mercoledì, 14 ottobre 2026

Cumulo pensione Inpdap e lavoro occasionale

Inpdap, Parere del 29.5.2008

 

L’‘art. 72, comma II° della "legge finanziaria 2001" n°388 del 23 dicembre 2000, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001. che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’‘A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’‘ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% mentre sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.
Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini...

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LaPrevidenza.it, 18/10/2008

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