eccezioni, sarebbe libera di provvedervi a
suo piacimento sino all'udienza di
discussione.
Tale
tentativo ricostruttivo si pone in contrasto con la palese “voluntas legis” e
con lo stesso tenore letterale delle disposizioni interessate.
5.
Un ultimo problema strettamente collegato a quello proposto dal remittente, ed
espressamente segnalato dalla difesa, consiste nei limiti al potere delle parti
di modificare in udienza, su autorizzazione giudiziale, le eccezioni, così come
le domande e le conclusioni (art. 420 co. 1°,ult. periodo c.p.c.) .
Sono
da riprendere a tale proposito le doviziose considerazioni formulate dalla
giurisprudenza civile e contabile sull'argomento del divieto della c.d. mutatio
libelli e sull'ammissibilità della c.d. emendatio libelli, con
esclusione quindi nella specie della possibilità di formulare per la prima
volta eccezioni tecniche non tempestivamente proposte.
Sono
invece ammissibili nel termine fissato dal giudice -su autorizzazione di questo
e comunque per gravi motivi- modifiche della portata, dell'ambito e delle
modalità di calcolo relativamente ad eccezioni già proposte nei termini, nel
senso di un cambiamento dell'indicazione del tipo e della durata della prescrizione
(ad es. da quinquennale a decennale) o dell'individuazione del dies a quo
per il computo della prescrizione.
P .Q. M.
Le
Sezioni Riunite della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, previa
loro riunione in rito, risolvono le questioni di massima deferite dalla Sezione giurisdizionale regionale per la
Sardegna con le ordinanze rispettivamente nn. 263, 267, 264, 258, 265, 266,
262, 226 in data 13 maggio 2003 e nn. 261, 260, 225, 259 in data 23 aprile
2003, nel senso seguente: “Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei
conti, in virtù del rinvio dinamico previsto dall'art. 26 del R.D. 13 agosto
1933 n. 1038, trova applicazione, ancorché non espressamente richiamata
dall'art. 5 co. 2° della legge 21 luglio 2000 n. 205 , la disposizione di cui
all'art. 416 co. 2° del codice di procedura civile, in ragione del suo rapporto
di complementarietà e di necessaria strumentalità con l'art. 420 c.p.c.. Di conseguenza, con la scadenza del termine
previsto per la sua costituzione in giudizio, si determina ai sensi dell'art.
416 co. 2° c.p.c. la decadenza della parte resistente dal potere di proporre
domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, tra cui quella di prescrizione. Ai sensi dell'art. 420 co.
1°ultimo periodo c.p.c., in sede di udienza di trattazione o nel termine
appositamente stabilito dal giudice, sono ammesse, per gravi motivi e comunque
su autorizzazione giudiziale, modifiche alle eccezioni tempestivamente proposte
nei limiti della c.d. emendatio
libelli, senza possibilità però di formulazione per la prima volta di nuove eccezioni ”.
Nulla
per le spese.
Dispone
che a cura della segreteria si provveda alla restituzione degli atti alla
sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna ed alle comunicazioni di
rito.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio in data 4 febbraio 2004.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
(prof.
Michael SCIASCIA)
(dott. Antonino COCO)
Depositata
in Segreteria il 3 marzo 2004