Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza 26 gennaio 2004 n° 1339
In un giudizio promosso da A. L. per la corresponsione dell'equa riparazione a titolo di danno non patrimoniale ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, quantificata dal ricorrente in lire 15 milioni, l'adita Corte di appello di Roma, con il decreto depositato il 27 dicembre 2001 - accertata la durata irragionevole del processo presupposto (avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua subite dall'appartamento del ricorrente) - non ha riconosciuto il chiesto indennizzo per il danno morale, sulla base della considerazione che "la domanda riguardava non aspetti delicati della vita affettiva o di relazione, ma si chiedeva un ristoro esclusivamente patrimoniale e non di rilevante entità liquidato in una cifra nell'ordine di qualche centinaio di migliaia di lire. Rispetto a tanto, appare obiettivamente impossibile quantificare il danno non patrimoniale che sarebbe da ragguagliare ...all'entità della causa e non essendosi offerta la prova che il ricorrente versasse in condizioni economiche coś precarie da renderlo sensibile anche all'incertezza derivante dal dubbio sulla spettanza di somme di modestissima entità".
LaPrevidenza.it, 28/03/2004
0883349269
3289677187
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