venerdì, 16 ottobre 2026

Dirigenti del settore privato e tutela della maternità

Progetto di legge 8.2.2006 n° 6009 definitvamente approvato

 

Con il progetto di legge C. 6009, definitivamente approvato l’8 febbraio 2006, non ancora pubblicato in G.U., la maternità dei (e delle) dirigenti riceve finalmente la necessaria tutela.

La normativa sinora vigente, parecchio datata, si poneva in netto contrasto con la concezione universalistica della tutela previdenziale della maternità, costituendo così un evidente fattore di discriminazione nei confronti delle donne dirigenti.

La legge 11 gennaio 1943 , n. 138 [1], che ha sinora regolato la materia, equiparava di fatto, con l’art. 5 [2], la maternità allo stato di malattia. Per l’art. 6 della stessa legge [3], non è riconosciuta l’indennità di malattia (e, quindi, la maternità) al lavoratore/trice che goda di tale trattamento, a carico del datore di lavoro, in forza di legge o di contratto collettivo. Per i dirigenti del settore privato, invero, la corresponsione dell’indennità di malattia è totalmente a carico delle aziende, per effetto della previsione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.

Pertanto, rimaneva a totale carico del datore di lavoro ogni onere (parecchio gravoso) relativo alla maternità delle donne dirigenti, con evidente disparità di trattamento, al limite della legittimità costituzionale, nei confronti delle altre categorie di donne lavoratrici per le quali è invece prevista una copertura a carico dell’INPS; senza dimenticare gli inevitabili conflitti, con pregiudizio per la carriera professionale, che in ogni contesto aziendale sorgono in occasione dell’assenza per maternità.

Attualmente, le disposizioni in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità sono contenute nel d. lgsl. 151 del 26 marzo 2001; con l’art. 1, la legge definitivamente approvata l’8 febbraio 2006 estende la tutela prevista nel predetto decreto legislativo “alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all’articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138”.

La normativa torna utile anche ai dirigenti uomini, poiché non è più tanto infrequente il caso dei mariti (anzi, soprattutto papà), che chiedono di godere, in luogo della moglie, del congedo parentale.

L’art. 2 della legge si occupa della copertura finanziaria degli oneri che derivano dalla nuova forma di tutela.

E’ previsto, a carico del datore di lavoro, il versamento obbligatorio del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1[4], del citato decreto legislativo 151 del 2001, in considerazione dei diversi settori produttivi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla nuova legge è stata oggetto di approfondite discussioni nel corso dell’iter legislativo, e si è previsto che l’ INPS controllerà gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

In caso di scostamento dall’onere preventivato di € 11.700.000 saranno rimodulate le aliquote contributive di cui all’art. 79, 1 c. del decreto legislativo 151 del 2001.

Esaminando infine il periodo di congedo garantito, si ricordi che, a norma dell’art. 16 del decreto legislativo 151/01, è vietato adibire al lavoro la donna nei due mesi precedenti la data presunta del parto (e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e nei tre mesi successivi al parto, nonché durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

L'articolo 20 prevede la possibilità di «astensione flessibile», cioè, ferma restando la durata complessiva dell'astensione, pari a 5 mesi, la lavoratrice madre può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi ad esso, presentando apposita domanda al datore di lavoro ed all'INPS. (Nota di Paolo del Giudice)

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 08/03/2006

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...

STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...