mercoledì, 21 ottobre 2026

Errore giudiziario e risarcibilità del danno

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20.3.2012 n. 10878

 

...... omissis......

1. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondati, ed andranno accolti nei limiti indicati più avanti.

1.1. - Incominciando con l’esaminare il ricorso del MINISTERO dell’Economia e delle Finanze, non va, decisamente, presa in considerazione l’argomentazione posta in premessa della memoria difensiva, atteso che con essa si contesta il diritto alla indennità per ingiusta detenzione mai eccepita né in sede di costituzione innanzi alla Corte d’Appello, né con il ricorso odierno e, per altro, la somma di cui trattasi è stata liquidata allo S. ai sensi dell’art. 643 c.p.p..

Quanto ai motivi posti a base del ricorso, tranne il primo, gli altri sono da ritenersi infondati.

1.2. - Relativamente al primo motivo si concorda, sul punto, con quanto evidenziato dal Procuratore Generale con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte: i costi del giudizio di revisione vanno esclusi, ai sensi di quanto chiaramente disposto dall’art. 643 c.p.p., dal novero dei danni riparabili, non rientrando nelle conseguenze personali della condanna (Sez. 4, Sentenza n. 4166 del 07/11/2007 Cc; Rv. 238669) “La riparazione dell’errore giudiziario va commisurata alla durata dell’espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali”; ad uguale conclusione occorre giungere anche per le spese della difesa nel giudizio conclusosi con la condanna, non potendo considerare le stesse “derivanti dalla condanna”, come richiesto testualmente dall’art. 643 c.p.p.

La norma, invero, fa riferimento per la liquidazione della riparazione alla durata della eventuale espiazione di pena, ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Nessun richiamo viene effettuato ai costi del giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali, in quanto non è rintracciabile nel sistema un principio che ponga a carico delle Stato le spese sostenute dall’imputato per il giudizio nel quale viene assolto.

Le conseguenze personali sono quelle che ineriscono alla salute, al pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui si aggiungono le conseguenze più strettamente familiari.

Pertanto, in riferimento a tale punto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione di e 30.000,00 per spese di difesa che va eliminata.

1.3. - La censura posta a base del secondo motivo non intacca la tenuta logica della motivazione sul punto della impugnata ordinanza non ravvisandosi vizi, apparendo corretta dal punto di vista logico-giuridico, anche sotto il profilo propriamente quantitativo, e non essendo in alcun punto il percorso motivazionale contrastante con considerazioni di buon senso, in materia così delicata. La Corte d’Appello ha ben evidenziato che il rapporto del padre con la figlia si sia deteriorato, notevolmente, in seguito alla condanna del primo per violenza sessuale ai danni della figlia, all’età di cinque anni; che è un fatto innegabile che la liquidazione della cifra di € 200.000,00 sia derivata non solo dall’incidenza della condanna sul legarne padre-figlia, ma anche dalla “particolare intensità della sensazione di ingiustizia subita”.

 

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LaPrevidenza.it, 01/04/2012

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