(Presidente Brusco – Relatore D’Isa)
1. - Con ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, in data 22/4/2010,
é stata liquidata a S.R. la somma di € 473.000,00 (€ 443.000,00 per la
riparazione, ed € 30.000.00 per il debito contratto con il difensore
per prestazioni professionali) a titolo di riparazione per l’errore
giudiziario per il quale aveva scontato giorni 1130 di carcere per il
delitto di violenza sessuale in danno della figlia L., all’epoca
dell’età di cinque anni, ottenendo poi proscioglimento pieno, per
insussistenza del fatto, in sede di revisione.
La cifra suddetta risultava dalla somma dei seguenti importi:
- 28.000 per perdita di retribuzione durante la detenzione;
- 10.000 per differenze retributive durante il primo periodo dopo la
scarcerazione;
- 15.000 per minore entità contributi previdenziali;
- 65.000 per danno biologico;
- 200,00 per danno esistenziale, consistente nel deterioramento dei già difficili rapporti familiari, specie con la figlia;
- 125.000 per danno morale;
- 30.000 per spese di difesa per il primo giudizio, limitate all’onorario di uno solo dei due difensori;
- 30.000 per debito contratto con il difensore per prestazioni professionali.
La Corte, accogliendo l’istanza del Ministero dell’Economia, convenuto,
liquidava non l’intera somma, ma una rendita vitalizia, fissata in €
1845,84 mensili, pari ad € 22.150,00 annuali.
2. - Contro la decisione hanno presentato ricorso sia il convenuto
Ministero dell’Economia e Finanze, sia l’interessato S., per una
pluralità di motivi.
2.1. - Il MINISTERO convenuto ha basato il ricorso su tre motivi, per
violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare eccependo
che:
1. La somma di € 30.000 per spese del giudizio di condanna non poteva
essere liquidata, non potendosi le spese suddette ritenersi derivanti
dalla condanna, essendo ad essa precedenti;
2. La somma liquidata per il deterioramento dei rapporti con la figlia
doveva essere rivista, in quanto i rapporti erano deteriorati già prima
della condanna ed anche successivamente non erano migliorati, avendo la
ragazza, divenuta maggiorenne, rifiutato di rivedere il padre;
3. Per il danno esistenziale non poteva essere liquidata alcuna somma,
essendo lo stesso soltanto un ordinario danno non patrimoniale,
chiamato con altro nome.
2.2. - Lo S. con plurimi motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare:
1. Nulla era stato liquidato per la detenzione subita, sulla base di
una asserita inammissibilità di doppia liquidazione, in base al
criterio risarcitorio e a quello equitativo;
2. La brusca “perdita” del rapporto con la figlia, prima
particolarmente intenso, era stata qualificata come semplice
“deterioramento”;
3. La scelta di attribuire una rendita vitalizia in luogo del pagamento
di tutta la somma dovuta non era correttamente motivata, non potendosi
ritenere tale il riferimento ad eventuali rischi, da parte
dell’interessato, di cadere preda di “atteggiamenti predatori di terzi”
a causa del suo “costante stato di prostrazione e depressione” e della
sua carenza di specifiche competenze per amministrare la somma
liquidata;
4. La limitazione all’importo relativo ad un solo difensore delle
liquidabili spese di difesa dei processo conclusosi con la condanna non
aveva una giustificazione valida;
5. Non si era provveduto a liquidare alcunché per i danni consistenti
nell’addebito nella causa di separazione, nella privazione dei diritto
di voto per anni e nella perdita di immagine;
6. La mancata liquidazione dei danni da invalidità temporanea e da
perdita di chance era stata giustificata, senza motivazione specifica,
da asserite carenze probatorie o da carenze di presupposti;
7. Mentre era stato liquidato il danno da differenze retributive, nulla
era stato liquidato per la perdita di possibilità di progressione
reddituale, perché non dimostrata, e immotivatamente nulla per minore
importo del trattamento pensionistico;
8. La motivazione relativamente alla compensazione, per la metà, delle spese di lite era infondata.
2.3. - Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Vito
D’Ambrosio, con richiesta scritta, ha concluso per l’accoglimento
parziale di entrambi i ricorsi così come indicato in epigrafe.
