REPUBBLICA ITALIANA 12/2008/A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
composta dai seguenti magistrati:
dott. Vito MINERVA Presidente
dott. Davide MORGANTE Consigliere
dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore
d.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTUARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione, iscritto al n. 29295 del registro di segreteria, proposto dal sig. B.M., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo LUBRANO;
avverso
la sentenza di questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello n. 49 del 23.2 - 13.3.2007 e nei confronti del Ministero della Difesa, rappresentato dal dott. Marzio CIMMINO;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2007, il consigliere relatore, il difensore del ricorrente e i rappresentanti dell'amministrazione resistente dott. Umberto NUCCI e dott. Marzio CIMMINO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui si chiede la revocazione, è stato accolto l'appello dell'Amministrazione della difesa avverso la sentenza n. 557 del 22.7 - 6.12.2005 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con cui è stato riconosciuto il diritto del sig. B.M., nella sua qualità di generale di corpo d'armata, ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di ausiliaria con riferimento al trattamento economico del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, compresa la speciale indennità di cui all'art. 5 della legge n. 121/1981, con interessi e rivalutazione monetaria. .
Il ricorrente rileva che la sentenza revocanda è affetta da: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 68 r.d. n. 1214/1934, 26 r.d. n. 1038/1933, 395 n. 5 c.p.c., nella parte in cui si pone in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Sezione giurisdizionale della Lombardia n. 394 del 14 -20.11.2006, nel giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 557/2005; 2) errore di fatto, di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., poiché l'interessato ha notificato personalmente, il 22.9.2005, la sentenza di primo grado al Ministero della difesa, costituitasi, in primo grado, tramite un suo funzionario, mentre la proposizione dell'appello è avvenuto il 24.10.2005 e, per mancata notifica, riproposto il 23.3.2006. Pertanto, il Giudice della sentenza di cui si chiede la revoca erroneamente ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che avrebbe dovuto essere notificato al difensore in primo grado e non direttamente all'interessato; 3) ulteriore errore di fatto, il Giudice di appello non ha tenuto conto che gli appelli erano due, il primo non notificato ed il secondo notificato, ma oltre il termine previsto; pertanto, EGLI avrebbe dovuto fare riferimento a questo appello e non al primo.
In conclusione, chiede l'accoglimento del ricorso con revocazione della sentenza impugnata.
L'amministrazione resistente ritiene inammissibile il ricorso per revocazione, poiché esso attiene a motivi di diritto, valutati del Giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione; nel merito, rileva che: l'interessato, residente e dimorante a Sulmona, ha trasferito la propria residenza a Milano e subito dopo ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Lombardia. Ottenuta la sentenza favorevole, ha ritrasferito la residenza a Sulmona: Avendo notificato personalmente al Ministero della Difesa la sentenza di primo grado, con l'indicazione della residenza milanese, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.p.c., l'atto di appello è stato inviato all'UNEP di Milano per la sua notifica all'interessato. L'irreperibilità all'indirizzo milanese ha comportato la ricerca dell'attuale residenza e la ripetizione della notifica dell'atto di appello.
Nella udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.
MOTIVAZIONE
Dalla documentazione in atti, risulta che l'interessato ha trasferito la propria residenza da Sulmona a Milano immediatamente prima della proposizione del ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Lombardia, avverso il provvedimento amministrativo che ha negato la valorizzazione della speciale e personale, poiché connessa alle specifiche funzioni del comandante generale dei carabinieri (della finanza, del capo della polizia di stato e della polizia penitenziaria e forestale), indennità di cui all'art. 5 della legge n. 121/1981.
Ottenuta la sentenza favorevole di primo grado, depositata il 6.9.2005, l'interessato ha ritrasferito la propria residenza nel luogo di origine; la sentenza è stata notificata all'amministrazione della Difesa il 22.9.2005; in data 11.11.2005, l'amministrazione ha spedito all'UNEP di Milano l'atto di appello da notificare all'interessato e il 2.12.2005 ha depositato l'atto di appello presso la segreteria di questa Sezione. L'interessato è risultato irreperibile al domicilio milanese dichiarato, per cui l'amministrazione, effettuata la ricerca del domicilio attuale, risultato essere quello precedente al trasferimento milanese, ha proceduto alla notifica dell'atto di appello. La notifica dell'atto di appello è stata effettuata direttamente all'interessato poiché questi, il 22.11.2005, ha notificato, direttamente al Ministero, la sentenza al fine della sua esecuzione.
Da quanto precede, risulta che non si sono avuti due atti di appello, ma esclusivamente l'atto di appello depositato nella segreteria di questa Sezione il 2.12.2005, iscritto al n. 245552, in relazione al quale, depositato prima dell'udienza di discussione l'esito dell'avvenuta notifica all'interessato dell'atto di appello, l'appello è stato deciso con la sentenza di cui si chiede la revocazione.
Al n. 25732 del registro di segreteria di questa Sezione, è stata iscritta l'istanza dell'amministrazione di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Da quanto precede, non si rinvengono i motivi inerenti la tempestività delle notifiche e la loro irritualità, poiché, avendo l'interessato proceduto alla notifica della sentenza di primo grado (appellata) direttamente al Ministero della difesa il 22.11.2005, ai fini della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.p.c., l'appello andava notificato direttamente all'interessato.
L'esistenza del giudizio per ottemperanza, nella fase dell'impugnativa, era irrilevante da parte del Giudice di appello.
Ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., presupposto dell'impugnazione per revocazione delle sentenze è, fra l'altro, l'esistenza “di un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa”. Questa circostanza ricorre “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”; comunque, in entrambi i casi, il fatto non deve aver costituito “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
In sostanza, l'errore di fatto (art. 68 lett. a r.d. n. 1214/1934 e art. 395 n. 4 c.p.c.) deve necessariamente risultare dagli atti e documenti di causa; esso si verifica quando la sentenza è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è sicuramente esclusa o viceversa dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente stabilita (Cassaz. Civ. 4.4.2000 n. 4070, 3.1.2000 n. 4, 16.2.2000 n. 1747), consistendo in un travisamento dei fatti (Cassaz, civ. 3.2.2000 n. 1195), in una percezione di un fatto, rilevabile tramite i sensi o “anche in un vizio del ragionamento rispetto ad un fatto, in ordine al quale non era insorta controversia, che risultasse dalle deduzioni e dalle prove acquisite e cioè dal materiale di causa e che fu messo a presupposto della decisione, riconoscendogli il carattere di decisività” (Cassaz. 19.8.1952 n. 2713), ma non può concernere il procedimento logico di interpretazione (Cassaz, civ. 10.2.2000 n. 1466), censurabile solo in appello (Cassaz. Civ. 3.2.2000 n. 1195, 21.7.1957 n. 2365; Corte dei conti, sez. I, 27.7.1957 n. 49).
Nella specie, nella sentenza di cui si chiede la revocazione, risulta evidente che il Giudice ha esaminato e valutato i motivi di cui nell'istanza di revocazione, i quali si appalesano chiaramente come motivi di diritto, estranei a quelli considerati all'art. 395 n. 5; né si riscontrano gli errori di fatto lamentati dal ricorrente (esistenza di due appelli e pronuncia solo su uno di essi).
Pertanto, il ricorso si appalesa inammissibile.
Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Rocco DI PASSIO F.to Vito MINERVA
Depositata in Segreteria il 8/1/2008
IL DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI