Inpdap


Area: Trattamenti PensionisticiArgomento: CumuloData pubblicazione: 29/05/2008



Domanda: Quali sono le modalità per effettuare le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro? Quale è il regime di cumulo da applicare al trattamento pensionistico di anzianità di un pensionato che ha dichiarato di voler intraprendere attività di lavoro occasionale?



Risposta: L’‘art. 72, comma II° della "legge finanziaria 2001" n°388 del 23 dicembre 2000, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001. che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’‘A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’‘ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% mentre sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’‘IRPEF. La trattenuta delle quote di pensione incumulabili con i redditi da lavoro autonomo, è operata dall’‘Istituto su 12 mesi e l’‘importo che sarà posto in pagamento sarà pertanto al netto delle quote incumulabili. Con i redditi definitivi, l’‘INPDAP effettuerà i conguagli delle eventuali trattenute già operate, mentre con i redditi provvisori darà inizio alle trattenute "a preventivo", che saranno conguagliate con la dichiarazione definitiva da presentare l’‘anno successivo.Inoltre si chiede di conoscere il criterio da seguire per l’‘individuazione dei periodi temporali cui deve essere riferita la trattenuta della pensione nei casi di incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo prospettando l’‘ipotesi del pensionato che successivamente alla data di decorrenza della pensione svolge attività lavorativa autonoma, per un periodo determinato, in particolare attività saltuaria ed occasionale.


Nel merito, si comunica che se l’‘attività di lavoro autonomo è stata espletata soltanto per parte dell’‘anno, e tale circostanza risulti da idonea documentazione la trattenuta opera esclusivamente per i mesi di produzione del reddito; pertanto la trattenuta da operare deve essere determinata con riferimento ai soli mesi nei quali è stata effettuata la prestazione lavorativa a prescindere dal momento in cui i pensionati percepiscono il relativo compenso.