2.4. - Il MINISTERO dell’Economia e delle Finanze, con memoria scritta,
depositata in termini, espone che nel ricorso si è posto in evidenza,
contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Appello nella ordinanza
impugnata, che ai fini della valutazione del diritto vantato in
giudizio dallo S., quale causa ostativa alla riparazione, che questi
aveva un rapporto assolutamente burrascoso anche con la figlia, che
anzi ebbe appunto ad accusarlo, come si evinceva dagli atti di causa.
E, dunque, la decisione impugnata tralascia di considerare degli
elementi che costituivano causa ostativa al riconoscimento della
domanda dello S.
La Corte non ha considerato che, sebbene detto comportamento non sia
penalmente rilevante, il medesimo appariva, tuttavia, sicuramente
integrare una condotta quantomeno idonea ad aver concorso all’erronea
valutazione del giudice, circostanza che assume necessariamente
rilevanza nell’ambito della valutazione ai fini risarcitori.
In conclusione, nel riportarsi al ricorso, ha chiesto l’accoglimento
dei propri motivi con il rigetto e/o l’inammissibilità di quelli
dell’interessato.
1. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondati, ed andranno accolti nei limiti indicati più avanti.
1.1. - Incominciando con l’esaminare il ricorso del MINISTERO
dell’Economia e delle Finanze, non va, decisamente, presa in
considerazione l’argomentazione posta in premessa della memoria
difensiva, atteso che con essa si contesta il diritto alla indennità
per ingiusta detenzione mai eccepita né in sede di costituzione innanzi
alla Corte d’Appello, né con il ricorso odierno e, per altro, la somma
di cui trattasi è stata liquidata allo S. ai sensi dell’art. 643 c.p.p..
Quanto ai motivi posti a base del ricorso, tranne il primo, gli altri sono da ritenersi infondati.
1.2. - Relativamente al primo motivo si concorda, sul punto, con quanto
evidenziato dal Procuratore Generale con il richiamo alla
giurisprudenza di questa Corte: i costi del giudizio di revisione vanno
esclusi, ai sensi di quanto chiaramente disposto dall’art. 643 c.p.p.,
dal novero dei danni riparabili, non rientrando nelle conseguenze
personali della condanna (Sez. 4, Sentenza n. 4166 del 07/11/2007 Cc;
Rv. 238669) “La riparazione dell’errore giudiziario va commisurata alla
durata dell’espiazione della pena e alle conseguenze personali e
familiari derivate dalla condanna: nella liquidazione non possono
invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione,
che esulano dal concetto di conseguenze personali”; ad uguale
conclusione occorre giungere anche per le spese della difesa nel
giudizio conclusosi con la condanna, non potendo considerare le stesse
“derivanti dalla condanna”, come richiesto testualmente dall’art. 643
c.p.p.
La norma, invero, fa riferimento per la liquidazione della riparazione
alla durata della eventuale espiazione di pena, ed alle conseguenze
personali e familiari derivanti dalla condanna. Nessun richiamo viene
effettuato ai costi del giudizio di revisione, che esulano dal concetto
di conseguenze personali, in quanto non è rintracciabile nel sistema un
principio che ponga a carico delle Stato le spese sostenute
dall’imputato per il giudizio nel quale viene assolto.
Le conseguenze personali sono quelle che ineriscono alla salute, al
pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui si
aggiungono le conseguenze più strettamente familiari.
Pertanto, in riferimento a tale punto, l’ordinanza impugnata va
annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione di e 30.000,00
per spese di difesa che va eliminata.
1.3. - La censura posta a base del secondo motivo non intacca la tenuta
logica della motivazione sul punto della impugnata ordinanza non
ravvisandosi vizi, apparendo corretta dal punto di vista
logico-giuridico, anche sotto il profilo propriamente quantitativo, e
non essendo in alcun punto il percorso motivazionale contrastante con
considerazioni di buon senso, in materia così delicata. La Corte
d’Appello ha ben evidenziato che il rapporto del padre con la figlia si
sia deteriorato, notevolmente, in seguito alla condanna del primo per
violenza sessuale ai danni della figlia, all’età di cinque anni; che è
un fatto innegabile che la liquidazione della cifra di € 200.000,00 sia
derivata non solo dall’incidenza della condanna sul legarne
padre-figlia, ma anche dalla “particolare intensità della sensazione di
ingiustizia subita”.
La liquidazione per tale voce, perciò, non può essere censurata in questa sede di legittimità.
