XIV Legislatura - Progetto di
Legge - Atto Camera n. 6009
"Modifica della disciplina
normativa relativa alla tutela della maternitā delle donne dirigenti"
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei
deputati l'8 febbraio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale)
ARTICOLO 1.
1. La tutela previdenziale relativa alla maternitā,
prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternitā e della paternitā, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, č estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla
categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di
lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio
1943, n. 138.
ARTICOLO 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il
versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per
l'assicurazione per la maternitā delle donne dirigenti, a valere sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura
prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternitā e della paternitā,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei
diversi settori produttivi.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo
di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui
all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo
79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai
soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entitā
dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui
al precedente periodo.