mercoled́, 14 ottobre 2026

Corte dei Conti: giudizio di ottemperanza, istanza di revocazione e variazione della residenza

Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, Sentenza 8.1.2008 n. 12

 

Nel giudizio in oggetto, in seguito all'accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione di appartenenza, il Sig. B., generale di corpo di armata in posizione di ausiliaria chiede l'adeguamento della indennità in precedenza richiamata nella misura uguale al trattamento economico spettante al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, compresa la speciale indennità di cui all'art. 5 della legge n. 121/1981, con interessi e rivalutazione monetaria.

Nel merito ritiene che la sentenza revocanda sia viziata da un errore di fatto causato direttamente dalle operazioni di notifica della precedente sentenza ritenendo che la stessa debba notificarsi al difensore e non all'interessato.

Il collegio giudicante respinge il ricorso sostenendo testualmente.....


Nel giudizio in oggetto, in seguito all'accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione di
appartenenza, il Sig. B., generale di corpo di armata in posizione di ausiliaria chiede l'adeguamento della indennità in precedenza richiamata nella misura uguale al trattamento economico
spettante al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, compresa la speciale indennità di cui all'art. 5 della legge n. 121/1981, con interessi e rivalutazione monetaria.

Nel merito ritiene che la sentenza revocanda sia viziata da un errore di fatto causato direttamente dalle operazioni di notifica della precedente sentenza ritenendo che la stessa debba notificarsi
al difensore e non all'interessato.

Il collegio giudicante respinge il ricorso sostenendo testualmente.....



 Ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., presupposto dell'impugnazione per revocazione delle sentenze
è, fra l'altro, l'esistenza “di un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa”. Questa circostanza ricorre “quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita”; comunque, in entrambi i casi, il fatto non deve aver costituito “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.



In sostanza, l'errore di fatto  (art. 68 lett. a r.d. n. 1214/1934 e art. 395 n. 4 c.p.c.) deve
necessariamente risultare dagli atti e documenti di causa; esso si verifica quando la sentenza è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è
sicuramente esclusa o viceversa dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente stabilita (Cassaz. Civ. 4.4.2000 n. 4070, 3.1.2000 n. 4, 16.2.2000 n. 1747),
consistendo in un travisamento dei fatti (Cassaz, civ. 3.2.2000 n. 1195), in una percezione di un fatto,  rilevabile tramite i sensi o “anche in un vizio del ragionamento rispetto ad un
fatto, in ordine al quale non era insorta controversia, che risultasse dalle deduzioni e dalle prove acquisite e cioè dal materiale di causa e che fu messo a presupposto della decisione,
riconoscendogli il carattere di decisività” (Cassaz. 19.8.1952 n. 2713), ma non può concernere il procedimento logico di interpretazione (Cassaz, civ. 10.2.2000 n. 1466),
censurabile solo in appello (Cassaz. Civ. 3.2.2000 n. 1195, 21.7.1957 n. 2365; Corte dei conti, sez. I, 27.7.1957 n. 49).



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LaPrevidenza.it, 15/01/2008

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