1.4. - Si concorda con il procuratore Generale nel rilevare la
infondatezza del terzo motivo perché la Corte della riparazione non
opera una distinzione tra danno esistenziale e danno morale, ma
considera il primo come un aspetto del secondo, ed infatti, nel
liquidare quest’ultimo, precisa che è stato “depurato dalle precedenti
voci specifiche, e riguarda solo sofferenze morali e di adattamento
psicologico”. Nel caso in esame, non si ha una duplicazione di
liquidazione, ma una diversificazione delle voci costituenti un unico
danno, che viene quindi liquidato con una somma costituita da due
diverse e distinte operazioni di valutazione; in sostanza la somma
complessiva (€ 200000 - a titolo di danno esistenziale - + € 125.000 a
titolo di danno morale) anche se non esplicitamente unificata, deriva
da due addendi, entrambi giustificati come denominazione e come
liquidazione.
Il Collegio sul punto ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza
di questa stessa sezione (Sez. 4, Sentenza n. 22688 del 18/03/2009 Cc.
Rv. 243990) con cui si è affermato che, se è vero che le Sezioni Unite
civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972
dell’11.11.2008 hanno, tra l’altro, statuito che non è ammissibile nel
nostro ordinamento il danno definito “esistenziale”, inteso quale la
perdita areddituale della persona, costituendo una simile perdita, ove
causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona
costituzionalmente garantito, ne’ più ne’ meno che un ordinario danno
non patrimoniale, di per sè, risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non
può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato,
non è men vero che non può non tenersi conto nella liquidazione del
danno non patrimoniale, nella sua globalità, di tutte le peculiari
sfaccettature di cui si compone nel caso concreto, quali:
l’interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative,
l’interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il
mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita.
2. - Passando alla trattazione del ricorso dello S. pienamente fondato è il primo motivo.
In ordine alla richiesta dell’interessato di liquidazione di una somma
per la detenzione subita è necessario premettere alcuni principi
fissati da questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc.
Rv. 227669).
È comunemente riconosciuto che la riparazione per l’errore giudiziario,
come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento
del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o
indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato
ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente
condannato. L’origine solidaristica della previsione dei due casi di
riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti
soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone,
specularmente, un’obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di
diritto pubblico.
Il criterio seguito dalla legge e diretto ad escludere una tutela
obbligata di tipo risarcitorio risponde ad una precisa finalità: se il
legislatore avesse costruito la riparazione dell’errore giudiziario, o
dell’ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto
richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non
solo la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante
la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito
ma anche la prova dell’entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro
posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una
precisa disposizione della nostra Costituzione - art. 24 comma ,4 - ma
anche sull’art. 5 comma 5 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e sull’art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti
civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato
comunque ingiustamente condannato o privato della libertà personale
senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza
dell’elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei
danni.
È stato altresì affermato che la riparazione per l’errore giudiziario o
per l’ingiusta detenzione rientrano in quei casi in cui il pregiudizio
deriva da una condotta conforme all’ordinamento che però ha prodotto un
danno che deve comunque essere riparato, per la quale si è fatto
ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso: l’atto è stato infatti
emesso nell’esercizio di un’attività legittima (e doverosa) da parte
degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata
dimostrata (non l’illegittimità ma) l’erroneità o l’ingiustizia.
Un inconveniente del sistema delineato è costituito dalla necessità di
utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi
per la liquidazione dell’indennizzo. Il giudice, per limitare il
margine di discrezionalità, ineliminabile in questa forma di
liquidazione, può soltanto utilizzare parametri, non previsti
normativamente, che valgano a rendere razionali, trasparenti e non
casuali i criteri utilizzati. Si tratta quindi di verificare, in questa
ottica, se possano essere utilizzati per la liquidazione
dell’indennizzo anche criteri normativi previsti per la liquidazione
del danno.
La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel caso
della riparazione dell’errore giudiziario, dall’eliminazione
dell’aggettivo “equa” che qualificava la riparazione e che più non
compare nel 1^ comma dell’art. 643 c.p.p. a differenza di quanto
previsto dall’art. 571 dell’abrogato codice di rito e dal vigente art.
314 in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione. Dottrina e
giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che il mancato
espresso richiamo all’equità sia privo di concreta rilevanza, come
confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del codice,
essendo ineliminabile l’uso di criteri equitativi per determinare in
concreto, con la successiva traduzione in termini monetari, le
conseguenze dell’ingiusta condanna.
II mancato richiamo all’equità da parte dell’art. 643 può però
consentire di affermare che non è inibito al giudice della riparazione
fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono
validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità
inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente
equitativo. E infatti in dottrina si è affermato che “attraverso la
procedura di riparazione dell’errore giudiziario, la vittima può in
definitiva ottenere……….. la liquidazione dei danni provocati
dall’ingiusta condanna”. Più di un autore, d’altra parte, ha ravvisato
nella riparazione per l’errore giudiziario una componente indennitaria
e una risarcitoria, quasi si trattasse di un tertium genus rispetto
alle due forme di ristoro.
E dunque, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, il giudice
nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il
criterio, risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non
patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non
esattamente quantificabili.
Alla stregua dei principi esposti, su questo punto, non può ritenersi
corretto il procedimento seguito dalla Corte bresciana laddove ha così
motivato “la corte ritiene preferibile l’adozione del criterio
risarcitorio, al fine di meglio analizzare ed illustrare sia le voci di
danno che i relativi importi risarcitori ed anche per l’oggettiva
difficoltà, in relazione a lunghi periodi di detenzione, di indicare
adeguati criteri di valutazione equitativa dell’indennizzo”, e conclude
affermando che “conseguentemente nulla è dovuto sulla base del semplice
calcolo del periodo di detenzione”.
Si conviene con il Procuratore Generale nel rilevare che, in diritto,
non è affatto corretta la costruzione logica per la quale, data la
difficoltà di valutare equitativamente l’indennizzo per lunghi periodi
di detenzione, si preferisce scegliere un altro criterio e non
liquidare nulla per tale specifico danno, essendo dettato proprio per
queste ipotesi la norma generale per la quale “Se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con
valutazione equitativa” (art. 1226 c.c.), Ed infatti appunto per,
questo tipo di difficoltà è indicata la necessità, per il giudice, di
fare ricorso a criteri equitativi, che sono proprio quelli indicati
dalla giurisprudenza in relazione sia alla riparazione dell’errore
giudiziario, sia a quella per l’ingiusta detenzione. Inoltre, la
proclamata incompatibilità dell’adozione del criterio risarcitorio e di
quello equitativo, pena una inammissibile duplicazione di liquidazione,
viene meno, ragionevolmente, in relazione a danni non quantificabili
con esattezza, come per esempio quello arrecato dalla condanna ai
rapporti tra padre e figlia, per il quale “la liquidazione dovrà tenere
conto, con giudizio esclusivamente equitativo, del danno differenziale”.
In conclusione, il danno conseguente alla detenzione va liquidato
autonomamente anche in ossequio alla dizione letterale dell’art. 643, e
nella liquidazione andrà utilizzato un criterio equitativo senza i
limiti stabiliti dall’art. 315 c.p.p per la riparazione del danno da
ingiusta detenzione.
La impugnata ordinanza va, pertanto, annullata limitatamente alla
omessa liquidazione del danno relativo alla detenzione, con rinvio sul
punto alla Corte d’Appello di Brescia.
2.1. - Infondati sono tutti gli altri motivi posti a base del ricorso
dello S. Quanto al secondo motivo valgono le stesse considerazioni
svolte nell’analisi del secondo motivo del ricorso del MINISTERO
evidenziandosi che la Corte, nel liquidare la voce di cui ai punto 2
della premessa, ha affermato che la condanna “ha costituito una cesura
di tale rapporto, in quanto le convinzioni della figlia hanno trovato
una conferma nel provvedimento giudiziario”, e, dunque, il rapporto
padre-figlia non è stato considerato come semplice “deterioramento”.
2.2. - Non si conviene con il Procuratore Generale nel ritenere che la
scelta di liquidare una rendita e non l’intera somma sia “al di fuori
dell’ordinario”, essendo tale modalità specificamente prevista
dall’art. 343 n. 2 c.p.p. in alternativa al pagamento in un’unica
soluzione. Mentre è vero che il giudice, una volta optato per la
rendita, deve tener conto delle condizioni dell’avente diritto e della
natura del danno.
Ebbene, la Corte della riparazione non si è sottratta a quest’obbligo
di motivazione avendo reso palesi le ragioni della scelta con il
riferimento alle condizioni di salute dell’interessato ed alle ragioni
di cautela di non mettere a sua disposizione una considerevole somma in
un’unica soluzione, dettate dall’esigenza di evitare “il rischio, anche
per il pericolo di atteggiamenti predatori di terzi (proprio in
considerazione dello stato di salute psicologico cui si è fatto
riferimento, n.d.r.), di dispersione del capitale, che deve essere,
invece, finalizzato alla cura della sua persona”.
Il Collegio ritiene che tali argomentazioni, logiche ed aderenti al
dato normativo, impediscono la censura in chiave di vizio di
motivazione dell’impugnata ordinanza sul punto.
2.3. - Per quanto riguarda il quarto motivo appare corretta la
determinazione della Corte di liquidare gli onorari di un solo
difensore, atteso che, la prova dell’esistenza del debito per spese di
onorari per € 30.000,00 si riferisce ad un solo professionista. Si
osserva che neanche è applicabile il criterio equitativo in quanto
questo, come già evidenziato, assume carattere residuale ma
esclusivamente per quei danni di cui sia certa l’esistenza ma che non
possono essere provati nel loro preciso ammontare, il che,
evidentemente, non si verifica nel caso in esame nel quale i compensi
pagati ben possono essere documentati con regolari fatture o, quanto
meno, con dichiarazioni di coloro che hanno effettuato le prestazioni o
con altri mezzi di prova idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento o
l’esistenza certa del debito.
2.4. - La trattazione delle censure poste a base del quinto e sesto motivo può essere contestuale.
La Corte ha liquidato il danno morale, e, a parte “l’intensità della
sensazione di ingiustizia subita ed il deterioramento dei già difficili
rapporti familiari, in particolare con quello della figlia L.”, questi
ultimi aspetti qualificati come danno esistenziale, ma riconducibili a
quello morale, per quanto argomentato al punto “1.4”, le altre voci,
oggetto della censura di cui al quinto motivo (addebito nella causa di
separazione, privazione del diritto di voto per anni e la perdita di
immagine), anche se non specificamente indicati, dal contesto
motivazionale dell’impugnata ordinanza, sono state ricomprese nel danno
morale per il quale è stata liquidata la cospicua somma di € 125.000,00,
Si parla infatti nel provvedimento di “ulteriori sofferenze morali e di
adattamento psicologico”. Dalle argomentazioni riportate emerge che si
tratta di danni non patrimoniali considerati ascrivibili alla categoria
del danno morale soggettivo e l’uso del criterio riparatorio ricordato
si sottrae alle censure proposte perché, pur opinabile (perché si
tratta di indennizzare non la detenzione in sè ma le sofferenze che da
essa derivano), non appare manifestamente illogico e non può quindi
essere sindacato dal giudice di legittimità, trattandosi di valutazione
di merito con cui il giudice della riparazione ha inteso disciplinare
la sua discrezionalità con l’utilizzazione di un criterio usato su temi
affini.
2.5. - In ordine al sesto motivo si osserva che la Corte della
riparazione ha liquidato il danno biologico specificando che lo stesso
è stato determinato da “una seria sindrome depressiva e da un’autostima
che, non alta prima, sembra essere stata particolarmente compromessa”
in sintonia con i principi affermati in materia da questa Corte,
secondo cui il danno biologico, frutto di elaborazione
giurisprudenziale (ma ha trovato significative conferme a livello
legislativo con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2001) e della
L. n. 57 del 2001) è costituito dalla compromissione, di natura
areddituale, dell’integrità psicofisica della persona. Generalmente è
ritenuto necessario che a questa compromissione si accompagni una
perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva. La
lesione del bene giuridico tutelato non necessariamente comporta un
pregiudizio di natura patrimoniale ed è anzi svincolata da tale
pregiudizio. Se questo è il concetto e la portata del danno biologico
correttamente la Corte distrettuale non ha liquidato i danni da
invalidità temporanea come richiesta in ragione del fatto che tale
accezione rientra, per la sua natura temporanea di una minore capacità
fisica e psicologica del soggetto, nel liquidato danno biologico.
La censura che ha ad oggetto la mancata 1iquidazione dei danni da “perdita di chance” è altresì infondata.
Com’è noto il danno da perdita di chance è un tema che trova le sue
origini nell’elaborazione della dottrina e giurisprudenza francesi
accolti nel nostro ordinamento in virtù di principi volti a garantire
l’integrale risarcimento dei danni subiti in base al combinato disposto
degli artt. 2043 e 1223 c.c.. La chance la cui perdita è ritenuta
risarcibile è stata definita, nelle più recenti elaborazioni della
giurisprudenza civile di legittimità, come una “concreta ed effettiva
occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato”
precisandosi che non costituisce “una mera aspettativa di fatto ma
un’entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente
suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la
perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile
del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto
ed attuale” (così Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004 n. 4400, in Foro
it., 2004, I, 1403). Il danno in esame consiste quindi nella perdita
della possibilità di ottenere un risultato favorevole e si distingue
dal danno derivato dalla perdita dal mancato conseguimento del medesimo
risultato.
Vi sono aspetti riguardanti questa forma di danno ancora discussi (per
es. se si tratti di danno emergente o lucro cessante; se si tratti di
danno presente o futuro) ma l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale
ha rovesciato l’impostazione più risalente che vi ravvisava una
aspettativa di mero fatto. Naturalmente deve trattarsi di un
pregiudizio concreto, e non ricollegato ad un’ipotesi congetturale, che
è stato in più occasioni ravvisato nell’occasione concreta di ottenere
un rapporto di lavoro, di partecipare con esito positivo ad un concorso
ma anche ad un’ipotesi di sopravvivenza o esito favorevole di un
trattamento terapeutico.
Irrilevante è invece la qualificazione della posizione giuridica
soggettiva lesa dopo la sentenza delle SS.UU. civili 22 luglio 1999 n.
500, in Foro it., 1999, I, 2487 che ha ritenuto risarcibile anche il
danno provocato da lesione di posizioni giuridiche soggettive diverse
dai diritti soggettivi; è stato inoltre osservato che il danno da
perdita di chance si atteggia, sotto il profilo causale, come
applicazione del principio dell’aumento del rischio invece giustamente
rifiutato per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità
penale. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio si è affermato
che l’onere di provare la perdita di chance incombe sulla parte che
agisce per ottenere il risarcimento ma che la prova del danno può
essere fornita anche secondo un calcolo di probabilità o per
presunzioni ma pur sempre in base a circostanze di fatto puntualmente
allegate (v. Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003 n. 11322, in Foro
it., 2004, I, 155). Ciò premesso si osserva che, nel caso in esame, non
è ben chiaro se la Corte di merito abbia ritenuto non risarcibile o non
provato il danno da perdita di chance. La succinta motivazione sul
punto per un verso denunzia la genericità della richiesta ma, subito
dopo, sembra invece contestarne l’ammissibilità sia sotto il profilo
della carenza di presupposti che di mancanza di prova. Il Collegio
ritiene che il rigetto della richiesta sia stata determinata dalla
mancanza totale della prova del fatto. E, non pare che sul punto
l’interessato abbia allegato concrete circostanze, anche su base
presuntiva e di probabilità, per stabilire se egli ha perso, in ragione
della detenzione e di tutta la vicenda processuale che lo ha coinvolto,
occasioni per migliorare la sua posizione professionale.
2.5. - La Corte bresciana ha liquidato la somma di € 15.000,00 per
minore entità dei contributi previdenziali per il periodo di
inattività, e, dunque, ha indennizzato lo S. tenendo conto del
trattamento pensionistico. Per quanto riguarda l’eccepita mancata
liquidazione per la perdita di possibilità di progressione reddituale,
ci si riporta a quanto argomentato al punto 2.4. Dunque, il settimo
motivo è infondato.
2.6. - Da ultimo (ottavo motivo) relativamente all’eccepito vizio di
motivazione riguardante la compensazione, in ragione della metà, delle
spese di lite, si osserva che la Corte della riparazione, nella sua
valutazione discrezionale di liquidazione delle spese del giudizio
riparatorio, ha evidenziato le ragioni della sua determinazione
ritenendo, alla luce del principio della soccombenza del diritto
civile, che la domanda dello S., anche in considerazione della
resistenza del convenuto MINISTERO, è stata in larga parte respinta.
2.7 - Quanto alla liquidazione delle spese di questo giudizio di
legittimità, in sintonia con quanto ritenuto nell’impugnata ordinanza,
in considerazione dell’accoglimento parziale di entrambi i ricorsi il
Collegio reputa di compensarle integralmente tra le parti.
Annulla l’ordinanza impugnata in parziale accoglimento del ricorso
dello S.R., limitatamente alla omessa liquidazione del danno relativo
alla detenzione e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Brescia.
Annulla, inoltre, senza rinvio l’ordinanza medesima, in parziale accoglimento del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanza, limitatamente alla liquidazione di e 30.000,00 per spese di difesa; liquidazione che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi e compensa integralmente le spese tra le parti del presente giudizio.